Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21734 -2022 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MESSINA -c.f. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, i s. K, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 350 del 6.6.2022 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE,
udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 28.7.2015 la ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Premetteva che ad istanza del Comune convenuto le era stata notificata ordinanza datata 29.6.2015, con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 153.853,00 a titolo di canon e ‘C osap ‘ e di connesse sanzioni, per l’occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche limitatamente a gli anni 2010 e 2011 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premetteva che l’ ordinanza impugnata si correlava alla deliberazione n. 17/C del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 31.3.2001, avente ad oggetto, a sua volta, il regolamento per il rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo RAGIONE_SOCIALE e per l’applicazione del rela tivo canone (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premetteva che con sentenza n. 1963/2013 il T.A.R. Catania e con sentenza n. 541 /2014 il C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato l’illegittimità del parametro , applicato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE con l’ingiunzione in data 29.6.2015, di determinazione del canone concessorio basato sul criterio del ‘ metro lineare ‘ anziché sul criterio del ‘ metro quadrato ‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che a seguito e per effetto delle citate pronunce l’ordinanza del 29.6.2015 doveva reputarsi inefficace e tamquam non esset ed al contempo, in ordine alle irrogate sanzioni, che in buona fede aveva fatto luogo all’occupazione del suolo RAGIONE_SOCIALE.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità ex art. 21 octies della legge n. 241/1990 dell’ordinanza -ingiunzione.
Resisteva il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 248/2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibili, siccome tardivamente proposte, le domand e di cui all’atto di opposizione .
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 350/2022 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva i n parte il gravame, dichiarava l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento del 29.6.2015 nella parte relativa alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di ‘indennità di canone’, con susseguente necessità di far luogo alla modifica pur degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa, e compensava integralmente le spese del doppio grado.
Evidenziava la Corte di RAGIONE_SOCIALE che la sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania, confermata dalla sentenza n. 541/2014 del C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE e passata in giudicato, aveva annullato il regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’, segnatamente l’art. 4, 4° co., approvato con deliberazione del 29.12.2011, n. 97/C, del RAGIONE_SOCIALE e reso esecutivo a decorrere dall’1.1.2012; che, viceversa, l’ordinanza -ingiunzione impugnata nella specie si fondava sul regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ anteriormente vigente, ossia su quello approvato con deliberazione n. 17/C del 31.3.2001 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava dunque che le sentenze n. 1963/2013 e n. 541/2014 non esplicavano nella specie efficacia di giudicato.
Evidenziava nondimeno, la corte, che dall e risultanze dell’allegato ‘B’ dell’impugnata ordinanza si desumeva che il parametro utilizzato ai fini del computo della somma ingiunta era quello del ‘metro lineare’, parametro previsto dall’art. 4, 4° co., del regolamento RAGIONE_SOCIALE del 31.3.2001 e poi trasfuso senza alcuna modifica nel regolamento RAGIONE_SOCIALE del 29.12.2011 – che
la pronuncia n. 1963/2013 del T.A.R. Catania aveva, in quanto illogico, espressamente dichiarato in sé oggettivamente illegittimo (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava quindi che il parametro del ‘metro -lineare’ doveva, ‘ora per allora, reputarsi eliminato definitivamente, ai fini del calcolo del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche’ (così se ntenza d’appello, pag. 8) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione.
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 11 delle preleggi, dell ‘art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’ art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE, allorché ha opinato per la espunzione del criterio del ‘metro -lineare’, ha statuito in spregio al principio di irretroattività della legge, principio da riferire pure ai regolamenti (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce in pari tempo che il provvedimento amministrativo è irretroattivo ai sensi dell ‘ art. 2 della legge n. 241/1990 (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce dunque che la corte d ‘appello non avrebbe potuto, con motivazione per giunta contraddittoria, reputare, retroattivamente, privo di efficacia il regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ approvato con deliberazione del 31.3.2001, siccome le sentenze n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e n. 541/2014 del C.G.A.
della Regione RAGIONE_SOCIALE avevano avuto ad oggetto il regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ approvato con deliberazione del 29.12.2011 (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che del resto il regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ approvato con deliberazione del 29.12.2011 ha espressamente abrogato il regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ approvato con deliberazione del 31.3.2001, facendo, tuttavia, espressamente salva la riscossione coattiva delle somme non versate antecedentemente alla sua entrata in vigore, sicché il regolamento del 2011 non avrebbe potuto riverberare retroattivamente i suoi effetti sulle procedure di riscossione in precedenza avviate (cfr. ricorso, pag. 10) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE, benché abbia dato atto che la sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e la sentenza n. 541/2014 del C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE avevano avuto ad oggetto il regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ approvato con deliberazione del 29.12.2011, ha con motivazione insufficiente e contraddittoria disapplicato l’art. 4, 4° co., del regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ approvato con deliberazione del 31.3.2001 e sul quale si basa l’ordinanza -ingiunzione per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 11) .
Il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi, comunque, sono destituiti di fondamento e da respingere.
Gli anzidetti mezzi di impugnazione non si confrontano e quindi non censurano in termini specifici e puntuali la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ dell’impugnato dictum (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in
tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
La Corte di RAGIONE_SOCIALE, invero, in sede di accoglimento del terzo motivo d’appello, non ha fatto luogo alla disapplicazione e all’annullamento in via retroattiva, ex post , del regolamento ‘Cosap’ approvato con la deliberazione n. 17/C del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 31.3.2001.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE, piuttosto, ha opinato per l’efficacia ‘ riflessa ‘ del giudicato amministrativo correlantesi alle sentenze n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e n. 541/2014 il C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE, allorquando ha assunto che la declaratoria di illegittimità, di cui alle anzidette statuizioni amministrative, del parametro -in sé oggettivamente illogico – del ‘ metro lineare ‘ trascendeva il rigoroso ambito de l regolamento ‘Cosap’ approvato con deliberazione n. 97/C del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 29.12.2011.
D ‘altronde , è indubitabile che la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le par ti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una ‘ riflessa ‘ , poiché produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa (cfr. Cass. sez. lav. 31.1.2014, n. 2137; Cass. sez. lav. 14.12.2015, n. 25161; Cass. 14.7.1988, n. 4605; Cass. 17.5.1977, n. 2008) .
E, ben vero, la Corte RAGIONE_SOCIALE ha avuto cura di puntualizzare che il criterio di calcolo del ‘metro lineare’ previsto all’art. 4, 4° co., del regolamento del
31.3.2001 era stato ‘trasfuso senza alcuna modifica nel successivo regolamento del 31 marzo 2011’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Va ovviamente soggiunto che, viepiù negli esposti termini, la motivazione che sorregge l ‘impugnat a statuizione, è esaustiva e per nulla contraddittoria.
E tanto, beninteso, a prescindere dai rilievi che seguono.
Ossia dal rilievo per cui tra le ‘anomalie’ motivazionali rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte l’ ‘insufficienza’ della motivazione non è più annoverabile.
Ossia dal rilievo per cui, n el vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nella specie – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. errore di diritto, l’erroneità e l’ingiustizia manifesta, la violazione o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto che con sentenza n. 209 del 12.3.2021 il RAGIONE_SOCIALE.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso proposto da altra impresa pubblicitaria nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE ed ha reputato conformi al dettato normativo, ovvero all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, gli artt. 4, 4° co., e 19 del regolamento RAGIONE_SOCIALE ‘Cosap’ approvato con deliberazione
del 31.3.2001 e quindi legittimo il criterio del ‘metro lineare’ (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e da respingere.
Non può non darsi atto, previamente, che la sentenza n. 209 del 12.3.2021 del C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE è cronologicamente successiva ai fatti per cui è controversia.
In ogni caso, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, del giudicato correlato alla pronuncia n. 209 del 12.3.2021 del C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE il ricorrente prospetta e invoca in questa sede l’efficacia ‘riflessa’ (il Comune ricorrente ha addotto che parte del giudizio definito con la pronuncia anzidetta è stata altra ditta pubblicitaria, ossia la ‘RAGIONE_SOCIALE) .
E tuttavia il giudicato ‘esterno’ non può essere invocato per la prima volta in cassazione -in questa sede, appunto, per la sua efficacia ‘riflessa’ se si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in cassazione, di questioni nuove; viceversa, se il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito, recte , dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello, alla relativa deduzione può farsi luogo nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. (ord.) 29.2.2024, n. 5370. Altresì, cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022, n. 12754; Cass. sez. un. 16.6.2006, n. 13916) .
Ebbene, nella specie il Comune di RAGIONE_SOCIALE nulla ha addotto con il ricorso ai fini della rituale deduzione in questa sede del l’efficacia ‘riflessa’ del giudicato correlato alla pronuncia n. 209/2021 del C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE.
E ciò viepiù che l ‘impugnat a sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALE è stata pubblicata il 6.6.2022 e la sentenza n. 209 del C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE è antecedente, giacché è stata pubblicata il 12.3.2021 (cfr. ricorso, pag. 12) .
In secondo luogo, l ‘interpretazione del giudicato ‘ esterno ‘ può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di ‘ autosufficienza ‘ di tale mezzo di impugnazione; cosicché il ricorso deve riportare il testo della sentenza – che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevole alla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627) .
Su tale scorta si rimarca che il ricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei suoi assunti, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo integrale della sentenza n. 209/2021 del C.G.A. della Regione RAGIONE_SOCIALE e si è limitato a trascrivere uno stralcio della motivazione (cfr. ricorso, pagg. 12 -13) .
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; l’erronea compensazione delle spese di lite.
Deduce che il buon fondamento delle addotte ragioni avrebbe dovuto indurre la Corte di RAGIONE_SOCIALE a condannare controparte alle spese di lite e non già a compensarle (cfr. ricorso, pag. 13) .
Il quarto motivo di ricorso va analogamente respinto.
Evidentemente l ‘esito infausto dei precedenti mezzi di impugnazione giustifica di per sé la reiezione del quarto mezzo.
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Comune di RAGIONE_SOCIALE, va condannato a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, Comune di RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte