Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34605 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34605 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 37387-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. e P.I. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO , con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso il loro studio professionale.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del curatore RAGIONE_SOCIALE dottAVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con il quale elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data 30.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso ex art. 93 l. fall. la RAGIONE_SOCIALE, deducendo di essere stata socia consorziata della fallita RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento della detta società allo scopo di ottenere il riconoscimento di un credito pari ad euro 98.386,23, ponendo a fondamento della domanda la circostanza di aver maturato premi in seguito al raggiungimento dei budget annuali di fatturato, con riferimento ai quali aveva emesso quattro fatture, a fronte delle quali aveva ricevuto acconti per complessivi euro 35.000.
Il g.d. rigettava la domanda sul rilievo che il curatore aveva accertato debiti della società istante verso la RAGIONE_SOCIALE, fatto che, secondo lo statuto consortile, era impeditivo del riconoscimento dei premi richiesti.
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 30.10.2019, ha a sua volta respinto, ma con diversa motivazione, l’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del G.D.
Il giudice del merito ha ritenuto che: a) mancava ‘ la prova in ordine al contributo offerto dall’opponente alla realizzazione degli obiettivi, non potendosi ritenere idonee allo scopo le fatture da essa stessa emesse, che si assumono (ma non si documenta) essere conformi a presunte comunicazioni del consorzio (giammai opponibili alla RAGIONE_SOCIALE che è organo terzo) ‘; b) nessun ulteriore contributo probatorio poteva derivare ‘ dall’accredito di asseriti acconti perché documentati nella fattispecie solo da estratti bancari che non consentono una chiara imputazione al riguardo ‘; c) la nota integrativa al bilancio -dalla quale si evinceva l’ammontare complessivo dei con tributi conseguiti nell’anno non poteva dirsi vincolante per il curatore RAGIONE_SOCIALE ‘ trattandosi di documentazione contabile formata dalla fallita per la quale non opera il regime probatorio di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ. vertendosi nella fattispecie di formazione del passivo ‘
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
1.1. La ricorrente deduce che le fatture prodotte potevano costituire un indizio di prova in ordine all’esistenza del credito, tenuto conto : i) che erano state emesse su specifica richiesta della RAGIONE_SOCIALE in bonis , come dimostrato dalla corrispondenza allegata al ricorso in opposizione; ii) che almeno una di esse era stata parzialmente saldata; iii) che nelle note integrative ai bilanci 2013/2015 vi era traccia dei debiti della fallita verso i propri soci ‘per premi maturati’; iv) che i l curatore, pur contestando genericamente l ‘ opponibilità e la mancanza di data certa della documentazione prodotta, aveva svolto difese incompatibili con tale contestazione.
1.2 Il motivo è inammissibile, perché, sotto l’ apparente deduzione di un vizio processuale, è volto a sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie già scrutinate dal giudice del merito, che le ha ritenute inidonee all’accoglimento della domanda con motivazione insindacabile nella presente sede di legittimità.
1.3 Giova peraltro ricordare che, secondo l’insegnamento d i questa Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) , mentre presupposto della violazione dell’art. 116 c.p.c. è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020).
Con il secondo mezzo COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame ‘circa il contenuto di un documento decisivo per il giudizio’, in quanto il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli estratti conto bancari della fallita non contenessero una chiara imputazione dei pagamenti, laddove, al contrario, i due movimenti in uscita relativi agli acconti ad essa versati in data 10 giugno e 3 luglio 2015, recavano, quale causale, la specifica indicazione che si trattava di acconti proprio sul credito di cui alla fattura n. 6685 del 3.10.2014, oggetto di causa. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente – lungi dal de nunciare l’omesso esame di un ‘fatto storico’, decisivo e oggetto di dibattito processuale, lamenta la presunta, erronea valutazione di un documento che il giudice ha esaminato, traendone un convincimento diverso da quello preteso, con apprezzamento che, secondo l ‘attuale testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, codice di rito. sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità.
2.3. Senza contare che la questione prospettata e di cui si denuncia l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non risulta decisiva, posto che l’imputazione del pagamento a una determinata fattura non costituisce necessariamente prova della sussistenza dell ‘intero credito ‘ portato ‘ dal documento fiscale.
Col terzo mezzo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. (art. 360 c.p.c. n. 3), la società ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto non vincolante -stante l’ inoperatività nei confronti del curatore del regime probatorio di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ.- il contenuto delle note integrative ai bilanci della fallita, che riportavano l’ammontare complessivo dei contributi conseguiti negli anni 2013, 2014 e 2015, senza considerare che nella specie i bilanci erano pienamente opponibili al curatore in quanto da lui stesso prodotti, onde invocarne a proprio vantaggio il contenuto a prova dei pretesi controcrediti di RAGIONE_SOCIALE .
3.1 Il motivo è fondato.
3.2.Il Fallimento non contesta di aver prodotto in giudizio i bilanci della fallita al fine di dimostrare l’esistenza di un controcredito della stessa nei confronti dell’opponente.
Ora, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 31173/018, 34828/022, 19829/023) il curatore che intenda giovarsi di documenti provenienti dal fallito ne assume la medesima posizione processuale, con la conseguenza che rispetto a quei documenti egli non può più considerarsi terzo, non essendogli consentito scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza (Cass. nn. 4855/023, 13282/012).
Tenuto conto, altresì, che è lo stesso art. 2709 cod. civ. a precisare che chi si voglia avvalere dell’efficacia probatoria contro l’imprenditore dei libri e delle scritture contabili, non può scinderne il contenuto e che la ‘nota integrativa’ costituisce, per l’appunto , parte ‘integrante’ del bilancio , deve concludersi che il tribunale ha erroneamente ritenuto che il contenuto dei bilanci non potesse far prova contro il curatore in quanto a lui non opponibile.
All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012 e dell’art. 4 del D.M. 55/2014 , per aver il tribunale liquidato le spese in favore del Fallimento in misura eccedente i massimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due ed assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023