Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9012/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona de legale rappresentante pro tempore, domiciliati ope legis in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1805/2022 pubblicata il 31/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.1805/2022 pubblicata il 31/10/2022, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE di Bari.
La controversia ha per oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio per giorni 6, con privazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, irrogata a NOME COGNOME con provvedimento del 12/03/2018 a seguito di contestazione degli addebiti del 15/11/2017.
Il Tribunale di Trani rigettava il ricorso.
La corte territoriale -avuto riguardo a quanto forma oggetto del ricorso per cassazione -ha ritenuto la inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa eccezione di incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, siccome tardivamente proposta; eccezione che ha comunque ritenuto infondata nel RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo alla competenza del dirigente RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALE‘art.55 bis comma 9 quater del d.lgs. 165/2001, applicabile al caso in esame ex art.22 comma 3 d.lgs. n.75/2017.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre COGNOME, con ricorso affidato ad un unico motivo. Il M inistero e l’istituto RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis d. lgs 165/01 in combinato disposto con artt. 492 e 494 d. lgs. 297/94 richiamati dall’art.29 del CCNL comparto scuola 20162018 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che per l’addebito contestato il combinato disposto degli artt.492 comma 2 lettera b) e 494 d.lgs. n.297/1994 prevedeva la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese; che al fine RAGIONE_SOCIALEa corretta individuazione RAGIONE_SOCIALE‘organo preposto all’esercizio del potere disciplinare occorreva fare riferimento alla sanzione edittale massima prevista per i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione degli addebiti; e che in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione edittale massima prevista doveva ritenersi la competenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficio procedimenti disciplinari, e non del dirigente RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla eccezione di incompetenza del dirigente RAGIONE_SOCIALE che ha irrogato la sanzione disciplinare la corte territoriale ne ha in primo luogo ritenuto la inammissibilità, perché «nel ricorso introduttivo di primo grado non ha sollevato specifiche censure in ordine alla asserita incompetenza RAGIONE_SOCIALE‘organo, dedotte, peraltro, soltanto in sede di note difensive autorizzate», e sul punto ha confermato la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto la tardività RAGIONE_SOCIALEa eccezione. La corte territoriale ha poi proceduto all’esame RAGIONE_SOCIALEa eccezione nel RAGIONE_SOCIALE («ad ogni buon conto») ritenendola anche infondata.
Sulla eccezione de qua concorrono due autonome rationes decidendi, ed il ricorso ne attacca solo una, quella relativa alla infondatezza nel RAGIONE_SOCIALE. Nessuna censura viene mossa con riferimento alla statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa eccezione, per la sua tardività, che pertanto è passata in giudicato.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro