Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10375 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9012/2023 R.G. proposto da :
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro pro tempore, ISTITUTO SCOLASTICO NOME COGNOME NOMECOGNOME in persona de legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1805/2022 pubblicata il 31/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.1805/2022 pubblicata il 31/10/2022, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Istituto scolastico INDIRIZZO di Bari.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della sospensione dal servizio per giorni 6, con privazione della retribuzione, irrogata a NOME COGNOME con provvedimento del 12/03/2018 a seguito di contestazione degli addebiti del 15/11/2017.
Il Tribunale di Trani rigettava il ricorso.
La corte territoriale -avuto riguardo a quanto forma oggetto del ricorso per cassazione -ha ritenuto la inammissibilità della eccezione di incompetenza dell’organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, siccome tardivamente proposta; eccezione che ha comunque ritenuto infondata nel merito, avuto riguardo alla competenza del dirigente scolastico in forza dell’art.55 bis comma 9 quater del d.lgs. 165/2001, applicabile al caso in esame ex art.22 comma 3 d.lgs. n.75/2017.
Per la cassazione della sentenza ricorre Danzi, con ricorso affidato ad un unico motivo. Il M inistero e l’istituto scolastico resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis d. lgs 165/01 in combinato disposto con artt. 492 e 494 d. lgs. 297/94 richiamati dall’art.29 del CCNL comparto scuola 20162018 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che per l’addebito contestato il combinato disposto degli artt.492 comma 2 lettera b) e 494 d.lgs. n.297/1994 prevedeva la sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese; che al fine della corretta individuazione dell’organo preposto all’esercizio del potere disciplinare occorreva fare riferimento alla sanzione edittale massima prevista per i fatti oggetto della contestazione degli addebiti; e che in considerazione della sanzione edittale massima prevista doveva ritenersi la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico.
Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla eccezione di incompetenza del dirigente scolastico che ha irrogato la sanzione disciplinare la corte territoriale ne ha in primo luogo ritenuto la inammissibilità, perché «nel ricorso introduttivo di primo grado non ha sollevato specifiche censure in ordine alla asserita incompetenza dell’organo, dedotte, peraltro, soltanto in sede di note difensive autorizzate», e sul punto ha confermato la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto la tardività della eccezione. La corte territoriale ha poi proceduto all’esame della eccezione nel merito («ad ogni buon conto») ritenendola anche infondata.
Sulla eccezione de qua concorrono due autonome rationes decidendi, ed il ricorso ne attacca solo una, quella relativa alla infondatezza nel merito. Nessuna censura viene mossa con riferimento alla statuizione di inammissibilità della eccezione, per la sua tardività, che pertanto è passata in giudicato.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro