Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6850/2020 R.G. proposto da
– ricorrente principale e controricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME rappresentate e difese dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrenti principali e ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 51/2019 della Corte d’Appello di Firenze, depositata l’1 1.1.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 .4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Siena per il pagamento della somma complessiva di € 133.432,08; parte a titolo di saldo del prezzo per l’esecuzione di un appalto avente ad oggetto al realizzazione di due fabbricati in Montepulciano; parte quale corrispettivo per un intervento di consolidamento e ripristino dopo il crollo di una porzione della muratura esterna delle opere eseguite.
L’Amministrazione provinciale si oppose al decreto, contestando il debito per l’intervento di consolidamento, posto che riteneva il crollo addebitabile a difettosa esecuzione dell’opera e, quindi, alla stessa appaltatrice; chiese anche la condanna della convenuta-opposta al risarcimento dei danni per lesione dell’immagine dell’ente.
Successivamente RAGIONE_SOCIALE citò in giudizio la committente per chiederne la condanna al pagamento di ulteriori € 491.302,78, oltre all’IVA, risultanti da quindici riserve annotate sull’ultimo S.A.L. del medesimo contratto d’appalto .
Costituitasi l’Amministrazione provinciale per chiedere il rigetto della domanda, i due processi vennero riuniti.
All’esito del giudizio, i l Tribunale di Siena rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo e riconobbe all’impresa un credito da riserve per € 183.908,56, al netto dell’IVA .
L’Amministrazione provinciale propose gravame contro la sentenza di primo grado, che venne parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale accolse l’opposizione a decreto ingiuntivo (negando il credito da corrispettivo per i lavori di consolidamento, sulla base della rilevata nullità del relativo contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam ) e riconobbe all’appellante un credito di € 50.000
a titolo di risarcimento del danno all’immagine. Quindi, effettuato il conteggio dei reciproci crediti, la Corte territoriale condannò l’Amministrazione provinciale al pagamento della somma capitale di € 195.835,45, oltre all’IVA e agli interessi , compensando le spese di lite.
Contro la sentenza di secondo grado l’Amministrazione provinciale di Siena ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, notificando il ricorso anche a RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, quale cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa) e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione si sono difese con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.
L’Amministrazione provinciale di Siena ha replicato con controricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Amministrazione provinciale di Siena denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per non essersi la Corte d’Appello di Firenze pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo».
La ricorrente principale si duole che la Corte fiorentina, abbia fatto il calcolo del dare-avere tra le parti, sulla scorta di
quanto accertato, senza tenere conto che il decreto ingiuntivo revocato con la sentenza d’appello era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e che l’appellante -avendo effettuato il pagamento -aveva espressamente concluso per la condanna dell’impresa alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto all’ammontare effettivo del credito.
1.1. Il motivo è palesemente fondato, posto che la richiesta di condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma versata «in forza della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto» è riportata nella stessa sentenza impugnata, dalla cui motivazione si evince che, tuttavia, di tale domanda (e del fatto costitutivo dell’avvenuto pagamento) non si è tenuto conto nella pronuncia finale di condanna a carico dell’Amministrazione provinciale .
All’accoglimento del ricorso principale non ostano né la sopravvenuta apertura della liquidazione coatta amministrativa a carico dell’impresa ( sicuramente nella misura in cui si tratta di compensare il credito restitutorio con quello vantato da RAGIONE_SOCIALE, ma anche per accertare il credito dell’ente provinciale ai fini dell’ammissione al passivo: v. Cass. nn. 5113/2008; 18088/2007; 11692/2005; 3528/1998), né la cessione del credito dell’impresa a RAGIONE_SOCIALE (spettando al giudice del rinvio l’accertamento dei presupposti di operatività della compensazione).
Il primo motivo del ricorso incidentale censura «violazione e falsa applicazione degli artt. 578 e 651 c.p.p. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Firenze condannato la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno morale e di immagine nella
somma di € 50.000 (liquidato in via equitativa) , essendosi formato il giudicato sull’ an del risarcimento con la sentenza penale n. 2390/2012 della Corte di Cassazione».
Le ricorrenti incidentali osservano che RAGIONE_SOCIALE è rimasta estranea al processo penale scaturito dalla vicenda e conclusosi in cassazione con la prescrizione dei reati e con la definitiva condanna al risarcimento dei danni a carico di alcune persone fisiche, tra le quali un dipendente della cooperativa, in veste di responsabile di cantiere (mentre il rappresentante legale della società era stato prosciolto già in esito alle indagini preliminari).
Si censura, pertanto, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto vincolante la condanna civilistica in sede penale e ha sostenuto che, «diversamente opinando, la sentenza della Corte di Cassazione sul punto sarebbe del tutto inutiliter data ».
2.1. Il motivo è fondato.
In sostanza la Corte d’Appello si è sottratta al dovere di accertare l’eventuale responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, nonché l’esistenza di un conseguente danno risarcibile, ritenendo di essere vincolata a quanto già deciso in sede penale e occupandosi soltanto della quantificazione equitativa del danno.
In tal modo la Corte territoriale ha violato l’art. 651 c.p.p., in forza del quale le sentenze di condanna penale (cui sono equiparate dall’art. 578 c.p.p. le sentenze penali che, dichiarando l’estinzione del re ato, «decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili») hanno efficacia nei confronti del
responsabile civile «che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
Nel processo penale è stata accertata, con efficacia di giudicato, la responsabilità civile del responsabile di cantiere, dal che potrebbe scaturire -sul piano del diritto sostanziale -una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2049 c.c. Tuttavia, sul piano processuale, sia il fatto illecito del dipendente, sia la conseguente responsabilità della datrice di lavoro necessitano di essere accertate in contraddittorio con quest’ultim a e non possono scaturire da un processo al quale essa è rimasta estranea.
Nell’accoglimento sotto questo profilo del primo motivo di ricorso incidentale rimane evidentemente assorbita la denuncia dell’ulteriore vizio della decisione impugnata consistente nell’avere ritenuto necessaria la liquidazione di un quantum del risarcimento per il solo fatto di avere (erroneamente) ritenuto sussistente un giudicato sull’ an debeatur (Cass. nn. 20444/2016; 15595/2014; 9290/2014; 11651/2002).
Il secondo motivo di ricorso incidentale -incentrato sulla prospettazione di un concorso di colpa dell’ente provinciale nella determinazione del crollo parziale dell’opera -rimane anch’esso assorbito, in quanto proposto «in subordine» rispetto all’accoglimento del primo motivo .
In definitiva, accolti sia il ricorso principale, sia il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte:
accoglie il ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del secondo motivo di quest’ultimo , cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, per ché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima