Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27886  Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8037/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo, alla via Cola di Rienzo, n. 212
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  Ministro pro  tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici, siti  in  Roma, INDIRIZZO, domicilia
-controricorrente-
 avverso la SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa CORTE  D’APPELLO di ROMA  n. 1771/2020 depositata il 19.10.2020, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A definizione di due procedure selettive riservate a personale interno -comportanti il passaggio nell’area funzionale terza (già C), profilo rispettivamente di collaboratore amministrativo e di collaboratore amministrativo-contabile -il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha formato le graduatorie dando prevalenza, a parità di punteggio, alla minore età anagrafica e non alla maggiore anzianità di servizio. Le graduatorie sono state impugnate dinanzi al TAR da vari dipendenti e sono state annullate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando, dalle conseguenti sentenze rese in sede di giurisdizione amministrativa e pacificamente passate in giudicato, in esito alle quali è stato disposto dal RAGIONE_SOCIALE l’inquadramento superiore di coloro che avevano dispiegato l’azione giudiziale, in soprannumero e con salvezza, comunque, degli originari vincitori.
Anche gli odierni ricorrenti, avendo partecipato a quelle selezioni, hanno impugnato le graduatorie in sede di giurisdizione
amministrativa, ma il loro ricorso è stato dichiarato inammissibile per difettosità di alcune notifiche ai controinteressati.
Essi hanno quindi agito in sede ordinaria chiedendo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia erga omnes RAGIONE_SOCIALEe sentenze di annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria rese nei giudizi instaurati dagli altri concorrenti  e  il  proprio  inquadramento  nell’area  rivendicata  o  in subordine il risarcimento del danno.
L a Corte d’Appello di Roma, confermando con motivazione parzialmente diversa la pronuncia di rigetto del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha argomentato premettendo che, per regola di fondo, il giudicato, anche rispetto alle pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa, era destinato a fare stato tra le parti ed aveva effetti erga omnes solo in presenza di atti a contenuto normativo o inscindibili, oppure, in caso di atti plurimi scindibili come era la graduatoria concorsuale, se il vizio era tale da travolgere la posizione di rutti i destinatari, fattispecie ritenuta tuttavia non ricorrere nel caso di specie.
In ogni caso, aggiungeva la Corte territoriale, gli effetti ulteriori del giudicato amministrativo, tra cui quelli conformativi RAGIONE_SOCIALEa realtà alla statuizione giudiziale, erano, per costante giurisprudenza, destinati ad operare solo inter partes .
La medesima Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, con  il  quale  veniva  denunciato  il  comportamento  discriminatorio tenuto  dalla  P.A.,  la  quale  non  aveva  riformato  le  graduatorie  in applicazione  del  corretto  criterio  di  preferenza,  ma  aveva  solo ampliato il numero degli ammessi alla progressione a quanti erano risultati  vincitori  nei  contenziosi,  mantenendo  esclusi  gli  odierni ricorrenti.
La Corte territoriale ha in proposito ritenuto che non potesse darsi discriminazione,  perché  non  vi  era  inadempimento  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE,  in
quanto i ricorrenti non potevano pretendere l’estensione del giudicato reso inter alios e, quanto alla loro posizione, era impedito ogni ulteriore accertamento, per effetto RAGIONE_SOCIALEa preclusione derivante dalle sentenze che avevano ritenuto l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa proposta da parte loro RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva .
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha opposto difese.
È in atti memoria dei ricorrenti.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
 L ‘unico  motivo  del  ricorso  per  cassazione  denuncia,  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., anche in relazione ai principi di buona fede e buon andamento (art. 97 Cost).
Il motivo muove dal dato di fatto pacifico per cui, se la RAGIONE_SOCIALE avesse da subito applicato correttamente i criteri di preferenza individuati dal  bando,  gli  odierni  ricorrenti  si  sarebbero  tutti  collocati  in posizione utile per l’ottenimento del posto superiore .
I ricorrenti sostengono poi che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che il concorso sarebbe un atto amministrativo plurimo scindibile, trattandosi invece di atto inscindibile, così come errato era il richiamo alla distinzione tra effetti caducatori ed effetti prescrittivi, che non era rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, non riguardando essa una fase di ottemperanza ad un giudicato positivamente da attuare, quanto l’estensione ipso iure degli effetti di annullamento RAGIONE_SOCIALEe pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa.
Nel motivo si sottolinea altresì come un annullamento con efficacia soggettivamente limitata produrrebbe distorsioni applicative aberranti  di  alterazione  RAGIONE_SOCIALE‘ordine  di  merito,  in  quanto  i  corretti
criteri di formazione RAGIONE_SOCIALEe graduatorie devono essere applicati a tutti i candidati, non potendo accadere che taluno consegua più di quanto spettante e cioè un risultato che non avrebbe ottenuto ove la PRAGIONE_SOCIALE. si fosse comportata correttamente sin dall’inizio, come era invece accaduto nel caso di specie in cui i ricorrenti si erano visti superare sia da quanti erano stati dichiarati vincitori nelle originarie graduatorie, sia da quanti avevano ottenuto sentenze favorevoli, benché muniti di titoli di servizio inferiori.
  Il ricorso non può essere accolto.
Questa Corte , nell’aderire all’orientamento espresso nella giurisdizione amministrativa dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5, ha ritenuto che in tema di giudicato amministrativo, la regola generale RAGIONE_SOCIALE‘efficacia ” inter partes ” subisce RAGIONE_SOCIALEe eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura RAGIONE_SOCIALE‘atto -ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile – o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l’atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti (Cass. 6 agosto 2019, n. 21000).
Nel motivare, la citata pronuncia di questa Corte, allineandosi a precedenti analoghi pur se in diversa materia (Cass. 22 maggio 2009, n. 11920; Cass. 24 agosto 2004, n. 16728), ha evidenziato -ancora in linea con gli arresti di Cons. Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5 che l’estensione del giudicato rispetto ad un « atto plurimo scindibile, qual è una graduatoria concorsuale » può avere corso « se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari », ovverosia quando « la natura RAGIONE_SOCIALE‘atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato »
sia  tale  da  determinare  la  giuridica  impossibilità  che  l’atto  stesso « possa  non  esistere  più  per  taluno  e  continuare  ad  esistere  per altri ».
A  fondamento  del  principio  stanno  evidenti  profili  di  economia RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa, tali per cui non si caduca un atto se il rimedio possa aversi rimuovendo il vizio riscontrato rispetto soltanto a coloro che abbiano agito giudizialmente per l’annullamento .
3.1 La citata pronuncia ha altresì precisato, richiamando ancora le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria, che, comunque, « l’eccezione al principio  RAGIONE_SOCIALE‘efficacia  inter  partes  del  giudicato  si  giustifica  in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inscindibilità RAGIONE_SOCIALE‘annullamento sicché l’estensione riguarda  solo  l’effetto  caducatorio  e  non  concerne,  invece,  gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ. ».
Essa ha pertanto sottolineato come ciò si ponesse in continuità con un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa in ordine al fatto che « la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo-cassatoria RAGIONE_SOCIALE‘atto ovvero a quella ordinatorio-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione », il che ha portato ad escludere la fondatezza, in quel caso, RAGIONE_SOCIALEa pretesa dal ricorrente il quale -si legge in quella pronuncia – « dall’asserita efficacia erga omnes del giudicato pretende di trarre, quale conseguenza, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di assumere in servizio anche i candidati utilmente collocatisi in graduatoria che non erano stati parte del giudizio amministrativo », con estensione invocata, in quella vicenda, « con riferimento agli effetti conformativi e prescrittivi,
rispetto  ai  quali,  invece,  anche  nei  casi  di  posizioni  inscindibili, opera  il  principio  generale  RAGIONE_SOCIALEa  limitata  efficacia  soggettiva  del giudicato ».
Muovendo da tali principi, va intanto detto che rispetto al caso di specie  non  vi  è  necessità  di  ragionare  sul  piano  degli  effetti conformativi.
Lo stesso motivo, per come formulato, mostra di fare effettivamente leva su una necessaria efficacia erga omnes che si assume essere propria RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria concorsuale  e  non  su  comportamenti  conformativi  in  ipotesi  da tenere, ad  opera  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE,  nell’adeguare  la  propria  successiva attività al decisum .
A parte ciò, il punto è che la giurisprudenza sugli effetti conformativi  è  finalizzata  ad  escludere  la  portata erga  omnes in fase  attuativa  del  giudicato,  pur  in  presenza  di  atti  in  tutto  o  in parte inscindibili.
P ertanto, ove già dovesse dirsi che l’atto che viene in evidenza è scindibile  ed  il  vizio  che  si  presenta  sia  tale  da  non  risultare necessariamente  comune  a  tutti  coloro  che  siano  interessati  dal provvedimento, a fortiori non si potrebbe parlare di efficacia RAGIONE_SOCIALEa decisione giurisdizionale per le parti rispetto alle quali la stessa non abbia pronunciato.
Ciò posto, si è già detto di come  la giurisprudenza faccia riferimento alla graduatoria  come atto plurimo scindibile (in motivazione, Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 4 e 5 del 2019 citt., Cass. 21000/2019, cit.),  da  intendere  nel  senso  di  atto  riguardante  più candidati, ma con effetti scindibili, rispetto al quale il giudicato reso solo  tra  taluno  degli  interessati  può  comportare  la  caducazione totale solo se ricorra la stretta necessità che l’annullamento, data la
natura  del  vizio,  non  possa  che  operare  nei  riguardi  di  tutti  i candidati RAGIONE_SOCIALEa graduatoria.
Ciò accade quando il vizio concerne in modo necessario ciascuno dei concorrenti e così è quindi -in via esemplificativa – per le invalidità che riguardano la composizione RAGIONE_SOCIALEa commissione, che inevitabilmente coinvolgono tutti coloro che siano stati da essa esaminati (v. implicitamente, e seppure nella diversità del caso, Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414) o per i vizi dei criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove di esame (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, nn. 7939 e 7940) o per i criteri di ammissione alle prove concorsuali (Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 3480; v. anche Cass. 1° marzo 2024, n. 5554) ancora destinati a riguardare necessariamente tutti i concorrenti.
Non vi è invece comunanza del vizio se si tratti di rettifica (pur se afferente ad un vizio che insiste in modo  analogo su più concorrenti) dei punteggi attribuiti per i titoli (Cons. Stato, sez. VI, 15  marzo  2021,  n.  2228)  o  di  applicazione  dei  corretti  criteri  di preferenza a parità di punteggio (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 3005).
Su tali premesse, va qui parimenti ritenuto che il vizio consistente nella errata applicazione  dei  criteri di  preferenza  a  parità  di punteggio non identifica una giuridica impossibilità che la rettifica sia  attuata  solo -per  effetto  del  giudicato -in  favore  di  chi  ha impugnato la graduatoria stessa.
I nfatti,  l’avanzamento  nell’ordine  RAGIONE_SOCIALEa  graduatoria  può  esplicarsi autonomamente  per  ciascuno  dei  candidati,  risultando  soltanto inevitabile l’effetto di scivolamento di un numero corrispondente di altri  candidati  in  posizioni  non  più  utili  al  fine  di  considerarli vincitori,  a  poco  importando,  rispetto  al  tema  degli  effetti  del
giudicato, che la RAGIONE_SOCIALE nel caso concreto abbia poi salvaguardato le posizioni di questi ultimi.
Non  ha  invece  rilevo  necessario  la  posizione  di  chi  sia  rimasto inerte  o  di  chi,  pur  avendo  impugnato,  si  sia  visto  dichiarare  il ricorso  inammissibile  in  sede  di  giurisdizione  amministrativa  per ragioni che qui non rilevano.
L a tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse di chi  ha  impugnato  ed  ha  ottenuto l’annullamento  in  proprio  favore  non  transita  infatti  attraverso adeguamenti  che  impongano  di  rivedere rispetto  a  tutti  l’operato amministrativo  e  già  si  è  detto  RAGIONE_SOCIALEa ratio di  economia  e  celerità che  sta  alla  base  del  ragionamento  giuridico  di  cui  ai  precedenti sopra citati.
4.1  Ciò  è  del  resto  per  molti  versi  coerente  anche  con  quanto ritenuto da questa S.C. in una recente pronuncia (Cass. 21 luglio 2025,  n. 21797),  convergente  con  altre  rese  alla  medesima udienza, nella quale si è definito il caso di un candidato che -per quanto  in  una  selezione  di  diritto  privato,  il  che  non  muta  però l’assetto giuridico rispetto all’ipotesi del concorso -aveva domandato (ed ottenuto) l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e la sua riformulazione.
I n tale vicenda, si è infatti precisato che l’esito favorevole operava rispetto al rapporto fra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE e si evidenziato come gli altri concorrenti fossero rimasti inerti e la notifica del ricorso era servita  solo  a  rendere  loro  opponibile  la  sentenza  che  aveva regolato il rapporto fra il ricorrente e il datore di lavoro.
Ciò per concluderne -si cita da questi ultimi precedenti – nel senso RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di riconoscere a coloro che « non siano intervenuti e non abbiano proposto domande, di fondare, sul giudicato finale, un diritto soggettivo proprio, autonomo e distinto da quello altrui, nonostante nel procedimento ove siffatto giudicato si è formato non
ne abbiano chiesto la tutela », in quanto la « specificità degli effetti » era  da  ritenere    « coerente  con  la  natura  RAGIONE_SOCIALEe  sentenze,  le  quali pongono una regola che disciplina il caso concreto e riguarda solo le  parti  che  hanno  proposto  domande  e  quelle  che  si  sono opposte ».
4.2 Quanto detto è già del tutto assorbente, ma il collegio rileva altresì che la sentenza del T.A.R., prodotta dai ricorrenti anche in sede di legittimità e del cui giudicato essi intenderebbero ottenere l’estensione , contiene una statuizione di annullamento RAGIONE_SOCIALEe graduatorie « nei sensi di cui in parte motiva » e che, nel delineare gli effetti RAGIONE_SOCIALEa propria pronuncia, il giudice amministrativo ha espressamente rilevato come il numero dei concorrenti che precedevano in graduatoria gli allora ricorrenti fosse « sufficiente a consentire una loro collocazione utile », senza ritenere, almeno in quel caso ed in piena coerenza con i principi sopra richiamati, di dover considerare gli altri concorrenti che non avevano dispiegato analoga domanda.
4.3  In  definitiva  vanno  confermati  i  ragionamenti  giuridici  sopra svolti, nel solco di indirizzi comuni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, cui va data continuità.
Il ricorso va dunque disatteso, rilevando peraltro ancora il collegio, in via collaterale e ad abundantiam , che ragioni analoghe a quelle sopra esposte sono poste alla base RAGIONE_SOCIALEa reiezione del ricorso straordinario al Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato – di cui si dà atto nella sentenza impugnata, nella parte in cui si riepiloga la pronuncia del Tribunale che a tale decisione aveva fatto riferimento, e che è presente nel fascicolo di parte di primo grado depositato dai ricorrenti.
 Alla  reiezione  del  ricorso  per  cassazione  segue  la  regolazione secondo soccombenza RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento in favore  RAGIONE_SOCIALEa  controparte  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  giudizio  di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma  1  quater  dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro il 9 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME