Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20271 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18356/2023 R.G. proposto da :
FONDO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE GIÀ RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1905/2023 depositata l ‘ 8 giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE (CIG) stipulava l’8 aprile 2004 un contratto con il sig. NOME COGNOME cui a titolo di corrispettivo di attività di intermediazione e di consulenza attribuiva una royalty annua di euro 2.000.000, oltre a un ulteriore somma da corrispondersi in quote trimestrali.
Il 6 dicembre 2013 le parti modificavano il contratto, con riduzione ad euro 600.000 di quanto dovuto da CIG a controparte, in rate trimestrali dal 1° aprile 2013 fino alla scadenza minima del contratto il 30 settembre 2019.
Il NOME COGNOME cedeva il contratto alla società RAGIONE_SOCIALE la quale il 7 dicembre 2015 cedeva i crediti derivanti dal contratto al Fondo Nazionale Palestinese (PNF).
Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2016 il Fondo Nazionale Palestinese conveniva CIG avanti al Tribunale di Milano perché ivi sentirla condannare a corrisponderle le royalties maturate a far data dal novembre 2015, per complessivi euro 2.350.000; CIG resisteva e chiamava in causa RAGIONE_SOCIALE che dichiarava di avere precedentemente convenuto davanti al medesimo tribunale perché fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della suddetta RAGIONE_SOCIALE. Essendo questa estinta, veniva chiamato in giudizio il suo socio unico RAGIONE_SOCIALETH).
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 17/2022, rigettava la domanda di PNF seguendo la ragione più liquida, cioè ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata da CIG. Rilevava che il giudizio precedentemente avviato sempre davanti a sé si era concluso con la sentenza n. 11921/2019, passata in giudicato, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto dell’8 aprile 2004, come poi modificato e il 6 dicembre 2013 ceduto a RAGIONE_SOCIALE, per inadempimento di quest’ultima; pertanto, ai sensi dell’articolo 2909 c.c., affermava che l’accertamento compiuto nella sentenza n. 11921/2019, in giudicato, faceva stato anche nei confronti degli aventi causa, e quindi pure nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, avente causa da RAGIONE_SOCIALE, per cui ‘nessuno dei crediti azionati da RAGIONE_SOCIALE poteva ritenersi sorto’, e impropria era l’invocazione attorea dell’articolo 1458, commi primo e secondo, c.c.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già TH). La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame con sentenza dell’8 giugno 2023.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con separati controricorsi le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Ritenuto che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, primo e secondo comma, 1363, 1366, 1458, primo e secondo comma, e 2909 c.c.
Censura quel l’i nterpretazione del contratto dell’8 aprile 2004, operata dalla corte di merito, con particolare riguardo agli articoli 1, 3 e 4 del contratto, lamentando che ‘in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1362, 1363 c.c. e di quello di cui all’art. 1366 c.c. il solo risultato interpretativo coerente che ne deriva è quello per cui il pagamento delle royalties era dovuto a titolo di corrispettivo per la prestazione già resa alla data di conclusione del Contratto’, cioè l’8 aprile 2004; ed essendo, ‘sulla base della corretta applicazione dei criteri interpretativi’ di cui agli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., ‘l’unica interpretazione conforme a diritto del Contratto … quella per cui il pagamento delle royalties … fosse legato … alla prestazione di consulenza già resa alla data di conclusione del … contratto’, ovvero l’8 aprile 2004, ‘si doveva coerentemente ritenere’ – in applicazione degli articoli 1458, primo e secondo comma, e 2909 c.c. – che la risoluzione del contratto dichiarata con sentenza n. 11921/2019 ‘non potesse produrre effetti riflessi nel presente giudizio’ e nei confronti di PNF.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 24, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., 1458, secondo comma, e 2909 c.c. ‘anche alla luce’ degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c.
Si duole che la corte di merito abbia errato nel ritenere sussistenti effetti riflessi nei confronti di PNF della sentenza n. 11921/2019 del giudice di prime cure; lamenta che ex articolo 1458, secondo comma, c.c., la sentenza di risoluzione non pregiudica i diritti già acquisiti dai terzi, e la sentenza di risoluzione per inadempimento
di contratto è costitutiva, per cui nei confronti dei terzi produce effetti solo al passaggio in giudicato.
Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che la cessione del credito a PNF è avvenuta a ‘ottobre/dicembre 2015’, e pertanto anteriormente all’instaurazione del giudizio n. 28151/2016 RG, concluso dalla sentenza n. 11921/2019.
Si duole essersi ‘erroneamente escluso … che l’obbligazione di pagamento a carico di CIG attenesse al versamento di royalties a fronte di prestazioni già eseguite anteriormente al 2013’, e quindi anteriormente alla formazione del giudicato.
Con conseguente violazione dell’articolo 2909 c.c.
Lamenta che diversamente risulterebbero violati il diritto di difesa ex articolo 24, secondo comma, Cost. e l’effettività del contraddittorio ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, Cost., facendo cadere il giudicato su terzi titolari del rapporto giuridico sul quale il giudicato stesso si sarebbe formato nonostante che questi non abbiano preso parte al giudizio. Lo stesso contrasto con gli articoli 24 e 111 Cost. varrebbe anche per la ‘efficacia riflessa del giudicato’ nei confronti di PNF.
Si duole che la corte territoriale abbia errato in ordine agli effetti soggettivi del giudicato nell’estendere ad esso gli effetti della dichiarata risoluzione.
La disamina del secondo motivo si appalesa con tutta evidenza logicamente prioritaria.
In relazione ai tre primi motivi di appello il giudice del gravame si è trovato davanti alla doglianza dell’applicazione a PNF del giudicato prodotto con la sentenza n. 11921/2019 del Tribunale di Milano quale esito di una causa cui l’attuale ricorrente è stato estraneo, sottolineandosi tra l’altro nella pronuncia qui impugnata, a pagina 7, che l’appellante sosteneva che ‘la cessione del credito è intervenuta anteriormente al giudicato’ e ‘l’efficacia riflessa del giudicato intercorso tra CIG e TH deve essere esclusa … perché il
diritto esercitato da PNF è un diritto di obbligazione autonomo, scaturito da … autonomo rapporto giuridico (la cessione del credito dell’ottobre/dicembre 2015) rispetto a quelli oggetto del giudizio definito dalla sentenza n. 11921/2019’ – e infatti qui si è pure segnalato che il relativo giudizio aveva preso le mosse nel 2016 -.
È certo che il cessionario deve basare le sue pretese nel rapporto col ceduto, il quale nei suoi confronti può eccepire come dall’originario rapporto con il cedente; peraltro, non si può ritenere che tutto questo possa accertato mediante il giudicato di una causa, di cui il cessionario non è stato parte.
La c orte d’appello ha cercato di superare questo ostacolo con la c.d. efficacia riflessa del giudicato, invocando Cass. ord. 5377/2023.
Quest’ultimo riguarda tuttavia la diversa ipotesi dei contratti collegati, che subiscono reciprocamente la nullità dell’altro.
Può infatti configurarsi un’ efficacia riflessa del giudicato solo in presenza di ‘una relazione di pregiudizialità -dipendenza, in senso giuridico’ tra le situazioni delle parti (cfr. Cass. 23 ottobre 2023 n. 29301; Cass. ord. 5 luglio 2019 n. 18062; e cfr. pure Cass. 23 aprile 2020 n. 8101).
Ha pertanto errato il giudice d’appello nel basare l ‘adottata decisione su sentenza emessa all’esito di giudizio cui l’ allora appellante ed odierno ricorrente è rimasto invero estraneo.
Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo motivo di ricorso -assorbito il primoconsegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025