Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29995 – 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante e amministratore unico COGNOME, elettivamente domiciliata in Adria, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimata –
avverso la sentenza n. 1799/2021 del TRIBUNALE DI PADOVA, pubblicata il 4/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 3/5/2018, RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Padova, RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione al decreto ingiuntivo da questa ottenuto, nei suoi confronti, per la somma di Euro 4.643,93 per capitale, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/02, a titolo di saldo del prezzo di alcuni lavori di verniciatura di profilati, commissionati nel 2016.
All’udienza del 20/9/2018 il Giudice, pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza per valore proposta dalla opponente, con ordinanza ex art. 279 comma 1 c.p.c. dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale, senza provvedere né alla revoca del d.i. opposto, né sulle spese e assegnando termine per la riassunzione; rigettò, quindi, con successiva ordinanza del 4 ottobre 2018, l’istanza di integrazione della dichiarazione di incompetenza con la statuizione di revoca del d.i. opposto, «rimandando ne» l’adozione al Tribunale «a seguito di trattazione del merito», con la statuizione sulle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE propose tempestivo appello al Tribunale, per ottenere la formale declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo e la liquidazione delle spese in suo favore.
Costituendosi, RAGIONE_SOCIALE contestò la dichiarazione di incompetenza e chiese comunque l’esame in merito della fondatezza della sua pretesa.
Con sentenza n. 1799/2021, il Tribunale di Padova revocò il decreto opposto, provvide sulle spese di primo grado ed esaminò la domanda nel merito, condannando COGNOME al pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE e al pagamento di due terzi delle spese del giudizio di appello.
Per quel che qui rileva, il Tribunale ritenne di dover esaminare nel merito la domanda di RAGIONE_SOCIALE, richiamando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ipotesi di declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, essendo interdetto il regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ., a seguito del l’appello , deve essere esaminato il merito della pretesa sia se la censura della dichiarazione di incompetenza risulti infondata, in conseguenza del normale effetto devolutivo, sia se risulti fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..
5. Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112, 342, 354, 132 comma II n. 4) cod. proc. civ.: pur in presenza di un appello limitato all’omessa pronuncia sulle spese di lite del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avanti il Giudice di Pace, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’appello, ha ritenuto di potersi pronunciare altresì nel merito, agganciandosi ad un principio di diritto inconferente, in quanto concernente l’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta in punto di declinatoria di competenza, mentre qui l’appello aveva riguardato soltanto la ma ncata liquidazione delle spese di lite; il Tribunale non avrebbe neppure verificato se vi fosse stata un’espressa richiesta di decisione di merito, con conseguente regolare contraddittorio sul punto e avrebbe comunque dovuto decidere quale giudice di primo grado.
1.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto deve escludersi che sussista un vizio ex art. 132 comma II n. 4 cod. proc. civ. che ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, in ultimo, Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione, con numerosi richiami; Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).
Il Tribunale, invece, investito tempestivamente dell’impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace diretta ad ottenere la pronuncia di revoca del decreto opposto e la statuizione sulle spese e, in contrapposizione, della domanda di merito riproposta dalla società ricorrente nella comparsa di costituzione in appello, ha chiaramente motivato perché ha ritenuto di dover esaminare il merito della causa quale giudice dell’appello, dopo aver confermato l’incompetenza del Giudice di pace e rimarcat o l’inapp licabilità alla fattispecie dell’istituto della rimessione al primo giudice.
Così decidendo, il Tribunale ha correttamente applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamandolo esplicitamente, secondo cui, in ipotesi di declinatoria di competenza da parte del Giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, poiché è interdetto il regolamento di competenza ex art. 46 cod. proc. civ., il Tribunale investito dell’appello deve esaminare il merito della causa sia se la censura della dichiarazione di incompetenza risulti infondata, in conseguenza del normale effetto devolutivo, sia se risulti fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e
354 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 33456 del 17/12/2019; Sez. 6 – 2, n. 15451 del 21/07/2020).
Ancor prima, il Tribunale ha considerato che la devoluzione del merito della pretesa conseguiva proprio alle contrapposte domande di revoca del decreto opposto da parte dell’appellante e di condanna di quest’ultimo da parte della società appellata ; ha applicato, infatti, l ‘altro principio consolidato per cui l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa né, come accaduto nella fattispecie, limitarsi a una pronuncia di mero rito; deve procedere, invece, a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente, per contestarla: da questa Corte è stata, invero, esclusa la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nell’ipotesi di decisione in merito anche in assenza di una specifica ed espressa domanda di pronuncia della parte che ha chiesto l’ingiunzione, essendo sufficiente, in tal senso, la resistenza all’opposizione e la conferma del decreto opposto (Cass. Sez. 6 – L, n. 14486 del 28/05/2019; Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011; Sez. 3, n. 1249 del 18/04/1972).
Il ricorso è perciò respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese, non avendo la società intimata svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda