Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22706 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16973-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la SEDE DELL’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
COSTITUZIONE
RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 16973/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/06/2024
CC
–
–
avverso la sentenza n. 4657/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 3769/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 10 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE e della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, quale dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE del cui personale era stato disposto dalla Regione RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE il passaggio diretto alle dipendenze di quest’ultima, a beneficiare di tale passaggio diretto, allora negatogli, o alla ricollocazione presso altro centro di formazione professionale gestito dalla Regione RAGIONE_SOCIALE oltre che la condanna delle convenute al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa quanto meno in relazione al mancato guadagno a decorrere dalla messa in mora;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa infondata non potendo l’istante vantare alcun diritto ad essere inserito negli elenchi del personale che nel 1999 era transitato dall’RAGIONE_SOCIALE alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE no n rientrando tra il personale in servizio presso tale Ente alla predetta data, avendo l’istante in data antecedente rassegnato le proprie dimissioni dall’Ente medesimo, dimissioni da ritenersi valide, posto che la sentenza del Pretore di Roma del 13.1.1995 che ne aveva dichiarato la nullità era stata riformata in grado d’appello anche se in epoca successiva alla data del passaggio diretto del personale alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE;
–
–
–
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso la Regione RAGIONE_SOCIALE, mentre la Provincia di RAGIONE_SOCIALE si è limitata a rilasciare procura per l’eventuale difesa nel corso del l’udienza di discussione;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di n orme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale rilevando, a suo dire, ai fini dell’accoglimento della pretesa, la perdurante operatività alla data del passaggio diretto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del personale dell’RAGIONE_SOCIALE della declaratoria di nullità delle dimissioni rassegnate dal ricorrente, dovendosi ritenere il venir meno ex nunc dell’efficacia di tale sentenza a seguito della sua riforma in grado d’appello intervenuta solo successivamente, operatività implicante l’inclusione del ricorrente tra il personale destinatario del passaggio e la costituzione del rapporto con la Provincia di RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo risulta infondato atteso che, se è vero che la sentenza d’appello, riformando la pronunzia di primo grado, la priva di efficacia dalla data della sua pubblicazione, nondimeno si deve ritenere che l’effetto della pronunzia è tale da determinar e la reviviscenza dell’atto inizialmente dichiarato nullo e l’efficacia della manifestazione di volontà da esso recata, che nel caso di specie si sostanzia nel recesso per dimissioni del ricorrente dal rapporto con l’RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente al passaggio diretto del personale dell’Ente presso la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito quindi correttamente la Corte territoriale non ha ritenuto incluso il ricorrente, disconoscendo l’affermato diritto alla costituzione del rapporto con la Provincia di RAGIONE_SOCIALE;
–
che il ricorso va, dunque, rigettato, con attribuzione delle spese nei soli confronti della controricorrente Regione RAGIONE_SOCIALE per non aver la Provincia di RAGIONE_SOCIALE svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della sola controricorrente Regione RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024