Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32974 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32974 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8210/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentate pro tempore COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrenti –
nonché contro
SAITTA NOME
-intimata –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
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COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COLONNESE VENERE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
nonché contro
COMPLESSO RESIDENZIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘;
-intimata –
-intimato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SCARL IN RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 307/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 17/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il AVV_NOTAIO.
Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
Udito l’AVV_NOTAIO per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, unitamente ad altri proprietari degli immobili ubicati nel comprensorio ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ in Guidonia Montecelio, adì il Tribunale di Roma per sentir dichiarare la nullità dei rogiti di compravendita per AVV_NOTAIO stipulati in data 17.11.2011 (Rep. N. 28925) e in data 21.10.2011 (Rep. N.28849) tra la RAGIONE_SOCIALE, in persona del commissario liquidatore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, nonché affermare la proprietà pro quota in capo agli attori dei terreni alienati, in quanto beni comuni del comprensorio.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME in proprio, e RAGIONE_SOCIALE Con atto di intervento volontario si costituirono anche altri proprietari del comprensorio, facendo proprie le domande attoree. Intervennero infine, ad adiuvandum degli attori, il RAGIONE_SOCIALE‘ e l’RAGIONE_SOCIALE .
Avverso la sentenza del Tribunale di accoglimento delle domande attoree, proposero gravame con distinti atti RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. In particolare, la società contestò il rigetto dell’ exceptio iudicati , per effetto di precedenti sentenze del Tribunale di Tivoli che avevano accertato l’insussistenza di proprietà comune sulle aree pertinenziali per cui è causa, nonché l’inesistenza di un valido titolo di acquisto RAGIONE_SOCIALE proprietà in capo alle controparti.
Con sentenza n. 307 del 17 gennaio 2022 la Corte d’ Appello di Roma confermò, per quanto qui di interesse, la decisione di prime cure, che aveva dichiarato la nullità degli atti di compravendita in quanto sottoscritti dalla Dott.NOME COGNOME in qualità di liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante fosse cessata dalla carica per avvenuta esecuzione del concordato fallimentare, e in ogni caso in assenza di autorizzazione del Giudice delegato e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per giungere a tale conclusione, la Corte d’Appello rilevò -per quanto interessa – che le sentenze del Tribunale di Tivoli non avevano efficacia di giudicato sulla appartenenza dei beni sia per la non coincidenza delle parti sia perché emesse nell’ambito di un diverso contenzioso (riguardante gli oneri di gestione del complesso edilizio).
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro doglianze, mentre NOME COGNOME, unitamente agli altri cinquantaquattro soggetti indicati in epigrafe,
ha resistito con controricorso. Le restanti parti sono rimaste intimate.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa innanzi al Giudice di primo grado ai fini RAGIONE_SOCIALE regolarizzazione del contraddittorio e, in via subordinata, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 26 febbraio 2025, la causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 5811/2025, stante la valenza nomofilattica delle questioni sollevate dalla ricorrente.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE nuova udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. ed il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha confermato le precedenti conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, la Corte è chiamata a prendere posizione sul rilievo del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO inerente all’invalidità dell’intero corso del giudizio di merito, perché svolto a contraddittorio non integro. Infatti, al giudizio non avrebbero ab initio partecipato tutti gli assegnatari o aventi causa dei lotti di terreno già edificati o da edificare originariamente di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva realizzato l’omonimo comprensorio . E ciò al fine di provvedere, previa regolarizzazione del contraddittorio, al rinnovo dell’attività processuale svolta invalidamente, in modo da consentire a tutti i litisconsorti necessari di svolgere le proprie difese, anche con riguardo alla questione RAGIONE_SOCIALE misura delle quote dei beni comuni spettanti ai partecipanti alla comunione attori o intervenuti nel presente giudizio e odierni controricorrenti, vertendosi dunque in un’ipotesi di indebita pretermissione di litisconsorti necessari, rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità . L’assunto non può essere condiviso.
L ‘azione degli originari attori può essere esercitata anche disgiuntamente da qualsiasi altro titolare del bene oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda. Infatti, in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione -con la finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti (Sez. U., n. 25454 del 13 novembre 2013; Sez. 2, n. 27957 del 4 ottobre 2023; Sez. 6-2, n. 6649 del 15 marzo 2017).
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con la prima censura si deduce , in relazione all’art. 360 , nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 1100 ss. c.c. e 112 c.p.c. Il Giudice di seconde cure sarebbe incorso nella violazione del principio del ne bis in idem , non ritenendo invocabili nel caso in esame i giudicati esterni menzionati nell’atto di appello inerenti all’inesistenza RAGIONE_SOCIALE proprietà comune per le aree pertinenziali del comprensorio, in quanto regolarmente alienate a RAGIONE_SOCIALE -stante la coincidenza del mero petitum . Al contrario, gli attori e gli intervenuti non avrebbero potuto essere considerati soggetti terzi, poiché assegnatari, eredi o aventi causa dei lotti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe applicato in maniera erronea il concetto di proprietà, conferendo al regolamento redatto dal AVV_NOTAIO efficacia traslativa RAGIONE_SOCIALE proprietà medesima.
2. Attraverso la seconda doglianza la NOME denuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 832, 948, 1100, 1117 e 1118 c.c., 214 L.F. con riferimento agli artt. 2909 c.c. e 364 c.p.c. La Corte capitolina avrebbe erroneamente ritenuto gli originari attori legittimati a proporre
azione di rivendicazione, confermando sul punto la statuizione di prime cure, sulla scorta di un titolo inefficace, mai autorizzato dagli organi di vigilanza del RAGIONE_SOCIALE, viziato dall’indeterminatezza dell’oggetto e dei destinata ri, oltre che privo RAGIONE_SOCIALE certificazione di destinazione urbanistica e, pertanto, non trascritto.
Mediante il terzo motivo, la società ricorrente RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 115 c.p.c. e 1100 ss. c.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Il Giudice del gravame avrebbe disatteso l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’intervento adesivo autonomo espletato, nel giudizio innanzi al Tribunale, dal RAGIONE_SOCIALE con i propri associati, relativamente alla domanda proposta dagli attori in ordine alle aree per cui è giudizio, con richiesta di assegnazione in proprio di una quota delle prefate aree da intestare all’intervenuta RAGIONE_SOCIALE, malgrado l’esistenza di una pluralità di pronunce passate in giudicato di rigetto dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE comproprietà.
Con la quarta doglianza, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1100, 1350, 1325, 1326, 1346, 1350 c.c. e artt. 180 e 214 L.F. in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente statuito la nullità degli atti notarili di compravendita, nonostante gli stessi fossero stati posti in essere in esecuzione RAGIONE_SOCIALE clausola di trasferimento in favore dell’odierna ricorrente, contenuta nel concordato fallimentare, divenuto esecutivo e mai opposto.
Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.
L ‘esistenza del giudicato invocato dalla ricorrente si riferisce, tra l’altro, alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1448/2015
In effetti, il ricorso riproduce a pag. 13 e 14 stralci rilevanti RAGIONE_SOCIALE sentenza citata. In particolare, è riportato il seguente passaggio motivazionale: ‘ deve escludersi in radice l’esistenza di una
comunione di beni non esistendo un titolo giuridico di messa in comunione o in condominio di beni immobili né di un regolamento valido ed efficace tale da far ritenere applicabili le disposizioni di legge in tema di comunione condominio…….Viceversa, emerge documentalmente che le aree a verde privato, con le particelle catastali indicate sono di proprietà esclusiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ Orbene, in ragione RAGIONE_SOCIALE funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge, nonché per analogia con quanto prevede la norma di cui all’art. 384, ult. comma, c.p.c., la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e non richieda l’esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall’altro, che l’esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio del monopolio RAGIONE_SOCIALE parte nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica RAGIONE_SOCIALE domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto (Sez. 3, n. 8208 del
28 marzo 2025).
Nel caso in esame, sulla base dei medesimi fatti accertati nelle fasi di merito, la Corte d’Appello non poteva ignorare la vicenda nel contesto dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE comunione, sia pure in tema di oneri condominiali pretesi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vicenda già esaminata anche da questa Suprema Corte con le ordinanze nn. 16590 dell’11 giugno 2021, 34827 del 17 novembre 2021 e 17379 del 30 maggio 2022.
La Corte d’Appello d oveva invece procedere ad una libera valutazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Tivoli, in base al generale
principio di diritto secondo cui il giudice civile, in assenza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra le altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio (Sez. 2, n. 20719 del 13 agosto 2018; Sez. 3, n. 1RAGIONE_SOCIALE del 16 maggio 2017).
Alla lacuna evidenziata dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, esplicitando gli elementi utilizzati e il ragionamento seguito per pervenire all’accoglimento o al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda , previa libera valutazione RAGIONE_SOCIALE citata sentenza n. 1448/2015 del Tribunale di Tivoli.
I restanti motivi restano logicamente assorbiti dall’accoglimento del primo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’intera vicenda, alla luce del principio sopra esposto, e pronunziare sul governo complessivo delle spese, compresa la fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025, ed, a seguito di riconvocazione, il 1° dicembre 2005, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NOME COGNOME