Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34465-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 343/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 57/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
COGNOME
R.G.N. 34465/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/11/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento di disoccupazione NASpI
Rilevava la Corte d’appello che a seguito della sentenza di primo grado era stato chiesto e ottenuto dal lavoratore decreto ingiuntivo per l’importo oggetto di NASpI riconosciuta dalla sentenza di primo grado. Il decreto ingiuntivo non era stato opposto dall’Inps. Secondo l a Corte d’appello, esso aveva acquisito efficacia di giudicato e precludeva l’esame delle questioni sottese ai motivi d’appello dell’Inps.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo , illustrato da memoria.
NOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3 36, co.2 c.p.c. in relazione anche all’art.2, co.1 e 12. l. n.92/12. La Corte aveva ritenuto precluso l’appello non considerando l’art.336, co.2 c.p.c., in base al quale l’eventuale riforma della sentenza di primo grado caduca l’efficacia del decreto ingiuntivo nonostante il suo passaggio in giudicato.
Il ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto all’odierno controricorrente l’indennità NASpI dal
20.5.2014 all’8.2.2015. Egli otteneva poi un decreto ingiuntivo in vista della condanna al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza.
Questa Corte (Cass13492/14) ha affermato che l’ effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall’art.336, co.2 c.p.c. opera anche nel caso in cui il diritto posto a base di un decreto ingiuntivo sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l’aveva accertato, e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.
Applicando tale principio al caso di specie, ne viene che l’appello dell’Inps andava esaminato e non poteva sottostare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. Invero, l’eventuale accoglimento dell’appello dell’Inps che avesse inciso sulla sussistenza e sulla misura del trattamento NASpI avrebbe travolto il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e i relativi effetti esecutivi.
Va solo aggiunto che l’effetto espansivo esterno dell’art.336, co.2 c.p.c. opera quand’anche sia caduto il giudicato sul provvedimento dipendente, ovvero il decreto ingiuntivo non opposto (Cass.12364/03).
Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.