Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3821/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA n. 2054 del 14/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
-il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 241/2005, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e in favore di quest ‘ ultima condannava l ‘ odierna ricorrente al pagamento di Euro 15.803,58 (oltre ad accessori e spese); inoltre, dichiarava la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE (chiamata in causa) obbligata a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE;
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, poi respinto dalla Corte d ‘ appello di Bologna con la sentenza n. 1151/2012;
-nel frattempo, la RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma sopra indicata e ottenuto, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi soci, l ‘ ingiunzione di pagamento n. 2490/2005; gli intimati avevano proposto opposizione, la quale era stata rigettata dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 1553/2009, passata in giudicato;
-avverso la suddetta sentenza n. 1151/2012 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con la sentenza n. 6583/2017 cassava con rinvio la decisione impugnata;
-l a Corte di rinvio, con la sentenza n. 1092/2019, così provvedeva: «… in accoglimento dell ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e, per l ‘ effetto, in riforma della sentenza n. 241/2005 del Tribunale di Parma, rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE snc), ferma per il resto la sentenza di prime cure; … condanna RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE delle somme pagate in forza delle sentenze n. 241/2005 del Tribunale di Parma e n. 1151/2012 della Corte d ‘ Appello di Bologna, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo; condanna RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE delle spese di lite …»;
-avverso la sentenza n. 1092/2019 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, recentemente deciso da questa Corte con l ‘ ordinanza n. 23234 del 28/08/2024;
-la RAGIONE_SOCIALE provvedeva a pagare spontaneamente (fatta salva la ripetizione) le spese di lite individuate nella sentenza menzionata, ritenendo così di aver ottemperato alla decisione, poiché la RAGIONE_SOCIALE non aveva versato importi in forza delle citate sentenze n. 241/2005 del Tribunale di Parma e n. 1151/2012;
-la RAGIONE_SOCIALE di contro, notificava alla RAGIONE_SOCIALE atto di precetto, fondato sulla sentenza n. 1092/2019, rispetto al quale l ‘ intimata proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
-con la sentenza n. 523/2021 il Tribunale di Parma accoglieva l ‘ opposizione e dichiarava insussistente il diritto di Zeus di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto notificato l ‘ 11/6/2019;
-la Corte d ‘ appello di Bologna, adita dalla RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. n. 2054 del 14/10/2022, riformava la pronuncia di primo grado e rigettava l ‘ opposizione della RAGIONE_SOCIALE;
-per quanto qui rileva, la Corte territoriale così spiegava la propria decisione: «… nel caso di specie non siamo di fronte a due crediti diversi ma ad un unico credito che, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Parma n. 241/2005, ha legittimato all ‘ epoca anche l ‘ emissione del decreto ingiuntivo. La condanna alla restituzione in sede di rinvio è un mero effetto del mancato riconoscimento del medesimo credito. La cassazione della sentenza della Corte d ‘ Appello n. 1151/2012, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma n. 241/2005, estende quindi automaticamente i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata ai sensi dell ‘ art. 336 II comma c.p.c.. Per la Suprema Corte l ‘ effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall ‘ art. 336 c.p.c. comma 2 opera infatti anche nel caso in cui il diritto posto a base di un decreto ingiuntivo sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l ‘ aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso (Cass. 13492/2014 e Cass. 22864/2019). La sentenza di riforma resa in grado
d ‘ appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest ‘ ultima della idoneità a legittimare l ‘ instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva, senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato, come conferma la modifica apportata all ‘ art. 336, secondo comma, c.p.c., che ha eliminato il collegamento necessario tra l ‘ effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato (Cass. sez. 3 n. 13229/2014). L ‘ ordine di restituzione delle somme contenuto nella sentenza Corte d ‘ Appello n. 1092/2019 è quindi immediatamente esecutivo e, nel caso di specie, travolge gli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo Tribunale di Parma 2490/2005 ottenuto proprio sulla base della sentenza Tribunale di Parma 241/2005 poi caducata dalla sentenza Cassazione n. 6583/2017 con principi recepiti dalla Corte d ‘ Appello con sentenza n. 1092/2019. La successiva impugnazione di quest ‘ ultima sentenza non esclude l ‘ immediata esecutività dell ‘ ordine di restituzione in esso contenuto. Il pagamento effettuato in virtù della sentenza posta a base del decreto ingiuntivo, sentenza successivamente caducata in relazione all ‘ obbligo di manleva a carico di RAGIONE_SOCIALE legittima il precetto di RAGIONE_SOCIALE per l ‘ esecuzione dell ‘ ordine di restituzione e induce in questa sede al rigetto dell ‘ opposizione a precetto proposta da RAGIONE_SOCIALE»;
-la RAGIONE_SOCIALE impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «violazione dell ‘ art. 336 II° comma c.p.c. e dell ‘ art.
2909 c.c. nonché dell ‘ art. 112 c.p.c.», per avere la Corte d ‘ appello -nell ‘ affermare la sussistenza di un unico credito -pronunciato oltre i limiti della domanda e, cioè, dei motivi individuati dall ‘ appellante, la quale aveva affermato la prevalenza della sentenza successiva sul giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo; la ricorrente sostiene che la sentenza posta a fondamento del precetto non contiene statuizioni esecutive (tranne le spese di soccombenza) e non può travolgere il definitivo rigetto dell ‘ opposizione al decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancanza di impugnazione dell ‘ avversaria (la quale aveva anche invocato -ma l ‘ istanza era stata respinta -la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sul diritto di manleva);
-col secondo motivo, si deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., «violazione dell ‘ art. 474 c.p.c.», in quanto «la Corte d ‘ Appello non ha speso neppure una parola circa l ‘ altro sia pure residuale profilo dedotto a supporto della opposizione a precetto de qua cioè a dire che con il pagamento, salvo ripetizione all ‘ esito del contenzioso, delle spese così e come liquidate nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1092/2019 oggetto del ricorso per Cassazione tuttora pendente, si erano esaurite comunque la portata e l ‘ efficacia esecutiva della stessa»;
-i profili di inammissibilità dei motivi (che mancano di illustrare le ragioni dell ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla RAGIONE_SOCIALE) possono essere superati in ragione dell ‘ infondatezza delle censure, le quali vanno esaminate congiuntamente perché tra loro connesse;
-contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d ‘ appello di Bologna è pertinente;
-più volte questa Corte ha affermato il principio secondo cui «L ‘ effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall ‘ art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo -ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull ‘ an debeatur -sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l ‘ aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del
decreto stesso.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22864 del 13/09/2019, Rv. 655091-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3979 del 12/02/2019, non massimata, Cass., Sez. L, Sentenza n. 13492 del 13/06/2014, Rv. 63165501), analogo a quello, espresso in altre pronunce, secondo cui «Con riferimento all ‘ ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l ‘ accertamento dell ‘ an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all ‘ art. 336 secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l ‘ accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum , ancorché su quest ‘ ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione, trattandosi di giudicato soltanto apparente, in quanto necessariamente condizionato alla mancata riforma o cassazione della sentenza sull ‘ an debeatur che ne costituisce il presupposto» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12364 del 22/08/2003, Rv. 566180-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 3724 del 29/04/1997, Rv. 503977-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2188 del 23/02/1993, Rv. 481046-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990, Rv. 467625-01);
-nel caso di specie, l ‘ an del preteso credito della RAGIONE_SOCIALE era stato accertato con la sentenza n. 241/2005 del Tribunale di Parma, confermata dalla Corte d ‘ appello di Bologna con la sentenza n. 1151/2012; il quantum , invece, era stato oggetto del decreto ingiuntivo n. 2490/2005, confermato dalla sentenza n. 1553/2009 del Tribunale di Parma con la sentenza, formalmente passata in giudicato;
-la cassazione della sentenza n. 1151/2012 (decisione di Cass. 6583/2017) e l ‘ emissione della sentenza n. 1092/2019 -che ha inequivocabilmente escluso la sussistenza del credito della RAGIONE_SOCIALE e, anzi, l ‘ ha condannata a restituire alla RAGIONE_SOCIALE le somme riscosse in forza delle succitate sentenze n. 241/2005 e n. 1151/2012 -ha determinato il venir meno dell ‘ accertamento sull ‘ an debeatur , ma ha anche travolto il giudicato -soltanto apparente e formale -sul quantum ;
-conseguentemente, deve confermarsi la decisione impugnata che, interpretando correttamente il titolo esecutivo (sentenza n. 1092/2019 della Corte d ‘ appello di Bologna), ha riconosciuto il diritto della RAGIONE_SOCIALE ad ottenere la restituzione delle somme versate in forza delle succitate sentenze n. 241/2005 e n. 1151/2012, che costituiscono presupposti del decreto ingiuntivo in virtù del quale è stato eseguito il pagamento dell ‘ indebito;
-dà indiretta conferma della corretta interpretazione del titolo esecutivo anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23234 del 28/08/2024, che ha respinto l ‘ impugnazione della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1092/2019 della Corte d ‘ appello di Bologna (determinando così il giudicato sulle statuizioni di detta pronuncia);
-difatti, questa Corte -proprio in relazione alla doglianza con cui la ricorrente Overmach aveva sostenuto «che i richiamati versamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE ad Overmach siano stati erroneamente ricondotti all ‘ esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado annullate, mentre -precisa la ricorrente -essi seguono all ‘ esecuzione dell ‘ unico titolo azionato, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 2490/2005 opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di opposizione, passato in giudicato per mancata impugnazione della sentenza di rigetto dell ‘ opposizione resa dal Tribunale di Parma. Del resto -conclude la ricorrente -le sentenze annullate avrebbero potuto costituire eventuale titolo esecutivo solo per le spese liquidate a titolo di soccombenza, che peraltro mai sono state rimborsate ad RAGIONE_SOCIALE.» -ha affermato che « i versamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE per tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da ogni esborso non seguono all ‘ esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 2490/2005 emesso in funzione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado n. 241/2005 del Tribunale di Parma, confermata dalla sentenza n. 1151/2012 emessa dalla Corte d ‘ Appello di Bologna, bensì seguono quest ‘ ultima sentenza, che rappresenta il titolo esecutivo all ‘ esito del giudizio di appello … Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE è tenuta a restituire le somme corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di manleva, a séguito del venir meno del titolo esecutivo
costituito dalla sentenza di primo grado, dapprima confermata in sede di gravame con pronuncia (n. 1151/2012) della Corte d ‘ Appello di Bologna a sua volta successivamente cassata da questa Corte con sentenza n. 6583/2017. La Corte d ‘ Appello indica de relato i versamenti effettuati dalla Zeus oggetto di restituzione, precisati nei documenti da quest ‘ ultima versati in atti nel giudizio di rinvio»;
-la menzionata decisione, peraltro, contiene un esplicito riferimento (punto 3.1.3.) all ‘ opposizione all ‘ esecuzione de qua -nella quale, «con sentenza n. 2054 del 2022, la Corte d ‘ Appello di Bologna, riformando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto -come argomentato supra , punto 3.1.1. -che la cassazione della pronuncia della Corte d ‘ Appello n. 1151/2012 -a conferma della sentenza del Tribunale di Parma n. 241/2005, la quale a sua volta all ‘ epoca aveva legittimato l ‘ emissione del decreto ingiuntivo in favore di RAGIONE_SOCIALE -estende automaticamente i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, ai sensi dell ‘ art. 336, comma 2, c.p.c.» -e, sia pure implicitamente, avalla il percorso logico-giuridico della Corte bolognese, in quanto coincidente con quello svolto al punto 3.1.1 dell ‘ ordinanza di legittimità;
-in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi e in favore del difensore antistatario che ne ha fatto istanza ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,