Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12095 R.G. anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
ricorrente
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 713/2021 emessa da CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri e ha dichiarato, con riferimento a un contratto avente ad oggetto l’acquisto di titoli obbligazionari, l’i nefficacia della clausola contrattuale che conferiva alla banca il diritto di recedere dal contratto; ha conseguentemente dichiarato impro duttivo di effetti l’atto con cui il RAGIONE_SOCIALE -poi incorporato in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva manifestato l’intendimento di sciogliersi dal vincolo assunto con NOME COGNOME, acquirente dei titoli (atto, questo, cui era seguito l’accreditamento, da parte della banca, delle somme «contrattualmente risultanti alla data di estinzione» sul conto del predetto cliente).
2 . ─ La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con un ricorso articolato in due motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«Col primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha denunciato la violazione degli artt. 1460 c.c. e 112 c.p.c..;
«il motivo verte sul mancato accoglimento di una eccezione di inadempimento che sarebbe stata proposta dall’istituto di credito; parte ricorrente evoca il quinto motivo di appello, con cui aveva rilevato quanto segue: in primo grado, essa ricorrente avrebbe dedotto che, in assenza di un’offerta non formale, da parte di NOME, delle somme a lui restituite, maggiorate degli interessi legali, non era consentito dare esecuzione al contratto concluso, da cui la banca stessa era receduta;
«la censura è carente della necessaria specificità;
«posto che è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la proposizione per la prima volta in appello dell’eccezione d’inadempimento, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio (Cass. 16 marzo 2011, n. 6168; Cass. 20 settembre 2002, n. 13746), era necessario fornire precise indicazioni quanto alla deduzione del mezzo di difesa nella comparsa di risposta di primo grado: e ciò attraverso la trascrizione dei brani, contenuti nell’atto, idonei a consentire alla Corte di verificare se una eccezione nel senso indicato fosse stata effettivamente sollevata;
«per contro, il ricorso per cassazione non fornisce ragguagli in proposito e ─ anzi ─ il riassunto della comparsa di risposta operato alle pagg. 3 s. di tale atto impugnatorio non reca puntuale menzione della proposizione dell’eccezione in parola;
«si legge, del resto, nella sentenza impugnata (pag. 2) che RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ebbe a costituirsi «alla prima udienza di comparizione», quindi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c. (e di ciò si trae conferma dalla comparsa di risposta in primo grado depositata in questa sede dalla ricorrente, la quale reca una data non anteriore, ma successiva a quella della vocatio in ius ): per il che una eccezione in senso stretto che fosse stata articolata nella detta comparsa risulterebbe, comunque, tardiva;
« non essendovi riscontro della tempestività dell’eccezione, resta escluso il vizio di omessa pronuncia ad essa riferito: infatti, l’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito di quella domanda (ad es.: Cass. 25 settembre 2018, n. 22784; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24445) e il medesimo principio trova applicazione con riferimento al vizio di omessa pronuncia su di una eccezione (cfr. infatti, con riguardo al precedente regime dell’appello, Cass. 10 marzo 1979, n.
1493, secondo cui la sentenza di gravame che non prenda in esame un’eccezione tardivamente proposta non incorre nel vizio suddetto, né in quello di omessa motivazione);
«col secondo motivo la sentenza impugnata è censurata, ancora, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;
«la ricorrente si duole, in sintesi, dell’omessa pronuncia sulla domanda a che la dichiarazione dell’obbligo dell’istituto bancario di osservare il contratto fino alla sua naturale scadenza fosse subordinata alla preventiva restituzione della somma accreditata alla controparte;
« vale sul punto quanto sopra rilevato con riguardo all’eccezione di inadempimento: poiché la costituzione dell’odierna ricorrente nel giudizio di primo grado fu tardiva, la domanda riconvenzionale ivi spiegata è da considerare inammissibile: onde l’omessa p ronuncia non può ravvisarsi;
«il ricorso si profila dunque inammissibile».
2. Il Collegio reputa di condividere il contenuto della proposta.
Con riguardo all’eccezione di inadempimento resta fermo un dato: la trascrizione dello stralcio della comparsa di risposta che dovrebbe contenere la formulazione della detta eccezione non fornisce precisa evidenza di una tale deduzione; la comprensione dell’effettiva portata di questa è ostacolata dalla decontestualizzazione del brano dalla detta comparsa in cui è contenuto e dalla pretermissione di alcune parti del testo in corrispondenza di punti sospensivi. Si rileva, al riguardo, che la deduzione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche
puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); in tal senso si impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30 luglio 2024, n. 21346). In particolare, non ess endo il vizio di omessa pronuncia rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367).
Riesce peraltro difficile credere che l’odierna ricorrente avesse inteso proporre l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. , visto che questa presuppone l’inadempimento di controparte , mentre nel caso in esame si fa questione delle condizioni cui sarebbe stato soggetto il ripristino della situazione preesistente all’illegittimo recesso . E la perplessità trova conferma nel rilievo per cui, proprio con riguardo al tema che qui inte ressa, l’odierna ricorrente ebbe a richiedere, con domanda riconvenzionale, di subordinare l’accoglimento della pretesa attorea di «osservare il contratto sino alla sua naturale scadenza» alla preventiva restituzione della somma accreditata, maggiorata dei relativi interessi: iniziativa – questa sì -pienamente congruente con la situazione giuridica determinatasi a seguito della declaratoria di inefficacia del
recesso.
Quanto alla detta domanda, che è oggetto del secondo motivo di ricorso, deve poi ribadirsi che essa fu proposta tardivamente, secondo quanto rilevato nella proposta.
Quel che si è detto non esclude, ovviamente, che una vera e propria eccezione di inadempimento potesse essere sollevata dalla banca in un procedimento diverso rispetto a quello culminato col presente giudizio di legittimità: in un procedimento, cioè, in cui si fosse fatta questione non già dell’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di dare esecuzione al contratto concluso il 3 settembre 1998, ma – appunto dell’ effettivo inadempimento dell’istituto di credito all’obbligo suddetto.
3 . -Il ricorso va dunque respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l’art. 380bis c.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).
Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.
Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 7.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’a rt. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione