Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 415 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 415 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1450-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 228 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 2 luglio 2018 (R.G.N. 276/2017). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 1450/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/10/2025
giurisdizione Riliquidazione della pensione. Efficacia di un pregresso giudicato sugli obblighi contributivi.
1. -Per quel che riguarda i profili rilevanti nell’odierno giudizio, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chiavari «nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il giudicato formatosi nel giudizio promosso nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal banco di Chiavari e della Riviera ligure, ex datore di lavoro del COGNOME -giudizio nel quale è intervenuto lo stesso COGNOME a sostegno delle tesi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -coprisse anche l’ammontare dei contributi dovuti dal banco per il periodo dal licenziamento del ricorrente alla sentenza che ha disposto la sua reintegra» (pagina 7 della sentenza d’appello).
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha argomentato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e vincola, sul versante della retribuzione pensionabile, il lavoratore intervenuto nel giudizio instaurato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti del datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dei contributi su ogni voce utile della retribuzione.
Dev’essere respinta la domanda di ricalcolo della pensione di anzianità, volta a includere il premio annuo aziendale di rendimento e l’importo una tantum spettante al compimento del venticinquesimo anno di servizio, in quanto non è più consentito all’appellante «mettere ora in discussione l’operato dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che di quelle voci non aveva tenuto conto nella determinazione dei contributi dovuti dal Banc di Chiavari» (la già menzionata pagina 7 della pronuncia d’appello).
2. -Il signor NOME COGNOME impugna per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ.,
in relazione all’art. 105 cod. proc. civ. , e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell’attribuire forza vincolante a un giudicato concernente il diverso rapporto giuridico che sorge tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale. Su tale rapporto il lavoratore non potrebbe incidere in alcun modo, in virtù della natura pubblicistica degl’interessi coinvolti (art. 2115 cod. civ.) , e l’intervento volontario (art. 105 cod. proc. civ.), finalizzato a sostenere le ragioni dell’RAGIONE_SOCIALE, confermerebbe l’autonomia dei due rapporti e la conseguente inopponibilità del giudicato formatosi nel giudizio sugli obblighi contributivi del datore di lavoro.
-Le censure non sono fondate.
2.1. -Nell’esame della domanda di ricalcolo della pensione corrisposta al ricorrente, la Corte di merito ha correttamente affermato l’efficacia preclusiva d el giudicato (la sentenza n. 26946 del 2007, resa da questa Corte e depositata il 20 dicembre 2007), senza travalicarne i limiti oggettivi e soggettivi, addotti a supporto dell’odierno ricorso.
2.2. -Invero, della controversia oramai definita con la res iudicata , il ricorrente è stato parte e, in quella sede, ha potuto articolare ogni più appropriata difesa a tutela della propria posizione, come anche la Corte d’appello ricorda: al giudizio hanno partecipato il datore di lavoro, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e lo stesso lavoratore , in virtù dell’intervento spiegato ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ.
2.3. -Occorre, inoltre, avere riguardo allo specifico tema controverso nel giudizio oramai approdato a una sentenza inoppugnabile: la retribuzione imponibile e, dunque, anche quella pensionabile, tra loro legate da un nesso di necessaria implicazione, c ome rimarca l’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso (pagina 5), con argomenti che il ricorso non confuta.
2.4. -Alla luce di tali peculiarità, il giudicato, formatosi nel contraddittorio con l’odierno ricorrente, non può non dispiegare i suoi effetti anche nel presente giudizio, in quanto investe un punto
fondamentale comune (la retribuzione imponibile, corrispondente a quella pensionabile oggi dibattuta e computata senza le voci oggi rivendicate dal ricorrente).
2.5. -Né si possono trarre contrari argomenti dall’indisponibilità degli obblighi contributivi che il ricorso pone in risalto: nella specie, non viene in rilievo un assetto negoziale di obblighi cogenti, ma l’accertamento definitivo intervenuto in sede giu risdizionale, con pienezza di garanzie, e idoneo a conformare in maniera armonica, in tutte le sue interrelazioni, l’unitario rapporto controverso.
-Dai rilievi illustrati deriva il complessivo rigetto del ricorso.
-Il ricorrente dev’essere condannato alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
-In conseguenza dell ‘integrale rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a bis quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME