Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31099 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26128-2017 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5932/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.10.2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
1. Con atto di citazione perfezionatosi in data 23.09.2000 ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in avanti: RAGIONE_SOCIALE)
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo – Sezione distaccata di Civita Castellana –NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, proponendo azione petitoria rivendicando la proprietà di due locali. Assumeva l’attrice che i due locali, di proprietà di NOME COGNOME, erano stati acquistati da RAGIONE_SOCIALE in data 05.11.1981 e che fin dall’atto di compravendita la società acquirente aveva acquisito il possesso dei locali, concedendoli peraltro in locazione a terzi, con contratto del 07.05.1982 regolarmente registrato. Scaduto il contratto di locazione, i locali di cui è causa risultavano occupati da un’auto di proprietà di NOME COGNOME, figlio di NOME COGNOME. Il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 28.09. 2001 dichiarava l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, spiegata dai convenuti per la dichiarazione della nullità dell’atto di compravendita e per l’accoglimento della domanda di migliorie ex art. 1050 cod. civ., in quanto proposta tardivamente, e limitava la prova testimoniale di parte convenuta solo ai fatti dedotti in via di eccezione o contestazione. Con sentenza n. 34/2001 lo stesso Tribunale accoglieva la domanda di rivendicazione, condannando i convenuti alla restituzione dei locali e al risarcimento dei danni per occupazione abusiva, quantificati in €22.468,20 (corrispondenti al pregiudizio figurativo calcolato sul canone mensile stabilito nel contratto di locazione, aggiornato sulla base di indici Istat).
Proponevano appello avverso la decisione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, presso la Corte d’Appello di Roma che -con sentenza n. 5932/2016 qui impugnata – rigettava interamente il gravame, condannando gli appellanti alle spese di lite secondo soccombenza.
Il ricorso per la cassazione della sentenza proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, illustrato da memoria, è affidato a cinque motivi.
Resisteva il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 ) cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che pur avendo la Corte d’Appello riconosciuto l’illegittima dichiarazione di contumacia di NOME COGNOME all’udienza del 17.11.2000, non essendosi perfezionata nei suoi confronti la notifica dell’atto di citazione in primo grado nel termine dilatorio previsto dall’art. 163 -bis cod. proc. civ., non ha provveduto alla declaratoria di nullità della sentenza del giudice di prime cure. Una volta dichiarato che la notifica eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. non si perfeziona con l’invio della raccomandata, ma con lo spirare del decimo giorno successivo alla rituale spedizione della raccomandata a cura dell’Ufficiale Giudiziario , il giudice di seconde cure non poteva che dedurne la nullità della citazione . Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rimettere la causa innanzi al primo giudice a tenore del disposto dell’art. 354 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 162, 164, 294 e 354 ultimo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello , una volta ritenuto di non rimettere il giudizio innanzi al primo giudice, avrebbe comunque dovuto procedere alla sanatoria della nullità mediante regressione delle attività processuali al momento del verificarsi della nullità stessa che il giudice
di prime cure non aveva ritenuto di dover sanare e in applicazione del quarto comma dell’art. 354 cod. proc. civ.. Escludendo, in altri termini, che costituendosi spontaneamente il convenuto avrebbe dovuto richiedere la rinnovazione della citazione, spettava al giudice di seconde cu re affermare che non poteva essergli preclusa l’attività attinente alla domanda ed eccezioni in via riconvenzionale.
3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, e sono infondati. La nullità della vocatio in ius che non rispetti il termine dilatorio dei sessanta giorni di cui all’art. 163 -bis , comma 1, del codice di rito (anche nella versione vigente ratione temporis ) è stata sanata dalla costituzione, sia pure tardiva, dei convenuti: «La nullità dell’atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia, se quest’ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini. L’inosservanza di tale obbligo è deducibile in sede di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza del termine, atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata, comporta la nullità dell’atto compiuto prima della sua maturazione» (Sez. L, Sentenza n. 9150 del 13/05/2004 (Rv. 572857 – 01), conf. da: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021, Rv. 660342 -01). Nel caso che ci occupa, nella comparsa di costituzione e risposta (al cui diretto esame questa Corte ha il potere di procedere in ragione della natura processuale dei vizi denunciati) i convenuti non avevano dedotto l’inosservanza del termine a comparire: tanto bastava ad escludere la fissazione di nuova udienza da parte del giudice di primo grado, ai sensi della medesima disposizione sopra citata.
Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha sia escluso la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, sia confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di cui all’ordinanza del Tribunale di Viterbo – Sezione distaccata di Civita Castellana datata 28.09.2001.
4. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., a ragione dell’omesso esame del motivo di impugnazione avente ad oggetto l’eccezione riconvenzionale di nullità dell’atto di acquis to in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono del fatto che immotivatamente la Corte d’Appello non si sia affatto pronunciata sull’eccezione riconvenzionale di nullità dell’atto di compravendita (sia ex art. 2744 cod. civ., sia per mancanza di causa, non essendo mai stato versato il prezzo dell’acquisto), pure ritualmente e tempestivamente sollevata, ossia con la memoria depositata fino a venti giorni prima della prima udienza di trattazione, ex art. 180 cod. proc. civ. nel testo previgente. Nella parte motiva della sentenza, infatti (p. 6), la Corte dichiara infondati i primi due motivi di appello, ma la motivazione è riferita esclusivamente al primo; con ciò violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pro nunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
4.1. Il motivo è fondato: ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 3 D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni; tuttavia, quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all’art. 180, comma 2, cod. proc. civ., del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni
possono essere proposte, al più tardi, nell’intervallo tra l’udienza di prima comparizione ex art. 180 e quella di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ., ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore (il quale, all’esito dell’udienza di prima comparizione, deve fissare d’ufficio l’udienza di trattazione ed assegnare al convenuto, senza necessità di una sua istanza, il termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di quest’ultima udienza per proporre le eccezioni in questione, salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto, laddove, nel caso in cui quest’ultimo sia contumace, la cadenza delle udienze, con fissazione del termine, è indefettibile, potendo tuttavia la nullità connessa alla mancanza di tale fissazione venire sanata in ragione del fatto che tra l’udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge), così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12314 del 06/07/2004).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta produce gli effetti di una semplice eccezione, perché comunque proposta nei termini di rito, e cioè, ai sensi del previgente testo dell’art. 180 cod. proc. civ., comma 2, applicabile ratione temporis al presente giudizio, fino a venti giorni prima della prima udienza di trattazione (Cass. Sez. 2, n. 10206 del 19/05/2015, Rv. 635409 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6009 del 04/03/2020, Rv. 657274 -01, entrambe in materia di usucapione): in forza del principio di conversione dell’atto processuale nullo (art. 159 ultimo comma cod. proc. civ.) quella domanda riconvenzionale, colpita, in quanto tale, dalla preclusione, ha prodotto, posto che «il più contiene il meno», l’effetto di una semplice eccezione avente l’unico scopo di
conseguire il rigetto della domanda avversa (così, in materia contrattuale, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19985 del 2004).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 948 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 ) cod. proc. civ. La doglianza dei ricorrenti riguarda il fatto che la Corte d’Appello abbia alleggerito l’onere della prova dell’azione di rivendicazione in ragione della mancata c ontestazione del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa , applicando un principio di diritto inconferente (Cass. n. 694/2016) nel caso concreto; laddove, invece, stante il fatto che l’attore non fosse nel possesso del bene, avrebbe dovuto trovare applicazione il rigoroso onere della prova richiesto per la revindica (Cass. n. 9959/2016). Oltre al fatto che NOME e NOME, rimasti contumaci nel giudizio di prime cure, non avevano mai riconosciuto l’esistenza di un titolo in capo ad un comune dante causa , avendo circoscritto la difesa al principio possideo quia possideo .
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697 cod. civ. (in punto di prova del pregiudizio conseguente alla, ritenuta, illegittima occupazione dei beni), in relazione all’art. 360, n. 3 ) cod. proc. civ. La doglianza ritiene non esistere un danno in re ipsa laddove non sia dimostrata la sussistenza o di un godimento diretto in essere o di un godimento precluso: nel caso di specie il contratto di locazione stipulato in data 07.05.1982 non era stato rinnovato e, dinanzi all’occupazione abusiva asseritamente protrattasi dal 1992, solo nel 2000 la RAGIONE_SOCIALE si premurava di dare impu lso ad un’iniziativa giudiziaria per la riconsegna di un bene di cui non godeva e da cui non traeva alcuna utilità.
Avendo il Collegio accolto il terzo motivo di gravame, il quarto e quinto si dichiarano assorbiti.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e gli atti trasmessi alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,