Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31855 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11755/2023 R.G. proposto da della Fonte di Fauno n. 25
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4462/2022 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 5.12.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘ attuale controricorrente -dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE Roma RAGIONE_SOCIALE, in servizio presso l’ospedale San INDIRIZZO , che fino al 31.12.2014 era costituito in autonoma azienda ospedaliera -si rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle spettanze maturate negli anni dal 2010 al 2016 quale componente dell’ equipe incaricata di eseguire le attività trasfusionali in favore di altre strutture sanitarie del SSN e delle strutture sanitarie private convenzionate con l’azienda pubblica di appartenenza per la fornitura di tale servizio.
Il Tribunale accolse la domanda , condannando l’Azienda Sanitaria Roma 1 al pagamento della somma di € 54.089,68, in linea capitale, oltre agli accessori di legge.
La sentenza venne confermata dalla Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame svolto dalla parte soccombente.
Contro la sentenza della Corte territoriale l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La lavoratrice si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2909 c.c., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello errato nel non applicare alla fattispecie de qua la normativa di riferimento».
La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Roma abbia confermato l ‘ accoglimento della domanda della lavoratrice, basata sull ‘ applicazione del regime già praticato dall’Azienda
Ospedaliera San Filippo Neri per quanto riguarda il riparto tra tutti i componenti dell’ equipe del supplemento del 20% fatturato dall’Azienda sanitaria pubblica alle strutture sanitarie private che si avvalgono dell’azienda pubblica per tale servizio (regime consistente nella ripartizione integrale di quanto fatturato, anche se le prestazioni sono rese ne ll’ambito del normale orario di lavoro).
Secondo la ricorrente, dopo che l’autonoma azienda ospedaliera venne incorporata nell’A.RAGIONE_SOCIALE Roma E (ovverosia a partire dal 1°.1.2015), il diverso e meno favorevole regime praticato da questa Azienda doveva intendersi esteso, in forza dell’art. 2112 c.c. , anche al personale impiegato presso l’ospedale San INDIRIZZO .
Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE che , con la motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale «mostra di non tenere in considerazione né le circostanze di fatto che hanno riguardato la fattispecie de qua , né tantomeno la normativa applicabile alle ipotesi di fusione per incorporazione d’azienda» , osservando altresì che la Corte territoriale sarebbe giunta a tale conclusione «uniformandosi al dettato della sentenza n. 3438/2016» pronunciata da quella medesima Corte.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Occorre partire dal rilievo che il diritto dell’attuale controricorrente al trattamento economico a suo tempo praticato dall’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri è stato accertato, con effetto di giudicato, nella citata sentenza n. 3438/2016 della Corte d’Appello di Roma , anche se con limitato riferimento al periodo (dal 2009 al giugno 2010) che precede immediatamente quello qui oggetto di causa.
Che l ‘attuale controricorrente fosse parte nel processo da cui è scaturita la sentenza n. 3438/2016 è circostanza affermata espressamente nella sentenza impugnata (pag. 4) e del resto riscontrabile dalla lettura del provvedimento, che è stato nuovamente prodotto in questa fase da entrambe le parti.
2.2. Non si può condividere la difesa della controricorrente laddove sostiene che l’esistenza d el giudicato sarebbe, nella sentenza impugnata, un’autonoma ratio decidendi , dal che la parte pretende di trarre un’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo stata censurata in modo specifico anche tale autonoma ratio .
La sentenza n. 3438/2016 è citata, nella motivazione del provvedimento qui impugnato, per supportare il giudizio di infondatezza di uno solo dei motivi d’appello , relativo a una specifica questione non più sollevata in questa sede (se i fondi da ripartire tra il personale dell’ equipe fossero pari al fatturato dall’RAGIONE_SOCIALE o a quanto effettivamente incassato). Non si può quindi sostenere che il richiamo al giudicato abbia avuto, nella sentenza impugnata, funzione fondante dell’intero decisum (che riguarda, innanzitutto, il diritto alla ripartizione tra i lavoratori dell’intero 20% fatturato e di ricevere quegli importi a titolo di retribuzione aggiuntiva sulla prestazione lavorativa ordinaria, senza necessità di ricorrere al lavoro straordinario o alla libera professione intra moenia ).
2.3. Ciò non toglie, tuttavia, che l’efficacia del giudicato in un rapporto di durata è idonea a riflettersi anche sui periodi di tempo successivi a quelli oggetto di specifico accertamento, dovendosi qui ribadire il consolidato principio per cui « l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è …
impedita dall’autonomia dei periodi … in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente » (Cass. n. 17223/2020, che cita a sua volta i precedenti conformi, in ambito tributario, Cass. nn. 13498/2015 e 37/2019; conforme altresì, successivamente, Cass. nn. 10430/2023; 1465/2021 e, con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, Cass. n. 18901/2019).
A ciò si aggiunga che il giudicato esterno, come quello interno, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per il suo rilievo pubblicistico e, quindi, anche in questa sede di legittimità, qualora il suo presupposto sia stato ritualmente e tempestivamente introdotto in causa (v. Cass. nn. 26916/2023; 48/2021; 16847/2018). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui del giudicato si dà atto nella sentenza impugnata, sia pur a fini limitati, come sopra osservato.
2.4. In base al citato principio, il lavoratore che abbia ottenuto un giudicato favorevole sul diritto di percepire una certa retribuzione aggiuntiva in alcuni periodi di un rapporto poi proseguito è onerato dell ‘ allegazione e della prova del perpetuarsi dei medesimi fatti costitutivi anche in periodi successivi, ma, una volta accertati tali fatti costitutivi, purché anche il regime giuridico sia rimasto invariato, il precedente giudicato può avere effetto quanto alla qualificazione giuridica dell ‘ accaduto.
Nel caso di specie, il ripetersi dei medesimi fatti (ovverosia la partecipazione della ricorrente alle attività trasfusionali rese in favore di strutture private) ed il trasferimento dell’attività e dell’organizzazione sono in sé dati acclarati e pacifici (anche con riferimento alla quantità delle prestazioni rese e alla misura
degli effetti retributivi), mentre per quanto riguarda la disciplina giuridica del rapporto non può essere considerata un fatto rilevante la solo formale soppressione dell’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, confluita nell’A.S.L. Roma E poi nell’A.S.L. Roma 1, visto che il giudicato è destinato a fare stato ex art. 2909 c.c. anche nei confronti degli «aventi causa» e che manca una diversa contrattazione collettiva volta a disciplinare specificamente questo aspetto del rapporto di lavoro presso le Aziende incorporanti.
Tale assenza di normativa contrattuale specifica emerge già dalla sentenza impugnata, che, confermando la decisione del Tribunale, ha risolto la lite valorizzando la delibera n. 77/2004 adottata dall’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri e l’ accertata ratifica di tale delibera da parte de ll’A.S.L. Dunque, senza alcun cenno a una disciplina di contrattazione collettiva applicata presso l’A.S.L. e volta a disciplinare specificamente il compenso dei lavori partecipanti all’ equipe per le attività trasfusionali in favore di privati.
Ma anche il ricorso per cassazione, lungi dall’indicare in modo specifico una disposizione di contrattazione collettiva applicata nei confronti dell’attuale controricorrente e degli altri lavoratori in posizione analoga, si limita a richiamare proprie delibere di contenuto diverso rispetto a quella a suo tempo adottata dall’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri e a sostenere che l’art. 2112 c.c. le consentirebbe il passaggio a tale diversa anche nei confronti dei lavoratori di quell’ospedale .
Ma, una volta stabilito che il giudicato dà diritto alla lavoratrice a conservare un certo trattamento economico finché si ripete la medesima situazione di fatto e non modifica il regime giuridico del rapporto, si deve anche ricordare che il trattamento
retributivo nel pubblico impiego può essere determinato -e quindi anche modificato -solo dalla contrattazione collettiva di livello nazionale e, nei limiti in cui questa lo prevede e lo consente, dalla contrattazione aziendale (artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001; Cass. nn. 24807/2023; 21316/2022).
2.4. In definitiva, il ricorso è infondato, perché non contiene elementi anche solo astrattamente idonei ad inficiare il diritto della controricorrente sancito dal giudicato contenuto nella sentenza n. 3438/2016, nel che resta assorbita ogni altra questione, anche relativa alla definizione del perimetro del ricorso, che non contiene argomenti volti a negare il diritto al pagamento di quanto richiesto per gli anni dal 2010 al 2014, ma solo di quanto preteso per gli anni 2015 e 2016.
Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 4. 000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della