Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27886 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8037/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo, alla via Cola di Rienzo, n. 212
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domicilia
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1771/2020 depositata il 19.10.2020, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A definizione di due procedure selettive riservate a personale interno -comportanti il passaggio nell’area funzionale terza (già C), profilo rispettivamente di collaboratore amministrativo e di collaboratore amministrativo-contabile -il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha formato le graduatorie dando prevalenza, a parità di punteggio, alla minore età anagrafica e non alla maggiore anzianità di servizio. Le graduatorie sono state impugnate dinanzi al TAR da vari dipendenti e sono state annullate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando, dalle conseguenti sentenze rese in sede di giurisdizione amministrativa e pacificamente passate in giudicato, in esito alle quali è stato disposto dal RAGIONE_SOCIALE l’inquadramento superiore di coloro che avevano dispiegato l’azione giudiziale, in soprannumero e con salvezza, comunque, degli originari vincitori.
Anche gli odierni ricorrenti, avendo partecipato a quelle selezioni, hanno impugnato le graduatorie in sede di giurisdizione
amministrativa, ma il loro ricorso è stato dichiarato inammissibile per difettosità di alcune notifiche ai controinteressati.
Essi hanno quindi agito in sede ordinaria chiedendo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia erga omnes RAGIONE_SOCIALEe sentenze di annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria rese nei giudizi instaurati dagli altri concorrenti e il proprio inquadramento nell’area rivendicata o in subordine il risarcimento del danno.
L a Corte d’Appello di Roma, confermando con motivazione parzialmente diversa la pronuncia di rigetto del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha argomentato premettendo che, per regola di fondo, il giudicato, anche rispetto alle pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa, era destinato a fare stato tra le parti ed aveva effetti erga omnes solo in presenza di atti a contenuto normativo o inscindibili, oppure, in caso di atti plurimi scindibili come era la graduatoria concorsuale, se il vizio era tale da travolgere la posizione di rutti i destinatari, fattispecie ritenuta tuttavia non ricorrere nel caso di specie.
In ogni caso, aggiungeva la Corte territoriale, gli effetti ulteriori del giudicato amministrativo, tra cui quelli conformativi RAGIONE_SOCIALEa realtà alla statuizione giudiziale, erano, per costante giurisprudenza, destinati ad operare solo inter partes .
La medesima Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, con il quale veniva denunciato il comportamento discriminatorio tenuto dalla P.A., la quale non aveva riformato le graduatorie in applicazione del corretto criterio di preferenza, ma aveva solo ampliato il numero degli ammessi alla progressione a quanti erano risultati vincitori nei contenziosi, mantenendo esclusi gli odierni ricorrenti.
La Corte territoriale ha in proposito ritenuto che non potesse darsi discriminazione, perché non vi era inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in
quanto i ricorrenti non potevano pretendere l’estensione del giudicato reso inter alios e, quanto alla loro posizione, era impedito ogni ulteriore accertamento, per effetto RAGIONE_SOCIALEa preclusione derivante dalle sentenze che avevano ritenuto l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa proposta da parte loro RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva .
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha opposto difese.
È in atti memoria dei ricorrenti.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
L ‘unico motivo del ricorso per cassazione denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., anche in relazione ai principi di buona fede e buon andamento (art. 97 Cost).
Il motivo muove dal dato di fatto pacifico per cui, se la RAGIONE_SOCIALE avesse da subito applicato correttamente i criteri di preferenza individuati dal bando, gli odierni ricorrenti si sarebbero tutti collocati in posizione utile per l’ottenimento del posto superiore .
I ricorrenti sostengono poi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che il concorso sarebbe un atto amministrativo plurimo scindibile, trattandosi invece di atto inscindibile, così come errato era il richiamo alla distinzione tra effetti caducatori ed effetti prescrittivi, che non era rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, non riguardando essa una fase di ottemperanza ad un giudicato positivamente da attuare, quanto l’estensione ipso iure degli effetti di annullamento RAGIONE_SOCIALEe pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa.
Nel motivo si sottolinea altresì come un annullamento con efficacia soggettivamente limitata produrrebbe distorsioni applicative aberranti di alterazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di merito, in quanto i corretti
criteri di formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie devono essere applicati a tutti i candidati, non potendo accadere che taluno consegua più di quanto spettante e cioè un risultato che non avrebbe ottenuto ove la PRAGIONE_SOCIALE. si fosse comportata correttamente sin dall’inizio, come era invece accaduto nel caso di specie in cui i ricorrenti si erano visti superare sia da quanti erano stati dichiarati vincitori nelle originarie graduatorie, sia da quanti avevano ottenuto sentenze favorevoli, benché muniti di titoli di servizio inferiori.
Il ricorso non può essere accolto.
Questa Corte , nell’aderire all’orientamento espresso nella giurisdizione amministrativa dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5, ha ritenuto che in tema di giudicato amministrativo, la regola generale RAGIONE_SOCIALE‘efficacia ” inter partes ” subisce RAGIONE_SOCIALEe eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura RAGIONE_SOCIALE‘atto -ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile – o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l’atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti (Cass. 6 agosto 2019, n. 21000).
Nel motivare, la citata pronuncia di questa Corte, allineandosi a precedenti analoghi pur se in diversa materia (Cass. 22 maggio 2009, n. 11920; Cass. 24 agosto 2004, n. 16728), ha evidenziato -ancora in linea con gli arresti di Cons. Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5 che l’estensione del giudicato rispetto ad un « atto plurimo scindibile, qual è una graduatoria concorsuale » può avere corso « se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari », ovverosia quando « la natura RAGIONE_SOCIALE‘atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato »
sia tale da determinare la giuridica impossibilità che l’atto stesso « possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri ».
A fondamento del principio stanno evidenti profili di economia RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa, tali per cui non si caduca un atto se il rimedio possa aversi rimuovendo il vizio riscontrato rispetto soltanto a coloro che abbiano agito giudizialmente per l’annullamento .
3.1 La citata pronuncia ha altresì precisato, richiamando ancora le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria, che, comunque, « l’eccezione al principio RAGIONE_SOCIALE‘efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inscindibilità RAGIONE_SOCIALE‘annullamento sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ. ».
Essa ha pertanto sottolineato come ciò si ponesse in continuità con un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa in ordine al fatto che « la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo-cassatoria RAGIONE_SOCIALE‘atto ovvero a quella ordinatorio-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione », il che ha portato ad escludere la fondatezza, in quel caso, RAGIONE_SOCIALEa pretesa dal ricorrente il quale -si legge in quella pronuncia – « dall’asserita efficacia erga omnes del giudicato pretende di trarre, quale conseguenza, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di assumere in servizio anche i candidati utilmente collocatisi in graduatoria che non erano stati parte del giudizio amministrativo », con estensione invocata, in quella vicenda, « con riferimento agli effetti conformativi e prescrittivi,
rispetto ai quali, invece, anche nei casi di posizioni inscindibili, opera il principio generale RAGIONE_SOCIALEa limitata efficacia soggettiva del giudicato ».
Muovendo da tali principi, va intanto detto che rispetto al caso di specie non vi è necessità di ragionare sul piano degli effetti conformativi.
Lo stesso motivo, per come formulato, mostra di fare effettivamente leva su una necessaria efficacia erga omnes che si assume essere propria RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria concorsuale e non su comportamenti conformativi in ipotesi da tenere, ad opera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nell’adeguare la propria successiva attività al decisum .
A parte ciò, il punto è che la giurisprudenza sugli effetti conformativi è finalizzata ad escludere la portata erga omnes in fase attuativa del giudicato, pur in presenza di atti in tutto o in parte inscindibili.
P ertanto, ove già dovesse dirsi che l’atto che viene in evidenza è scindibile ed il vizio che si presenta sia tale da non risultare necessariamente comune a tutti coloro che siano interessati dal provvedimento, a fortiori non si potrebbe parlare di efficacia RAGIONE_SOCIALEa decisione giurisdizionale per le parti rispetto alle quali la stessa non abbia pronunciato.
Ciò posto, si è già detto di come la giurisprudenza faccia riferimento alla graduatoria come atto plurimo scindibile (in motivazione, Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 4 e 5 del 2019 citt., Cass. 21000/2019, cit.), da intendere nel senso di atto riguardante più candidati, ma con effetti scindibili, rispetto al quale il giudicato reso solo tra taluno degli interessati può comportare la caducazione totale solo se ricorra la stretta necessità che l’annullamento, data la
natura del vizio, non possa che operare nei riguardi di tutti i candidati RAGIONE_SOCIALEa graduatoria.
Ciò accade quando il vizio concerne in modo necessario ciascuno dei concorrenti e così è quindi -in via esemplificativa – per le invalidità che riguardano la composizione RAGIONE_SOCIALEa commissione, che inevitabilmente coinvolgono tutti coloro che siano stati da essa esaminati (v. implicitamente, e seppure nella diversità del caso, Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414) o per i vizi dei criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove di esame (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, nn. 7939 e 7940) o per i criteri di ammissione alle prove concorsuali (Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 3480; v. anche Cass. 1° marzo 2024, n. 5554) ancora destinati a riguardare necessariamente tutti i concorrenti.
Non vi è invece comunanza del vizio se si tratti di rettifica (pur se afferente ad un vizio che insiste in modo analogo su più concorrenti) dei punteggi attribuiti per i titoli (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2228) o di applicazione dei corretti criteri di preferenza a parità di punteggio (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 3005).
Su tali premesse, va qui parimenti ritenuto che il vizio consistente nella errata applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio non identifica una giuridica impossibilità che la rettifica sia attuata solo -per effetto del giudicato -in favore di chi ha impugnato la graduatoria stessa.
I nfatti, l’avanzamento nell’ordine RAGIONE_SOCIALEa graduatoria può esplicarsi autonomamente per ciascuno dei candidati, risultando soltanto inevitabile l’effetto di scivolamento di un numero corrispondente di altri candidati in posizioni non più utili al fine di considerarli vincitori, a poco importando, rispetto al tema degli effetti del
giudicato, che la RAGIONE_SOCIALE nel caso concreto abbia poi salvaguardato le posizioni di questi ultimi.
Non ha invece rilevo necessario la posizione di chi sia rimasto inerte o di chi, pur avendo impugnato, si sia visto dichiarare il ricorso inammissibile in sede di giurisdizione amministrativa per ragioni che qui non rilevano.
L a tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse di chi ha impugnato ed ha ottenuto l’annullamento in proprio favore non transita infatti attraverso adeguamenti che impongano di rivedere rispetto a tutti l’operato amministrativo e già si è detto RAGIONE_SOCIALEa ratio di economia e celerità che sta alla base del ragionamento giuridico di cui ai precedenti sopra citati.
4.1 Ciò è del resto per molti versi coerente anche con quanto ritenuto da questa S.C. in una recente pronuncia (Cass. 21 luglio 2025, n. 21797), convergente con altre rese alla medesima udienza, nella quale si è definito il caso di un candidato che -per quanto in una selezione di diritto privato, il che non muta però l’assetto giuridico rispetto all’ipotesi del concorso -aveva domandato (ed ottenuto) l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e la sua riformulazione.
I n tale vicenda, si è infatti precisato che l’esito favorevole operava rispetto al rapporto fra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE e si evidenziato come gli altri concorrenti fossero rimasti inerti e la notifica del ricorso era servita solo a rendere loro opponibile la sentenza che aveva regolato il rapporto fra il ricorrente e il datore di lavoro.
Ciò per concluderne -si cita da questi ultimi precedenti – nel senso RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di riconoscere a coloro che « non siano intervenuti e non abbiano proposto domande, di fondare, sul giudicato finale, un diritto soggettivo proprio, autonomo e distinto da quello altrui, nonostante nel procedimento ove siffatto giudicato si è formato non
ne abbiano chiesto la tutela », in quanto la « specificità degli effetti » era da ritenere « coerente con la natura RAGIONE_SOCIALEe sentenze, le quali pongono una regola che disciplina il caso concreto e riguarda solo le parti che hanno proposto domande e quelle che si sono opposte ».
4.2 Quanto detto è già del tutto assorbente, ma il collegio rileva altresì che la sentenza del T.A.R., prodotta dai ricorrenti anche in sede di legittimità e del cui giudicato essi intenderebbero ottenere l’estensione , contiene una statuizione di annullamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie « nei sensi di cui in parte motiva » e che, nel delineare gli effetti RAGIONE_SOCIALEa propria pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente rilevato come il numero dei concorrenti che precedevano in graduatoria gli allora ricorrenti fosse « sufficiente a consentire una loro collocazione utile », senza ritenere, almeno in quel caso ed in piena coerenza con i principi sopra richiamati, di dover considerare gli altri concorrenti che non avevano dispiegato analoga domanda.
4.3 In definitiva vanno confermati i ragionamenti giuridici sopra svolti, nel solco di indirizzi comuni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, cui va data continuità.
Il ricorso va dunque disatteso, rilevando peraltro ancora il collegio, in via collaterale e ad abundantiam , che ragioni analoghe a quelle sopra esposte sono poste alla base RAGIONE_SOCIALEa reiezione del ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato – di cui si dà atto nella sentenza impugnata, nella parte in cui si riepiloga la pronuncia del Tribunale che a tale decisione aveva fatto riferimento, e che è presente nel fascicolo di parte di primo grado depositato dai ricorrenti.
Alla reiezione del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro il 9 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME