SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 50 2024 – N. R.G. 00000347 2023 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 12 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
– Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 347/2023 V.G. introdotto da
, rappresentato dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE città di ERFURT corrente in 99084-ERFURT, INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante Sig. , elettivamente domiciliato in Marina INDIRIZZO CarraraINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato in Massa INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti NUMERO_DOCUMENTO
RESISTENTE
con l’intervento del Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente : ‘Insiste nella domanda di cui al ricorso datato 19-12-2023 ovvero nella richiesta di rilascio del provvedimento di delibazione/exequatur ex art. 30 del Reg. CE n.4/2009
N. 347/2023 R.C.
N………………….Sent.
N………………….COGNOME
.
N………………….Rep.
Oggetto:
degli Atti Pubblici datati 17-12- 2009, 23-04-2021 ed in data 12-07-2021 emessi dall’RAGIONE_SOCIALE del Comune di ERFURT (D) e dei pedissequi riconoscimenti di esecutività, essendo tali provvedimenti preliminari all’esecuzione forzata che il creditore ricorrente intende promuovere nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte debitrice Sig. , chiedendo il rigetto di ogni pretesa ed eccezione avversaria. ‘. . CP_1
Per parte resistente : ‘Conclude affinchè questa Ill.ma Corte voglia rigettare le domande RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in quanto destituite di ogni fondamento. Con vittoria di spese’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2023, l’ente pubblico tedesco ‘ chiedeva dichiararsi l’efficacia nella Repubblica Italiana degli atti pubblici datati 17/12/2009, 23/4/2021 e 12/7/2021 aventi ad oggetto obbligazioni alimentari dovute alla figlia minore n. il 6/1/2003 in Erfurt in ragione del riconoscimento e sottoscrizione da parte di dell’obbligo alimentare nei confronti RAGIONE_SOCIALE figlia a mezzo di importi mensili mai erogati. Parte_1 Persona_1 CP_1
Interveniva il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di Appello, non presentando conclusioni scritte.
Con decreto in data 15/3/2014 la Corte disponeva la notifica del ricorso al al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti. CP_1
Con comparsa in data 14/5/2024 si costituiva il quale chiedeva il rigetto del ricorso per violazione del diritto di difesa. CP_1
Disposto, su istanza RAGIONE_SOCIALE parte convenuta, il deposito di traduzione asseverata dei documenti prodotti sub 3, 4 e 5 (atti pubblici ufficio servizi sociali Comune di Erfurt in data 17/12/2009, in data 23/4/2021 e in data 12/7/2021), all’udienza del 6/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione
Ritenuto:
1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ragione RAGIONE_SOCIALE residenza del in Massa; CP_1
1.1 Sussistono le condizioni di cui agli artt. 65 e segg. L. 185/1995;
1.2 l’atto pubblico di cui si chiede l’esecuzione ai sensi dell’art.48 Capo IV del Regolamento CE n.4/2009 è stato pronunciato in uno Stato membro dell’Unione Europea a seguito di un procedimento avviato prima RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del Regolamento CE n.4-2009, avvenuta il 18-06-2011. Non può pertanto applicarsi l’art.75 par.1 del Regolamento, che limita l’ambito temporale di applicazione del regime più favorevole di abolizione dell’exequatur alle decisioni/transazioni giudiziarie/atti pubblici emessi all’esito di procedimenti avviati dopo il 18-062011.
1.3 in applicazione del paragrafo 2 del medesimo art.75 per porre in esecuzione l’atto pubblico dell’Autorità Giudiziaria straniera va quindi preliminarmente richiesta la dichiarazione di esecutività alla Corte di Appello territorialmente competente ai sensi del paragrafo 2 dell’art.27;
1.4 sussistono le condizioni di cui all’art. 28 reg. CE n. 4/2009: sono prodotti in atti le copie degli atti di cui si chiede l’esecuzione; i moduli di richieste di esecutività di cui agli allegati del citato regolamento; la traduzione degli stessi;
1.5 ai sensi dell’art. 2 del regolamento citato si intende per atto pubblico … ‘a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e
ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o
b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata;
1.6 Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE esposizione RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale contenuta negli atti oggetto di causa gli atti pubblici sono stati emessi nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento processuale italiano: il risulta aver sottoscritto l’atto pubblico con cui si dichiarava onerato del mantenimento del figlio minore nella misura indicata, con sottoscrizione autenticata da parte del pubblico funzionario; gli atti con cui veniva richiesto il conseguente pagamento sono stati notificati al tramite l’autorità centrale (RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE) in data 9/5/2022 (doc 11); tali atti non sono contrari all’ordine pubblico; CP_1 CP_1
1.6 va infine rilevato che è inconferente il richiamo, svolto dalla difesa del resistente nelle note scritte di udienza del 5/11/2024, all’art. 3 del citato regolamento riguardando la norma la competenza a pronunciarsi sulle controversie in materia di obbligazioni alimentari;
2. le spese di lite possono essere compensate in assenza di domanda di parte ricorrente e comunque tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura e dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE causa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova:
visto l’art. 30 reg. CE n. 4/2009
1) Dichiara l’efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana degli atti pubblici datati 17/12/2009, 23/4/2021 e 12/7/2021 emessi dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune di Erfurt (D) e pedissequi riconoscimenti di esecutività.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 07/11/2024
Il Giudice relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME