Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3192  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26849 -2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già sRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) -c.f.  P_IVA -in persona  del legale rappresentante pro  tempore ,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  alla  INDIRIZZO ,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME  la  rappresenta  e  difende  in  virtù  di  procura  speciale  su  foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 80078750587 -rappresentato  e  difeso  disgiuntamente  e  congiuntamente  in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura RAGIONE_SOCIALE‘Istituto ed elettivamente domiciliato presso la sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propria avvocatura in Roma, alla INDIRIZZO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 4986/2017 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto in data 29.7.2008 la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.S.
Premetteva che negli anni compresi tra il 1976 ed il 1980 l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva affidato in appalto ad un cospicuo numero di società di informatica l’attività di elaborazione dati (cfr. ricorso, pagg. 1 – 2) .
Premetteva  che  nel  1981  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  aveva drasticamente  ridotto  il  volume degli incarichi, così cagionando il fallimento di alcune RAGIONE_SOCIALEe società incaricate con significativi rischi per i livelli occupazionali (cfr. ricorso, pag. 2).
Premetteva che nel maggio del 1982, presso il Ministero del Lavoro, era stato siglato un accordo tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e talune società informatiche , tra le quali essa attrice,  accordo  in  virtù  del  quale  l’istituto  previdenziale  avrebbe  affidato  in appalto  attività  del  valore  complessivo  di  lire  25.000.000.000  e  le  società informatiche avrebbero assunto i lavoratori in eccedenza (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che con trattativa privata del 5.7.1982, cui aveva fatto seguito in data 15.2.1983 la stipulazione del contratto, le era stato assegnato l’appalto denominato ‘DM10/M’ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva altresì che aveva fatto luogo all’assunzione dei lavoratori in esubero e  all’investimento  di  ingenti  capitali  ai  fini  RAGIONE_SOCIALEo  svolgimento  RAGIONE_SOCIALE‘attività  di acquisizione e di elaborazione dei dati (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) .
Esponeva  che  nondimeno  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  non  aveva  provveduto  ad  affidarle  lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività come da originario accordo; che anzi le attività erano
state  oggetto  di  tredici  gare  di  appalto,  nessuna  RAGIONE_SOCIALEe  quali  le  era  stata assegnata (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva  quindi  condannarsi  l’istituto  convenuto  a  risarcirle  i  danni  tutti scaturiti dalla sua inadempiente condotta, danni quantificati in euro 109.858.335,66 (lire  212.715.399.530) ,  oltre  interessi  anche  anatocistici  e rivalutazione monetaria.
2. Si costituiva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa.
Eccepiva in particolare che la pretesa ex adverso azionata era stato oggetto di un precedente giudizio, introdotto con citazione del febbraio 1998, giudizio cancellato dal ruolo ed estinto per mancata riassunzione (cfr. ricorso, pag. 6) .
Eccepiva  dunque che  l’atto ultimo,  in  ordine  cronologico,  utile  ai  fini RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione si identificava con la citazione del 1998 (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con sentenza n. 15347/2012 il tribunale rigettava la domanda, siccome l’azionato  diritto  erasi  estinto  per  intervenuta  prescrizione;  compensava  per intero le spese di lite (cfr. ricorso, pag. 7) .
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.S.
Con sentenza n. 4986 dei 5/21.7.2017 la Corte di Roma rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che le doglianze esperite con i motivi d’appello erano già state delibate e respinte dalla Corte d’Appello  di  Roma in un’analoga controversia insorta tra le medesime parti, seppur con riferimento ad un diverso contratto d’appalto , con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 27354/2016, pronuncia da cui non vi era motivo per discostarsi.
Evidenziava in particolare che con le statuizioni anzidette si era in termini condivisibili affermato che le trattative di bonario componimento non avevano interrotto il corso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione, giacché nessun riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe pretese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avevano comportato (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) ; che la delibera n. 71/2001 , con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva istituito apposita commissione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEe avverse pretese, aveva valenza di atto ‘interno’ , di per sé inidoneo ad assurgere ad atto di riconoscimento di debito (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) ; che l ‘istanza di ingiunzione ex artt. 186 bis e 186 ter cod. proc. civ. aveva del pari valenza di atto ‘ interno ‘ al giudizio estintosi, priva, come tale, di autonoma valenza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava ulteriormente, la corte, in ordine all’asserita idoneità ad interrompere  la  prescrizione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  relazione  conclusiva  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  commissione nominata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che la medesima relazione non assurgeva a riconoscimento di debito, giacché, per un verso, non era ascrivibile al soggetto munito del potere di disporre del diritto controverso, giacché, per altro verso, non era supportata da una vera e propria intenzione ricognitiva (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava in particolare che, come si desumeva dalla delibera n. 71/2001, la  commissione  d’indagine ,  dopo  aver  dato  atto  RAGIONE_SOCIALEe  controversie  pendenti, aveva ‘prospettato l’opportunità di tentare un accordo transattivo rimettendo, tuttavia,  alle  competenze  del  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  la decisione relativa all’ an e al quantum ‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Si premette che in memoria l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha riferito che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza n. 33/2021.
La circostanza non esplica alcun rilievo.
È sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte secondo cui i l fallimento di una RAGIONE_SOCIALEe parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio; cosicché, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE capacità di stare in giudizio di una RAGIONE_SOCIALEe parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 cod. proc. civ. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo) (cfr. Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3630; Cass. 21.10.1995, n. 10989) .
Con il primo motivo la ricorrente denuncia a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, 4° co., cod. proc. civ.
Premette, la ricorrente, che a censura del primo dictum aveva con la citazione d’appello addotto che l’atto di comunicazione in data 18.6.2004 era senz’altro idoneo  ad  interrompere  la  prescrizione,  siccome  conteneva  la  trascrizione integrale  RAGIONE_SOCIALEe  conclusioni  di  cui  alla  citazione  del  1998,  ampia  parte  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissi one d’indagine nominata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonché gli esiti
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE c.t.u. espletata nell’analogo giudizio svoltosi tra la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ove erano descrizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto previdenziale e quantificazione del danno che ne era scaturito (cfr. ricorso, pag. 15) .
Indi deduce che con l’impugnata pronuncia la Corte d’Appello di Roma ha in toto aderito alle statuizioni di cui alla sentenza n. 27354/2016 di questa Corte di  legittimità ,  sentenza,  quest’ultima, ove  tuttavia  non  si  era  fatto  luogo  ad un’autonoma disamina RAGIONE_SOCIALE‘atto di comunicazione in data 18.6.2004 .
Deduce dunque che l’impugnata sentenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma reca un’anomala motivazione per relationem e perciò una motivazione radicalmente nulla,  viepiù  che  la  corte  d ‘appello si  è  limitata  a  richiamare  uno  specifico passaggio motivazionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 27354/2016 (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce al contempo che l’impugnato dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma, nonostante il rinvio alla pronuncia n. 27354/2016, difetta comunque RAGIONE_SOCIALE ‘esame dei  motivi  di  gravame,  motivi  con  cui  era  stata  sollecitata  la  disamina  RAGIONE_SOCIALEo specifico contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di comunicazione in data 18.6.2004 (cfr. ricorso, pag. 23) nonché la disamina RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volontà di conseguire il pagamento del dovuto seppur attraverso un percorso transattivo (cfr. ricorso, pag. 24) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Questa  Corte  spiega  che,  in  tema  di  provvedimenti  giudiziali,  la motivazione  ‘ per  relationem ‘  ad  un  precedente  giurisprudenziale  esime  il giudice  dallo  sviluppare  proprie  argomentazioni  giuridiche,  ma  il  percorso argomentativo  deve  comunque  consentire  di  comprendere  la  fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la rico nducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di
tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (cfr. Cass. (ord.) 3.7.2018, n. 17403) .
Ebbene la motivazione del dictum in questa sede impugnato appieno si conforma alle enunciate condizioni minime di validità.
La Corte  di  Roma  ha  dato  ampiamente  conto,  nello  ‘svolgimento  del processo’, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e, nei ‘motivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decisione’, RAGIONE_SOCIALE‘autonomo e critico iter argomentativo sulla cui scorta ha provveduto a correlare  la  concreta  fattispecie  alle  enunciazioni  formulate  da questa Corte di legittimità in un’ipotesi in cui era stata scrutinata una vicenda del tutto analoga.
Ben vero, la corte territoriale – nel caso de quo – ha espressamente dato atto, nei  ‘motivi  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  decisione’ , che  la  ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘  aveva  lamentato con  i  motivi d’appello l’erronea qualificazione da parte del tribunale RAGIONE_SOCIALE‘ ‘atto di comunicazione  e  invito’  notificato  all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.  il  18.6.2004 (cfr.  sentenza d’appello, pag. 3) .
Cosicché  il  riferimento  alla  sentenza  n.  27354/2016  di  questo  Giudice -pronuncia di rigetto di un analogo ricorso proposto dalla ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , pronuncia che, come la stessa ricorrente riferisce (cfr. ricorso, pag. 21) ,  aveva  dato  atto  che  la  motivazione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  sentenza  d’appello  allora impugnata era esente da vizi logici e giuridici -in toto si  proietta ed esplica valenza pur in relazione all’ ‘atto di comunicazione’ summenzionato.
D’altronde, il  controricorrente  ha  testualmente  riferito (cfr.  controricorso, pag. 5) che con il primo motivo del ricorso poi respinto da questo Giudice con la pronuncia n. 27354/2016 la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ aveva allora denunciato ‘ la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943 e 1319 cod. civ., per avere la Corte di Appello
ritenuto  che  l ‘   notificato  dalla  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 18.6.2004 non presentasse le caratteristiche necessarie a determinare l ‘effetto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione’.
In  questo  quadro,  evidentemente,  neppure si  giustifica  l’assunto  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente  secondo cui la corte distrettuale con la statuizione in questa sede impugnata non ha atteso al vaglio dei  motivi  d’appello e  RAGIONE_SOCIALEe  doglianze  dai medesimi motivi veicolate.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n.  3, cod.  proc.  civ.  la  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  1362  cod.  civ.  e  la  conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 43, 4° co., cod. civ.
Deduce – qualora si re putasse che la Corte d’Appello di Roma abbia ritenuto che l’atto di comunicazione in data 18.6.2004 debba essere interpretato come un semplice invito alla transazione e dunque quale atto inidoneo ad interrompere il corso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione in quanto privo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE messa in mora (cfr. ricorso, pag. 31) -che viceversa il contenuto letterale e logico RAGIONE_SOCIALE‘atto di comunicazione e la sistematica correlazione RAGIONE_SOCIALEe clausole in cui si articola, depongono nel senso che ha inteso far luogo alla ricognizione RAGIONE_SOCIALE‘ an e del quantum -comprensivo di capitale, interessi, pur anatocistici, e rivalutazione -del suo diritto, ricognizione di certo idonea ad interrompere la prescrizione, ‘e ciò qualsiasi sia la parte volitiva RAGIONE_SOCIALE‘atto’ (così ricorso, pag. 33) .
Deduce  segnatamente  che  ha  invitato  controparte  alla  transazione  sulla scorta del riscontro nell’ an e nel quantum del suo diritto (cfr. ricorso, pag. 33) , il che ha senza dubbio avuto il significato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rivendicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sua pretesa (cfr.  ricorso,  pag.  34) ;  che,  del  resto, l’atto  di  costituzione  in  mora  non abbisogna di formule sacramentali né richiede la quantificazione del credito,
sicché  ai  fini  RAGIONE_SOCIALE‘interruzione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  prescrizione  non  deve  necessariamente consistere in una intimazione (cfr. ricorso, pag. 35) .
Deduce in ogni caso che con l’atto di comunicazione del 18.6.2004 ha invitato espressamente  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  ad  effettuare  un  versamento  in  denaro,  seppur inferiore a quello dovuto, il che costituisce un’intimazione a pagare e quindi una costituzione in mora (cfr. ricorso, pag. 37) .
Deduce infine che l’atto di comunicazione del 18.6.2004 viepiù rileva quale atto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione, siccome vi ha inserito la relazione conclusiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissione d’inchiesta nominata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ove si dà atto RAGIONE_SOCIALE‘ an RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 38) .
Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Ben vero, l a valutazione RAGIONE_SOCIALE‘idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione – quando (è il caso di specie) non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2943 cod. civ. – costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125; Cass. 18.9.2007, n. 19359) .
Su tale scorta è sufficiente rimarcare quanto segue.
Il dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corte d’appello non è inficiato da alcun errore di diritto.
Il dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art.  360  cod.  proc.  civ.,  non  è  inficiato  da  alcuna  forma  di  ‘anomalia motivazionale’  destinat a  ad  acquisire  significato  alla  luce  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  pronuncia  n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte.
In particolare, così come si è premesso in sede di disamina del primo motivo di ricorso, la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
17. In ogni caso è innegabile che le censure veicolate dal motivo in disamina sollecitano questa Corte a valutazioni di tipo ermeneutico (‘dato il contenuto letterale e materiale RAGIONE_SOCIALE‘atto di comunicazione (…)’: così ricorso, pag. 32; ‘la ricognizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE causa, la riproposizione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, il calcolo alla lira del dovuto e la presa d’atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità contrattuale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, letteralmente dichiarate nell’atto di comunicazione, per logica non possono essere interpretat i come elementi privi di carattere rivendicativo’: così ricorso, pag. 34′ . Si veda anche ricorso, pag. 53: ‘il che significa, proprio in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 e segg. c.c., alla sola lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di comunicazione, (…)’ ) .
E tuttavia l’interpretazione evidentemente non solo del contratto – si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355) e  le  relative censure non possono consistere tout court -come nella specie – in una critica del risultato ermeneutico raggiunto dal medesimo giudice del merito (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131) .
Del  resto,  con  il  ricorso  per  cassazione  la  parte  non  può  rimettere  in discussione,  proponendo  una  propria  diversa  interpretazione,  la  valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
18. Con il terzo motivo – primo profilo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.
Premette che la Corte d’Appello di Roma in ordine al motivo d’appello con il quale  aveva  addotto  la  valenza  di  riconoscimento  di  debito  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  delibera  n. 71/2001 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si è limitata a motivare per relationem , con riferimento alla sentenza di legittimità n. 27354/2016 (cfr. ricorso, pag. 40) .
Reitera quindi al riguardo le ragioni di censura addotte con il primo motivo di ricorso (cfr. ricorso, pag. 43) .
Il primo profilo del terzo motivo di ricorso va respinto.
È sufficiente il rinvio ai rilievi, dapprima svolti, che hanno indotto al rigetto del primo motivo di ricorso ( d’altronde , la  ricorrente si è riportata ‘a quanto illustrato sopra a valere anche per il passo motivazionale in questione, che non si ripropone per non appesantire ulteriormente l’atto’: così ricorso, pag. 43) .
Segnatamente al riscontro per cui la motivazione del l’impugnata statuizione -ove, nei ‘motivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decisione’, la delibera n. 71 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è espressamente richiamata in ordine al secondo motivo d’appello – appieno si conforma  ai  requisiti  minim i  prefigurati  da  questa  Corte  con  l’ordinanza  n. 17403/2018.
Con il  terzo  motivo  –  secondo profilo – la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  1°  co.,  n.  5,  cod.  proc.  civ.  l’omesso  esame  di  fatto  decisivo oggetto di discussione tra le parti e conseguentemente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2944 cod. civ.
Premette  che  non  si  versa  in  un’ipotesi  di  ‘doppia  conforme’,  siccome  il tribunale, in prime cure, nulla ha statuito in ordine alla delibera RAGIONE_SOCIALE‘I.N.P.S. n. 71/2001 (cfr. ricorso, pag. 43) .
Indi  deduce  che  la  Corte  d’Appello  di  Roma  non  ha  tenuto  conto  che  la delibera n. 71/2001 ha costituito il presupposto di un procedimento complesso,
nell’ambito del quale l’istruttoria cui la commissione d’indagine ha fatto luogo, si  è  svolta  in  contraddittorio  tra  le  parti,  con  l’attiva  partecipazione  di  essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 44) .
Deduce altresì che la sua attiva partecipazione all’istruttoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissione ne ha escluso l’inerzia ed ha addirittura sortito l’ effetto sospensivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione (cfr. ricorso, pag. 44) .
Deduce poi che sin dal primo grado ha allegato i verbali degli atti d’indagine di cui tuttavia la corte di merito ha omesso l’esame (cfr. ricorso, pag. 44) e che il procedimento si è concluso con il riscontro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , sicché tale esito non può non costituire riconoscimento del debito (cfr. ricorso, pag. 45) .
Il secondo profilo del terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Ben vero, l’accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto, segnatamente quale atto di riconoscimento di un diritto che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, è riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. 18.6.1992, n. 7548; Cass. sez. lav. 21.1.1994, n. 576; Cass. 27.6.2001, n. 8809; Cass. sez. lav. 8.11.2004, n. 21252) .
Su tale scorta è sufficiente rimarcare quanto segue.
Il dictum RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corte d’appello , pur a tal riguardo, non è inficiato né da errori di diritto né da forme di ‘anomalia motivazionale’ .
A tal ultimo proposito si è detto che la corte distrettuale ha compiutamente e comprensibilmente enunciato il proprio percorso argomentativo.
25. In  ogni  caso,  indubitabilmente,  con  le  censure  veicolate  dal  secondo profilo  del  motivo  in disamina la  ricorrente  si  duole  per  l’omesso  ed erroneo esame di esiti istruttori (tra i quali i verbali d’indagine) .
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; Cass. sez. un. n. 8053/2014) .
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
26. C on il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, co d. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e conseguentemente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 44 cod. civ.
Deduce che la Corte d’Appello di Roma non ha tenuto conto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha  né  disconosciuto  né  contestato  gli  esiti  RAGIONE_SOCIALE‘attività  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  commissione  di indagine, cui aveva conferito mandato onde accertare se vi fosse margine per la definizione stragiudiziale (cfr. ricorso, pag. 47) .
Deduce dunque che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. ha fatto propria la relazione conclusiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commissione ed ha così riconosciuto il proprio debito (cfr. ricorso, pag. 47) ; che, del resto, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha registrato la relazione tra i propri atti e vi ha apposto il proprio timbro (cfr. ricorso, pag. 47) .
Il quarto motivo di ricorso del pari va rigettato.
Nel  quadro  de ll’elaborazione di  questa  Corte  dapprima  menzionata  in ordine alla valenza del l’accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto, quale atto di riconoscimento di un diritto esplicante effetti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  2944  cod.  civ. ,  è  innegabile  che  pur  con  il  quarto  mezzo  la ricorrente  sollecita  questa  Corte  al  riesame  di  un  giudizio  ‘di  fatto’  ed  alla rivalutazione di esiti istruttori.
Soccorre  perciò  pur  a  tal  proposito  l’insegnamento  di  questo  Giudice  n. 29404/2017 in precedenza menzionato.
Beninteso la valutazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte di Roma è immune da qualsivoglia vizio di rigore formalistico.
Invano, perciò, la ricorrente prospetta che, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del protocollo addizionale del 20.2.1952 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE C.E.D.U., la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prescrizione deve andar esente da qualsivoglia forma di rigore apparente a scapito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sostanza (cfr. ricorso, pag. 49) .
In  dipendenza  del  rigetto  del  ricorso  la  ricorrente  va  condannata  a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e, ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, I.N.P.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 30.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte