Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6482 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6482 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 20775/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1748/2019 emessa dal la Corte d’appello di Brescia in data 04/12/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento della somma di euro 49.003,79, oltre interessi di mora, a titolo di
Fornitura servizio piattaforma web per stazioni -Nullità editio actionis -Sanatoria ex nunc
corrispettivo per la fornitura di un servizio di piattaforma Web radio per le stazioni ed i treni di RAGIONE_SOCIALE.
2. Il Tribunale di Cremona, dopo aver concesso termine per integrare l’atto introduttivo, avendone rilevato la nullità quanto all’ editio actionis , dichiarava improcedibile l’opposizione ritenendo che l’integrazione effettuata dalla opponente avesse efficacia ex nunc e, quindi, fosse tardiva. 3. Sull’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Brescia accoglieva in parte il gravame, dichiarando risolto il contratto di (sub) appalto per grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, e condannava quest’ultima a restituire all’appellante quanto ricevuto in esecuzione del d.i. e della sentenza impugnata ed a risarcire il danno nell’ammontare di euro 9.010,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali), nonché a rimborsare le spese del doppio grado del giudizio di merito.
Deduceva a tal fine, per quanto qui ancora rileva, che: a) l’opposizione a d.i. non era improcedibile, come dichiarato dal Tribunale, essendo stata la stessa promossa tempestivamente nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, pur essendo congruo l’invito del giudice di prime cure ad integrare le domanda riconvenzionale stante l’effettiva genericità del suo contenuto; b) l’inadempimento imputabile all’ appellata, sulla base delle risultanze della relazione peritale, era di non scarsa importanza, concernendo lo stesso aspetti della prestazione ritenuti essenziali per la realizzazione e la fornitura della piattaforma web radio (ivi compresa l’anomalia riguardante la rete internet), ‘tanto che l’opera commessa è risultata inidonea a fornire il servizio cui era destinata’; c) pertanto, la RAGIONE_SOCIALE andava condannata a restituire quanto percepito in dipendenza del contratto, oltre che a risarcire il minor guadagno, quantificato nella misura complessiva di euro 9.010,00 per lo ‘sconto’ che la controparte era stata costretta a concedere al cliente finale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di sette motivi, illustrati da memoria.
la
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, preliminarmente, che sono destituite di fondamento, oltre che generiche e apodittiche, le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente alle pagine 20 e 21 del controricorso, atteso che le doglianze sollevate con il ricorso non attengono al merito, ma pongono questioni di diritto, e non risulta che vi sia stata la violazione del principio di autosufficienza, non avendo, peraltro, la resistente neppure indicato con riferimento a quale atto istruttorio tale violazione sarebbe avvenuta.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167, commi 1 e 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) o, in subordine, n. 4), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che, nel caso in cui il giudice concede un termine per integrare la domanda riconvenzionale, restano ferme le decadenze nel frattempo maturate, sicché non avrebbe potuto consentire all’opponente al d.i. di formulare ex novo una domanda riconvenzionale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) o, in subordine, n. 4), c.p.c., per averla la corte di merito condannata al risarcimento dei danni subìti dalla RAGIONE_SOCIALE nonostante la mancanza di una rituale domanda risarcitoria.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.
La C orte d’appello ha correttamente evidenziato (cfr. pag. 17 della sentenza) che la necessità di integrare l’atto di citazione in opposizione a d.i. per vizi dell’ editio actionis non va confusa con la tempestività con la quale la detta opposizione va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto monitorio. Ragion per cui, se l’opposizione viene proposta tempestivamente, l’integrazione proposta dall’opponente nel ter mine perentorio a tale scopo concesso dal giudice non incide sull’opposizione , ma, semmai, sulla domanda riconvenzionale.
La previsione secondo cui la sanatoria della nullità (nel caso di specie,
dell’ editio actionis ) avviene sempre senza effetti retroattivi (e, quindi, ex nunc ), sicché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento in cui si realizza la fattispecie sanante (e non dal momento della prima notificazione), affonda la propria ratio sulla constatazione che la citazione carente degli elementi indispensabili all’identificazione del diritto azionato non è idonea a dispiegare gli effetti propri della proposizione della domanda.
Tuttavia, ciò ha riguardo alle ipotesi in cui la nullità per vizi della editio actionis concretamente impedisca una qualunque determinazione di quello che è l’oggetto della domanda e del diritto fatto valere. Trattasi, all’evidenza, di un’ipotesi quasi scolastica che raramente si verifica.
Nei casi, come quello in esame, in cui, invece, la nullità della citazione consegue alla incompleta allegazione dei presupposti sostanziali della fattispecie ad opera dell’attore, la domanda è perfettamente intellegibile nel suo contenuto e nelle sue finalità, ma la fattispecie risulta non correttamente delineata (si pensi al caso in cui la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. non deduca le circostanze da cui potersi ricavare le ragioni della gravità dell’inadempimento).
In un’ipotesi del genere la pretesa azionata risulta sufficientemente individuabile nonostante le lacune della editio actionis e trova applicazione il principio, dettato in tema di rito del lavoro (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7705 del 28/03/2018), secondo cui il ricorrente deve, analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell’art. 163, n. 4, c.p.c., indicare ex art. 414, n. 4, c.p.c. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda e, in caso di mancata specificazione, ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, c.p.c. (norma estensibile anche al processo del lavoro), fermo restando che la sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell’attore della norma
codicistica sull’onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, c.p.c.), ma anche l’attore (art. 414, n.5, c.p.c.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall’inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell’interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13. Orientamento, questo, che risulta, invece, ingiustificabile per le situazioni in cui risulti assolutamente impossibile l’individuazione del diritto azionato sulla base dell’atto introduttivo, sì da imporre di configurare l’integrazione come principio di un nuovo processo, riavviato ab imis e con salvezza della sola costituzione delle parti e del fascicolo d’ufficio.
4.1. Ciò debitamente premesso, fermo restando che invocare l’art. 167, comma 2, in luogo dell’art. 164, comma 5, c.p.c. non condurrebbe a conclusioni difformi (atteso che entrambe le disposizioni prevedono che, in caso di integrazione dell’ editio actionis , ‘Restano ferma le decadenze maturate anteriormente alla integrazione’), erroneamente il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione a d.i. siccome tardivamente proposta , a seguito dell’integrazione dell’atto di citazione pe r nullità dell’ editio actionis (e data la non retroattività della sanatoria).
Tuttavia, per quanto detto in precedenza, evidenziato che ab initio (vale a dire, sin dall’atto di opposizione a d.i.) la RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto (pur senza formulare una specifica domanda risolutoria in sede di conclusioni) l’inadempimento dell’ opposta rispetto alle obbligazioni dalla stessa contrattualmente assunte e la conseguente necessità di dichiarare risolto, per fatto e colpa della stessa, il contratto di (sub)appalto del 13.10.2001 (cfr. pagg. 15 della sentenza qui impugnata e 23 del controricorso), i giudici di merito avrebbero potuto, se del caso ( id est , riscontrandone delle lacune), concedere un termine perentorio per integrare l’atto di citazione introduttivo solo per dedurre eventuali circostanze da cui potersi ricavare le ragioni della gravità dell’inadempimento, ma non già per introdurre nuovi petita , nel caso di specie rappresentati dalla domanda di risarcimento del danno.
In quest’ottica, una domanda di tal fatta si rivela nuova e non consentita in sede di integrazione dell’ editio actionis . Invero, ben si giustifica in via autonoma la proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento, vieppiù in sede di opposizione avverso un d.i. invocato dalla controparte per il pagamento di un corrispettivo per la fornitura di un servizio, senza che alla stessa debba essere indefettibilmente collegata altra domanda di riduzione del prezzo, di eliminazione dei vizi e/o di risarcimento dei danni.
E’ vero che la declaratoria di nullità della citazione – nullità che si produce, ex art. 164, comma 4, c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto – postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare “assolutamente” incerto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015), ma è altrettanto vero che ciò non può comportare l’introduzione tardiva di un oggetto del decidere ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato (come si è invece verificato nel caso di specie). Del resto, la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l’improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, richiamata dalla stessa ricorrente).
In ogni caso, fermo restando che con l’atto di opposizione a d.i. la parte opponente non aveva nemmeno allegato di aver subìto un danno in conseguenza delle inadeguatezze imputate alla opposta, si deve constatare che anche con la memoria integrativa essa non ha formulato alcuna
domanda risarcitoria (cfr. pag. 6 del ricorso).
È noto che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d’appello il quale dia alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalle parti, essendo compito del giudice (anche d’appello) individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire.
Del tutto apodittiche, e comunque priva di qualsivoglia substrato giuridico, sono le considerazioni espresse dalla controricorrente, alle pagine 29 (‘L’importo riconosciuto in sede di sentenza non deriva da una domanda risarcitoria specifica ma è diretta conseguenza del riconoscimento delle ragioni della RAGIONE_SOCIALE ‘) e 30 (‘Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il fatto che andasse riconosciuto un importo a compensazione delle mutate condizioni con il committente finale rende implicita la necessità del riconoscimento di tale importo da parte dell’Organo Giudicante’) del controricorso.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 183, comma 6, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), o, in subordine, n. 4), c.p.c., per averla la corte d’appello condannata al risarcimento dei danni subìti dalla RAGIONE_SOCIALE, quantificando il danno in euro 9.010,00, sulla base di un documento prodotto in modo tardivo e irrituale.
5.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), o, in subordine, n. 3), c.p.c., o, in subordine, dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ovvero dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), o, in subordine, n. 4), c.p.c., per non aver la C orte d’appello considerato che la RAGIONE_SOCIALE aveva percepito il compenso pattuito dalla cliente finale RAGIONE_SOCIALE e che non erano state formulate contestazioni formali (da parte della RAGIONE_SOCIALE o della RAGIONE_SOCIALE) relative alla prestazione prima della notifica del
decreto ingiuntivo.
6.1. Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).
In ogni caso, non essendovene cenno nella sentenza qui impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente le relative questioni (avvenuto pagamento del compenso da parte del committente e mancanza di contestazioni formali da parte di quest’ultima e del subcommittente), vieppiù se si considera che i documenti da 3 a 20 prodotti dalla controricorrente sin dal primo grado di giudizio attestano una corrispondenza (avente ad oggetto i disservizi riscontrati) intercorsa non solo tra la committente principale e la subcommittente, ma anche (doc. 17) tra quest’ultima e la subconcessionaria (mail datata 4.7.2012 e, quindi, anteriore alla notifica del d.i., avvenuta il 22.1.2013).
Senza tralasciare che, alla stregua dell’esito del secondo grado di giudizio, i rapporti economici tra la committente principale e l’appaltatrice -subcommittente sono rimasti sullo sfondo (e, quindi, ormai irrilevanti), atteso che la Corte bresciana ha disconosciuto il danno asseritamente subìto da quest’ultima per essersi dovuta procurare altrove il bene oggetto del contratto principale (pag. 23 della sentenza) e le spese dalla stessa asseritamente sostenute (pag. 24 della sentenza), e che la ricorrente ha omesso di trascrivere i documenti dal n. 23 al n. 28 (in particolare, i docc.
23 e 24) prodotti dalla controparte sin dal primo grado di giudizio, dai quali si desume che la RAGIONE_SOCIALE ha posto in essere una serie di rimedi al fine di assicurare al cliente finale, nonostante i disservizi imputabili alla subconcessionaria, il risultato agognato (circostanza che, di per sé, giustificherebbe l’avvenuto pagamento del compenso da parte del cliente finale).
Ne consegue che, a ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie che è preclusa nella presente sede di legittimità. E’ vero, inoltre, che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024). Ma è altrettanto vero che la ricorrente non ha neppure indicato quale sarebbe stato il fatto sostanziale che sarebbe stato travisato. Da ultimo, è vero che l’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018). Tuttavia, nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE non si è attivata motu proprio per far valere in regresso, nei confronti della subappaltatrice, le pretese derivate dai rapporti con la concedente, ma ha reagito all’iniziativa giudiziaria (ricorso per d.i.) intrapresa dalla subappaltatrice. A tacer del fatto che, ripetesi, i detti rapporti non assumono diretta rilevanza nel presente giudizio.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, la violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1670 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla sua eccezione di tardività delle denunce.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Poiché non ve ne è menzione nella sentenza qui impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, oltre che la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (onde documentare di aver effettivamente sollevato tempestivamente l’eccezione – in senso stretto – di tardività della denuncia dei vizi), anche, e soprattutto, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la comparsa di costituzione depositata in appello, al fine di attestare l’avvenuta reiterazione della stessa in sede di gravame, di cu i invece non fa neppure cenno. Peraltro, questa Corte ha riscontrato che alla pagina 26 della comparsa di costituzione e risposta (presumibilmente, di primo grado), indicata a pagina 22 del ricorso, nessuna eccezione di tardività delle avverse denunce era stata formulata, per cui non è configurabile il denunciato vizio di omissione di pronuncia.
8. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4), e 156, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e, in subordine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1455 e 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che la gravità del suo inadempimento fosse in re ipsa .
8.1. Il motivo è infondato.
La motivazione resa dalla C orte d’appello in ordine all’esistenza e alla gravità dell’inadempimento imputato alla odierna ricorrente, sebbene sintetica, si pone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale.
Invero, nel richiamare le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, condividendone le conclusioni siccome frutto di indagine accurata e prive di vizi logici, la sentenza impugnata ha segnalato una serie di anomalie lamentate da RAGIONE_SOCIALE ed ascrivibili alla RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 19 della sentenza), evidenziando, peraltro, in distonia con quanto
ritenuto dal perito, che quest’ultima sarebbe responsabile anche di quelle riguardanti la rete Internet (in quanto avrebbe dovuto verificare il contesto in cui sarebbe stato realizzato il sistema di trasmissione ed intervenire con le opportune alternative). Sulla base di tali rilievi, ha ritenuto l’inadempimento di non scarsa importanza, in quanto relativo ad aspetti della prestazione ritenuti essenziali per la realizzazione e la fornitura della piattaforma web radio, ‘tanto che l’opera commessa è risultata inidonea a fornire il servizio cui era destinata’.
Le varie problematiche imputabili alla subappaltatrice sono chiaramente desumibili dagli ampi stralci trascritti alle pagine 42-44 del controricorso, laddove non risulta che la ricorrente abbia formulato rilievi critiche avverso le considerazioni espresse dal perito d’ufficio.
E’ noto che l’appaltatore o prestatore d’opera, incaricato della realizzazione di opere da eseguire su strutture preesistenti, viola il dovere di diligenza stabilito dall’art. 1176 c.c., se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell’arte, dell’ido neità delle anzidette strutture a consentire l’opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresì i doveri di adempiere alla sua obbligazione con correttezza e buona fede, se, avendo accertato l’inidoneità di tali strutture (nel caso di specie, l’impianto internet), procede egualmente all’esecuzione dell’opera (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1781 del 18/03/1980; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1449 del 09/02/2000).
Del resto, anche a voler inquadrare il vizio denunziato nell’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quest’ultima disposizione consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, solo ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024). Nella nozione di fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell’esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento
istruttorio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8584 del 16/03/2022; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 02/03/2023).
Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 91 c.p.c., con riferimento agli artt. 4 ss. del dm 10.3.2014 n. 55, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c, per aver la Corte di merito liquidato, quanto al primo grado, l’importo di euro 3.780,00 per la fase di trattazione/istruttoria, nonostante il valore medio, considerato lo scaglione di riferimento della domanda, sarebbe stato pari ad euro 1.720,00 e, soprattutto, la controparte non avesse svolto alcuna attività istruttoria o di trattazione.
9.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei primi due motivi, richiedendosi, in sede di rinvio, un nuovo governo complessivo delle spese di lite.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia , in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello attenendosi alle indicazioni della presente decisione.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il settimo e rigetta i restanti;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia in differente composizione personale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME