Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17625-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE MILANO-RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Capo dell’RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME
Oggetto
R.G.N. 17625/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/11/2025
CC
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, CARLA D’ALOISIO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 804/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2020 R.G.N. 625/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 15.5.2020 n. 804, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME in proprio avverso la sentenza del tribunale di Prato che aveva dichiarato inammissibili tutte le domande proposte in proprio da NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e quelle azionate dalla società nei confronti del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed aveva respinto, nel merito, le pretese svolte da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti del l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volte a d ottenere l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del VUAN del 13.6.13 della ITL di Milano e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la declaratoria di non debenza di tutte le somme ivi portate, oltre all’annullamento delle cartelle esattoriali notificate in conseguenza del detto verbale e, in subordine, la riduzione della misura delle sanzioni, conseguenti al medesimo accertamento. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha respinto il gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed ha dichiarato inammissibile quello di COGNOME NOME in proprio, confermando integralmente la sentenza di primo grado: in particolare, ha dichiarato il difetto d ‘ interesse ad agire nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere stata già definitivamente annullata l’ordinanza -ingiunzione con la quale l’amministrazione aveva inteso sanzionare le violazioni rilevate con il verbale per
cui è causa (riqualificazione del contratto di procacciamento d’affari, in contratto di lavoro subordinato).
Nel merito delle domande svolte nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora d’interesse, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che i fatti posti a base sia del giudizio sulle sanzioni amministrative irrogate dalla ITL di Milano, per l ‘erronea riqualificazione del rapporto (sanzioni annullate con sentenza passata in giudicato) sia del presente giudizio fossero gli stessi, per essere destinato il giudicato a formarsi non su fatti ma su diritti e rilevando ordinariamente i fatti quali presupposti di diritti diversi (così, nella specie, quali presupposti dell’affermato diritto della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di irrogare le pretese sanzioni amministrative e di quello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di pretendere i contributi, di cui si discute). La medesima Corte ha escluso che potesse prospettarsi, nella specie, un rapporto di pregiudizialità dipendenza tra i diritti oggetto dei due procedimenti (che determinerebbe l’efficacia riflessa del giudicato): ritenuto, pertanto, non vincolante l’esito dell’accertamento compiuto dal tribunale di Milano (sulle sanzioni), la Corte del merito ha respinto il gravame nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché ha ritenuto sussistente la dedotta subordinazione, alla luce delle sommarie informazioni assunte in sede ispettiva, in quanto raccolte dagli ispettori n ell’immediatezza dei fatti.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in proprio ricorrono in cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione del giudicato, ex art. 360 comma 1 c.p.c. (rectius, n. 3), perché il tribunale di Milano aveva acclarato l’inesistenza di rapporti di lavoro di natura subordinata, con sentenza passata in giudicato, mentre il tribunale di Firenze e poi la Corte d’appello di Firenze avevano successivamente ritenuto che tali rapporti di lavoro avessero, invece, natura subordinata e potevano essere posti a base della pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in combinato disposto con l’art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato che né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE né il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avevano mai prodotto il CCNL che era stato applicato ai contratti di lavoro subordinati, per come riqualificati.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché gli importi pretesi erano inesatti sia perché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva affermato la natura subordinata di tutti i rapporti di lavoro con i procacciatori d’affari, pur essendo avvenuto l’accesso ispettivo presso una sola unità operativa e sia perché non erano state considerate le diverse date di cessazione dei rapporti de quibus, avvenuta in momenti differenti e per risoluzione/cessazione.
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione apparente sul mancato collegamento tra la pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quella sanzionatoria de ll’ITL.
Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione illogica, perché la Corte d’appello aveva ritenuto che ricorressero gli indici presuntivi della su bordinazione nei rapporti di lavoro oggetto d’ispezione, laddove le risultanze processuali erano di tenore completamente diverso e in contrasto irriducibile per le affermazioni inconciliabili, come era possibile evincere dalla lettura delle stesse, alla luce della corretta interpretazione da parte del tribunale di Milano.
Il primo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l’opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell’RAGIONE_SOCIALE del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come “res inter alios acta”, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto ‘ (vedi Cass. n. 23045/2018; inoltre, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, l’efficacia riflessa intesa come quel fenomeno giuridico in base al quale, l’accertamento
contenuto in una sentenza passata in giudicato produce effetti nella sfera giuridica di terzi estranei al primo giudizio, vale se sono titolari di diritti dipendenti – per esempio in tema di collegamento negoziale, cfr. Cass. n. 5377/2023 – ma non se sono titolari di diritti autonomi: cfr. Cass. n. 18325/2019, secondo cui, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore, valendo il predetto giudicato solo come prova documentale; vedi anche Cass. n. 20271/2025, che ha stabilito che l’efficacia riflessa del giudicato non può estendersi al terzo cessionario di un credito se questi non ha partecipato al processo, instaurato dopo la cessione del predetto credito, nel quale si è dichiarato la risoluzione del contratto originario). Nella specie, pur se nel giudizio svoltosi davanti al tribunale di Milano, al fine di verificare la legittimità della irrogazione delle sanzioni da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lavoro, i giudici avevano concluso per l’insussistenza della dedotta subordinazio ne nei rapporti lavorativi oggetto di accertamento ispettivo, tuttavia a tale accertamento, pur divenuto definitivo, non aveva partecipato l’Istituto previdenziale, titolare di un autonomo diritto (rispetto all’ITL) ai contributi previdenziali e ciò, in qu anto, l’estensione degli effetti della prima sentenza , pur divenuta definitiva, al secondo giudizio, violerebbe il diritto di difesa del terzo che non aveva potuto partecipare al primo giudizio e rispetto al quale, il giudicato vale solo -alla stregua della giurisprudenza dianzi indicata – come prova documentale. Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, né nulla risulta dalla sentenza impugnata, così che la doglianza appare formulata per la prima volta nella presente sede di legittimità.
Il terzo e quinto motivo sono inammissibili, perché contestano gli accertamenti di fatto svolti dalla Corte d’appello , di competenza esclusiva del giudice del merito sia in tema di esame dei requisiti d ‘ inizio e cessazione dei diversi contratti di procacciamento d’affari (terzo motivo) sia in tema di accertamento dell’esistenza degli indici presuntivi della subordinazione, nei rapporti di lavoro oggetto d’ispezione (quinto motivo), dolendosi di un apprezzamento istruttorio non censurabile, ex se , in Cassazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME