Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30257 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 13356-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
R.G.N. 13356/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
PU
avverso la sentenza n. 872/2018 della CORTE R.G.N. 673/2017;
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2018 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale di Forlì con la quale era stata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ed era stato ordinato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di riaccreditare i contributi versati nell’AGO dirigent i e liquidare il trattamento pensionistico dalla data e nella misura corrispondente tenendo conto della domanda del 17/5/2010.
1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse diritto alla retrodatazione al 1.6.2010 della prestazione di anzianità in godimento dal 1.5.2012 in quanto con sentenza del Tribunale di Forlì n. 163 del 2010, passata in giudicato, era stato disconosciuto il rapporto di lavoro dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed era stata rimborsata alla società la contribuzione già versata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La Corte di merito ha ritenuto opponibile all’COGNOME il giudicato formatosi in una controversia che non lo aveva coinvolto atteso che il fatto accertato in quel giudizio (l’insussistenza d i un rapporto di lavoro tra la società e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ) era proprio quello che aveva determinato il
riconoscimento della prestazione previdenziale da una data successiva a quella rivendicata nel presente giudizio.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con due motivi ai quali resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.p.c. con riguardo ai limiti soggettivi del giudicato e la violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
3.1. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi nella controversia intercorsa tra la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito della quale era stata accertata l’insussistenza di un rapporto di lavoro tr a la società e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, producesse effetti riflessi nell’odierno giudizio.
3.2. Rammenta che il giudicato spiega i suoi effetti tra le parti e che per avere efficacia riflessa nei confronti di terzi, rimasti estranei a quel giudizio, è necessario che il diritto oggetto del giudizio sia dipendente da quello azionato nella controversia coperta dal giudicato. Sostiene perciò che non sarebbe sufficiente l’esistenza di un mero nesso di fatto o logico tra i due rapporti dedotti in giudizio.
3.3. Rileva che tale situazione non può mai verificarsi nel caso in cui il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello oggetto del giudicato e sostiene che non rileverebbe il fatto che vi sia una coincidenza nell’oggetto dei giud izi.
Con il secondo motivo di appello si denuncia, in via subordinata, la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte ritenuto coperta dal giudicato l’affermazione della
inesistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1.1.2003-31.3.2006, accertamento che in quel giudizio aveva carattere meramente incidentale atteso che oggetto era l’opposizione a verbale di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volto ad ottenere il pagamento dei contributi alla gestione separata.
Il ricorso è fondato.
5.1. Anche di recente (Cass. n.7212 del 2024) questa Corte ha affermato che il giudicato relativo al rapporto contributivo intervenuto in una controversia tra datore di lavoro e istituto previdenziale – a cui il lavoratore pur volendo non potrebbe neppure partecipare (Cass n. 3422/2022) – non esercita alcuna autorità in relazione alle tutele esercitabili nell’autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed anche nel distinto rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro (cfr. tra le tante Cass. s.u. n. 683 del 2003, n. 3678 del 2009 , n. 17223 del 2002, n. 5767 del 2002, n. 7459 del 2002 e Cass. n. 1460 del 2001).
5.2. Per conseguenza si è ritenuto che nella lite tra lavoratore e datore di lavoro relativa al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 secondo comma c.c. non possa fare stato il giudicato intervenuto nella causa tra Istituto previdenziale e datore di lavoro con il quale sarebbe stata accertata l’inesistenza di un’omissione contributiva e rigettata quindi la pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 7212 del 2024 cit.). Quello contributivo e quello di lavoro sono rapporti bilaterali autonomi e non sussiste un unico rapporto trilatere (cfr. Cass. n. 11622 del 1995, n. 23045 del 2018 e n. 8101 del 2020).
5.3. L’ efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo, presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a
quello su cui è intervenuto il giudicato. A tal riguardo va ricordato che tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come ” res inter alios acta “, rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto contributivo.
5.4. Con riguardo a questa specifica controversia, poi, non si può dubitare del fatto che il lavoratore è titolare di un autonomo diritto al l’accertamento della natura subordinata del rapporto dirigenziale ai fini del riaccredito dei contributi a suo tempo versati, poi trasferiti alla gestione separata, onde ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica con la corretta decorrenza.
5.5. Né può sostenersi, come suggerisce l’Istituto, che i due giudizi si siano svolti tra le stesse parti in ragione del fatto che l’COGNOME era stato il legale rappresentante della società. Tale qualità, a suo tempo rivestita, non solo non comporta che questi possa essere ritenuto ‘parte’ di quel giudizio ma neppure interferisce con il suo autonomo e distinto diritto a veder accertare la natura subordinata del rapporto al fine di ottenere una corretta attribuzione della contribuzione versata.
6. Per le ragioni esposte la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia verificando in concreto se tra le parti sia intercorso o meno nel periodo in contestazione un rapporto di lavoro di carattere dirigenziale come dedotto. Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15