Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10504 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6811/2024 R.G. proposto da:
DCOGNOMENOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 47/2023 depositata il 02/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva richiesto il riconoscimento di indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 19.5.2011; egli era stato ammesso al passivo per un credito chirografario di € 6.454,28; lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 25.10.2011.
Pronunciato dal Giudice delegato decreto monitorio con riconoscimento di un indennizzo di € 2.000,00, oltre spese vive per € 27,00 e onorari di difensore per € 450,00, NOME COGNOME aveva proposto opposizione, lamentando che le spese vive erano state superiori al riconosciuto, perché pari a € 112,51, e che non gli fosse stata riconosciuta la maggiorazione del 30% per gli onorari, poiché aveva depositato atti telematici navigabili.
La Corte d’Appello di Salerno, pur rilevando che l’opposizione riguardava solo l’ammontare degli esborsi e degli onorari di difesa e che non si era costituito il Ministero, aveva sottolineato la continuità tra la fase conclusa con il decreto del giudice monocratico e la successiva fase di opposizione e aveva attribuito alla seconda effetto devolutivo pieno, a prescindere dai motivi dell’opposizione e dalla posizione assunta dal Ministero ingiunto, facendone conseguire l’obbligo della Corte d’Appello di vagliare il merito della pretesa azionata nel suo insieme senza essere limitata dai singoli profili di doglianza formulati con l’opposizione. Aveva, quindi, considerato che l’opponente aveva depositato il ricorso per equa riparazione il 17.5.2022, quando la procedura fallimentare non era ancora chiusa, e che l’apparente ritardo indicato nel decreto monocratico in 4 anni, 6 mesi e 23 giorni, in concreto non sussisteva perché il Giudice designato non aveva detratto, come sarebbe stato necessario, né il periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 – per espressa disposizione di legge – né i tentativi di vendita andati deserti, che erano stati ben 12, in relazione ai quali non sarebbero emersi dagli atti elementi per escludere la riconducibilità dell’esito infruttuoso alle condizioni di mercato e all’assenza di offerenti (l’ingente valore di stima del compendio immobiliare, pari a oltre € 5.600.000,00, rendeva del resto del tutto prevedibile che la vendita non sarebbe intervenuta in breve tempo); la Corte di merito aveva, quindi, ritenuto che l’apparente ritardo calcolato risultava totalmente assorbito ed anzi superato dalla detrazione dell’arco temporale delle vendite deserte, con conseguente insussistenza di un ritardo suscettibile di ristoro ex lege n.89/2001.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a quattro motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art.5 co. 3 e 5 ter della l. n.89/2001 oltre che degli art.101 e 112 c.p.c. in relazione all’art.360 c.p.c. co. 1 n.3 e n.5.
La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto di poter revocare il provvedimento monitorio opposto e di poter riesaminare d’ufficio ‘ l’intera vicenda processuale, nonostante la contumacia del ministero e la totale acquiescenza sulla parte non impugnata ‘ del decreto emesso all’esito della fase sommaria, arbitrariamente riducendo il periodo di eccessiva durata della procedura concorsuale senza permettere lo svolgimento di difese; l’assenza di contestazioni ad opera del Ministero, rimasto totalmente silente, e la limitazione dei rilievi dell’interessato esclusivamente all’errata liquidazione delle spese, non avrebbero invece permesso alla Corte di pervenire ad una decisione più sfavorevole rispetto a quella assunta con il decreto opposto.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 co 2 della l. n.89/2001 e dell’art.569 c.p.c. in relazione all’art.360 c.p.c. co 1 n.3
La Corte d’Appello avrebbe ridotto il periodo di durata della procedura concorsuale sottraendo ingiustificatamente i tempi delle vendite infruttuose, senza considerare se gli esperimenti di vendita fossero stati tempestivamente e correttamente effettuati.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 co 2 della l. n.89/2001 in relazione all’art.360 c.p.c. co 1 n.5
La Corte d’Appello avrebbe considerato ingiustificatamente i tempi degli esperimenti di vendita, senza tenere conto della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento e del comportamento del Giudice, delle parti e di tutti i soggetti coinvolti durante il procedimento.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 co 2 bis della l. n.89/2001 e dell’art.6 co 1 della CEDU in relazione all’art.360 c.p.c. co 1 n.3
La Corte d’Appello avrebbe effettuato le sue valutazioni senza tenere conto delle norme CEDU, degli interventi della Corte Costituzionale e delle modifiche della normativa interna introdotte nel 2012.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato, per quanto di ragione
6.1. Il decreto monitorio che aveva riconosciuto l’equo indennizzo per l’ingiustificato protrarsi della procedura fallimentare era stato opposto solamente da NOME COGNOME che si era doluto del mancato riconoscimento di spese vive per
€ 112,51 e della mancata applicazione dell’incremento sugli onorari per il deposito di atti telematici navigabili; il Ministero non aveva svolto opposizione e non si era costituito nel giudizio introdotto su impulso di NOME COGNOME; ne consegue che il riconoscimento dell’indennizzo di € 2.000,00 effettuato con il decreto monitorio all’esito della fase sommaria si doveva considerare già accertamento definitivo.
6.2. Si richiama in proposito la condivisibile giurisprudenza di questa Corte che già con la sentenza n.26851/2016, rispetto alla quale le pronunce successive sono in termini, aveva osservato, in motivazione, quanto segue: ‘ Il carattere devolutivo dell’opposizione significa non già che il decreto emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5, legge n. 89/01 sia travolto dalla mera proposizione del ricorso di cui all’art. 5-ter detta legge, ma solo che alla Corte d’appello adita in composizione collegiale è rimessa la cognizione dell’intera materia controversa , senza che il giudizio incontri altri limiti se non quelli derivanti dai capi del decreto monocratico che siano oggetto d’opposizione. Con il corollario che solo l’accoglimento totale o parziale di quest’ultima travolge il decreto, il quale, diversamente, in caso cioè di rigetto dell’opposizione, permane quale unico titolo esecutivo per il pagamento dell’indennizzo. Detto provvedimento, in altri termini, è sostituito dalla decisone collegiale solo se ed in quanto l’opposizione sia accolta. Del resto, se esso diventasse inefficace per il solo fatto di essere stato opposto, non se ne spiegherebbe la possibilità d’inibitoria prevista dal 4 comma dell’art. 5-ter ‘.
6.3. Ne consegue che, in linea generale, in tanto può essere messa in discussione la valutazione di merito alla base del decreto monitorio in quanto essa sia oggetto di contestazione ad opera della parte (soggetto privato o Ministero) che ne subisce le conseguenze negative, mentre diviene, in difetto, intangibile.
6.4. Nel caso concreto, come sopra detto, gli unici profili oggetto di critica ad opera del privato, vittorioso nel merito, avevano riguardato la quantificazione delle spese sostenute per il giudizio e il diritto del difensore ad ottenere l’incremento percentuale degli onorari per le ragioni sopra esposte, mentre il Ministero non aveva sollevato alcun tipo di contestazione ed anzi nemmeno aveva partecipato al giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo di critica proposto, mentre rimangono interamente assorbiti i motivi di ricorso sub II), III) e IV).
8.Il provvedimento ricorso deve essere pertanto cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che, in diversa composizione, dovrà riesaminare le ragioni
dell’opposizione proposta da NOME COGNOME limitatamente ai profili oggetto di contestazione, in applicazione dello stesso principio di diritto già evidenziato nel provvedimento di legittimità n. 26851/2016, sopra riportato.
La Corte di merito provvederà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in ROMA, nell’adunanza in camera di consiglio del 22.1.2025