Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21470/2022 R.G. proposto dal: COMUNE DI TARANTO, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 392/2022, pubblicata il 16/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione con 14 motivi (tra cui: omesse verifiche di funzionamento e omessa manutenzione del
dispositivo rilevatore, nonché carenza della documentazione fotografica) a un verbale di contestazione della Polizia RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di Taranto per violazione dell’art. 146, co. 3, del codice della strada (veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo vietino la marcia stessa).
Il Giudice di Pace di Taranto accoglieva il ricorso, ritenendo che la documentazione fotografica prodotta, in bianco e nero, non consentisse di leggere la targa del veicolo, di individuare il luogo di installazione dello strumento di accertamento e di evincere il colore della luce del semaforo.
il RAGIONE_SOCIALE di Taranto proponeva appello, deducendo il travisamento delle prove, sostenendo che gli otto fotogrammi prodotti attestavano chiaramente l’infrazione commessa dal veicolo e che la postazione di controllo era correttamente segnalata.
Il Tribunale di Taranto rigettava l’appello con la sentenza richiamata in epigrafe.
Ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di Taranto sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
Ha resistito NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 2 e 7 d.lgs. 150/2011, in relazione agli artt. 41, 141 e 146 c.d.s. e all’art. 3 l. 689/1981, con la seguente motivazione.
Si rappresenta che il Tribunale ha fondato la sua decisione su eccezioni e domande non dedotte e non provate in primo grado e che non erano state comunque riproposte in appello dalla parte appellata, vittoriosa in prime cure. Le questioni rilevanti non trattate nel primo grado e non riproposte in appello concernevano specificamente il transito del veicolo con il semaforo proiettante luce gialla, la potenziale impossibilità di arresto in condizioni di sufficiente
sicurezza per la presunta brevità della segnalazione e l’elemento psicologico dell’illecito.
Il Tribunale, nel rigettare l’appello del RAGIONE_SOCIALE di Taranto, ha motivato che, affinché fosse concretamente esigibile l’obbligo di arrestare la marcia del veicolo, era necessario un lasso temporale sufficiente dato dalla durata della luce gialla che preannuncia il divieto, e che la semplice fotografia del veicolo in transito sulla linea di arresto con luce rossa non costituiva prova sufficiente. Il Tribunale ha ritenuto che la segnaletica semaforica potesse aver concesso un lasso temporale troppo breve per l’arresto in condizioni di sufficiente sicurezza e che, in assenza di elementi nelle allegazioni difensive del RAGIONE_SOCIALE di Taranto che contrastassero tale ipotesi, e in mancanza di riferimento ad atti acquisiti che dimostrassero la taratura dell’apparecchio rispetto a tale principio normativo, difettasse la prova del fatto costitutivo dell’illecito e del necessario elemento psicologico costituito dalla colpa.
– Il primo motivo è fondato e va, perciò, accolto nei termini seguenti.
Dall’ esame degli atti emerge che il giudizio di primo grado si era concluso con l’accoglimento dell’opposizione per l’impossibilità di accertare in maniera inequivocabile la targa del veicolo, e quindi escludendosi l’imputabilità del fatto al proprietario.
Le questioni inerenti la brevità della luce gialla e l’elemento psicologico non risultavano trattate o risolte dal primo giudice, rimanendo assorbite o costituendo al più mere congetture nell’atto di opposizione. In base al principio fissato dall’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, in quanto rimaste assorbite, devono essere espressamente riproposte in appello dalla parte vittoriosa, al fine di evitare la presunzione di rinuncia.
Tale onere richiede una formulazione specifica e non può ritenersi soddisfatto mediante un generico richiamo alle difese o alle
conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, sebbene la riproposizione sia libera da forme, essa deve essere manifestata in modo espresso, chiaro e specifico, evidenziando la volontà della parte di riaprire la discussione e sollecitare una decisione su quei punti. Un mero rinvio generico alle deduzioni del primo grado comporta la presunzione di rinuncia e impedisce al giudice dell’impugnazione di esaminare le questioni (cfr., in questo senso, Cass. n. 25840/2020 e Cass. n. 10796/2009).
Nel caso di specie, l ‘opponente , vittoriosa in primo grado su un capo assorbente, non aveva riproposto in modo specifico le eccezioni relative alla durata della fase semaforica del giallo (sola questione sulla quale si è incentrata la sentenza di appello, così incorrendo nel vizio di extrapetizione). Il richiamo tramite una clausola di stile ai propri scritti difensivi del primo grado non soddisfa l’onere di riproposizione esplicita previsto dall’art. 346 c.p.c .
2. -Da tanto consegue l ‘accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi, con i quali: (a) si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2 e 7 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 3 l. 689/1981, per aver il Tribunale erroneamente invertito l’onere della prova, ponendo a carico del RAGIONE_SOCIALE l’onere di dimostrare l’adeguata durata del giallo e la sussistenza dell’elemento psicologico (secondo motivo); (b) si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 co. 1 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per contraddittorietà della motivazione derivante da un travisamento della prova, avendo il Tribunale affermato l’assenza di prova sulla durata del giallo e sulla taratura a fronte di documenti che attestavano il contrario (terzo motivo); (c) si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 commi 10 e 11 e 146 co. 3 c.d.s., per avere il giudice d’appello erroneamente applicato la disciplina sulla durata della luce gialla a una fattispecie di passaggio con il semaforo rosso (quarto motivo).
-La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME