Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17979 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30828/2020 r.g. proposto da:
COGNOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO COGNOME ed NOME AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Orvieto (TR), alla INDIRIZZO .
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla INDIRIZZO .
-controricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 1549/2020, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, pubblicata il giorno 07/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 5 maggio 2016, n. 1767, il Tribunale di Firenze accolse parzialmente l’opposizione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori solidalmente obbligati con la RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto ingiuntivo n. 4726/2010, con cui il medesimo tribunale gli aveva intimato il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta, per una serie di incorporazioni societarie, RAGIONE_SOCIALE), della somma di € 219.540,231, per l’avvenuta risoluzione di un contr atto di leasing , intercorso tra quest’ultima e la menzionata società, avente ad oggetto un’imbarcazione tipo catamarano. Detta somma era comprensiva dei canoni scaduti e non pagati per il godimento del bene, oltre interessi, per un totale di € 16.092,51, e di € 203 .447,70 a titolo di predeterminata penale per la risoluzione dovuta ad inadempimento della locatrice (35 del totale dei canoni ancora dovuti per la locazione finanziaria), così come previsto nella clausola n. 15 del relativo contratto. Il tribuna le accolse l’opposizione esclusivamente in relazione al minor avere del RAGIONE_SOCIALE opposto a seguito della avvenuta vendita, medio tempore , dell’imbarcazione oggetto di leasing, restituita dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre del 2010 (a distanza di quasi un anno dalla risoluzione), che aveva consentito il recupero di € 200.000,00, tanto che era stato lo stesso RAGIONE_SOCIALE a richiedere la riduzione dell’importo ingiunto alla minor somma di € 157 .832,88.
Pronunciando sul gravame promosso da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso quella decisione, l’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 15 luglio/7 agosto 2020, n. 1549, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a., così dispose: « In parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido tra loro, al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a., della somma di € 144.427,50, oltre interessi lega li dalla data del
31.8.2014. Dichiara inammissibile o comunque rigetta l’impugnazione con riferimento ai restanti motivi . »
2.1. Quella corte, dopo aver rimarcato che « gran parte delle censure proposte sono nella loro formulazione inammissibili per difetto di una compiuta articolazione del motivo o comunque perché non rendono a questa Corte specifica contezza delle ragioni di critica apportate alla sentenza e del perché gli astratti principi giurisprudenziali menzionati dovrebbero ritenersi applicabili al caso di specie »: i ) considerò inammissibile « il primo motivo di censura relativo alla estinzione della fideiussione dal m omento che l’eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955 e 1957 c.c. avrebbe dovuto costituire motivo di opposizione o meglio una causa excipiendi tempestivamente sollevata nell’atto di citazione in opposizione (attesa la sostanziale interversione del rapporto processuale nel giudizio specifico) tale da consentire la regolare instaurazione del contraddittorio sulla stessa per consentire così a parte appellata di provare di essersi prontamente attivata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, obbligata principale: in ogni caso, la doglianza stessa è infondata perché muove dall’assunto che il contratto si sia risolto consensualmente con immediata messa a disposizione del bene mentre invece è pacifico che si è trattato di una risoluzione di diritto per inadempimento in forza della clausola risolutiva espressa per cui non poteva ritenersi in alcun modo caducata la garanzia prestata »; ii ) ritenne « Infondato -oltre che ai limiti dell’ammissibilità il terzo motivo relativo alla nullità della fideiussione in quanto fideiussione omnibus , tale intendendosi la garanzia estesa a tutte le operazioni poste in essere dal soggetto garantito (nullità che seppur non eccepita nell’atto di citazione sarebbe comunque sempre rilevabile d’ufficio dal Giudice): nel caso di specie, la fideiussione ha avuto ad oggetto esclusivamente lo specifico contratto di leasing in questione sicché tutta la copiosa giurisprudenza citata è nel caso in esame inutilmente e impropriamente invocata »; iii ) accolse, per quanto di ragione, il quinto ed il decimo motivo di gravame e rideterminò la residua somma spettante a titolo di risarcimento al RAGIONE_SOCIALE appellato, epurandola, in via equitativa, dagli interessi per l’importo percepito anticipatamente di € 138.608,00, e
quantificandola in € 144.427,50, oltre interessi legali dalla data del 31 agosto 2014.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità delle fideiussioni, a seguito della sopravvenuta sentenza resa da Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, formulata dagli odierni ricorrenti nella propria comparsa conclusionale d’ap pello;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », perché la sentenza impugnata non contiene le conclusioni delle parti, lo svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, nonché l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In particolare, si assume che la corte distrettuale aveva « omesso di riportare le ulteriori domande e conclusioni formulate da parte appellante nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e ribadite nella memoria di replica riguardanti, tra le altre, la nullità delle fideiussioni alla luce della sentenza n. 29810 del 12 dicembre 2017, risultando le stesse perfettamente conformi allo schema ABI in quanto caratterizzate dalle medesime clausole riconosciute contrarie a norme imperative »;
III) « Violazione e falsa applicazione della legge n. 287/90 (Legge antitrust), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la corte di merito escluso a priori la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a ), della legge n. 287/90, malgrado la piena conformità dei negozi fideiussori stipulati dagli odierni ricorrenti con lo schema negoziale predisposto dall’ABI censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005;
IV) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per non avere la corte di appello rilevato di ufficio la nullità del negozio fideiussorio per violazione della legge antitrust ;
« Violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 1955, 1957 c.c., 345, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c .», per avere la corte territoriale statuito, in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la natura di vere e proprie eccezioni delle deduzioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ. e la conseguente improponibilità delle stesse in sede di gravame, e per avere omesso l’ esame di fatti storici incontroversi di carattere decisivo, risultanti dall’intero incarto processuale e dal corredo probatorio, quali l’oggettivo decorso del termine di sei mesi senza che il creditore abbia iniziato un’azione giudiziale di recupero contro il debitore principale e l’abbia altresì diligentemente continuata.
I primi quattro dei suddetti motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, tutti lamentando, sostanzialmente, la mancata declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dagli odierni ricorrenti per asserita violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a ], della legge n. 287/90), si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
2.1. Nell’odierna fattispecie, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME assumono ( cfr . pag. 16 del ricorso) che la nullità della fideiussione da essi prestata, invocata alla stregua di quanto sancito da Cass. n. 29810 del 2017, era stata dagli stessi prospettata sono nella loro comparsa conclusionale del 12 gennaio 2020.
2.2. Orbene, come ancora ribadito dalla recente Cass. n. 15020 del 2024 ( cfr. in motivazione), costituisce consolidato, e qui condiviso, orientamento di questa Corte quello secondo cui « la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d’appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con
ciò incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ .» ( cfr . in termini, Cass. n. 20232 del 2022. In senso analogo, si vedano pure Cass. n. 16582 del 2005; Cass. n. 11175 del 2002). Alteris verbis , l’art 190, comma 2, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Affatto opportunamente, dunque, Cass. n. 11547 del 2019 ha puntualizzato che « Tale norma non impedisce, perciò, che l’attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti ».
2.2.1. Alla stregua di tali principi, pertanto, certamente non sussiste l’omissione di pronuncia oggi lamentata dai ricorrenti con il primo dei loro già descritti motivi, atteso che, per loro stessa ammissione, essa avrebbe riguardato un’eccezione (quella, appunto, di nullità della fideiussione dagli stessi prestata in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017), formulata, per la prima volta in quegli specifici termini, solo negli scritti conclusionali di appello.
2.2.2. Per la medesima ragione, inoltre, nessun rilievo può attribuirsi alla mancata indicazione (lamentata nel secondo motivo di ricorso), nello svolgimento del processo e nelle conclusioni della parte appellante indicate nell’epigrafe della sentenza oggi impugnata, del profilo di nullità di cui si è appena detto e dei fatti che ne costituivano il fondamento.
2.2.3. Resta solo da aggiungere che, secondo la qui condivisa giurisprudenza di questa Corte, « L’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità
solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando, invece, dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l’omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza » ( cfr . Cass. n. 10465 del 2024. In senso sostanzialmente conforme, si vedano pure, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15020 del 2024; Cass. n. 11150 del 2018; Cass. n. 12864 del 2015; Cass. n. 3979 del 2012; Cass. n. 4208 del 2007). Né è stata lamentata la omissione di pronuncia, da parte della medesima corte, sulle domande contenute nelle richiamate conclusioni rinvenibili nell’epigrafe predetta, sulle quali, peraltro, la corte distrettuale ha fornito una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale richiesto da Cass. n. 8053 del 2014.
2.3. Va ricordato, poi, -stante la specifica deduzione, sul punto, dei menzionati ricorrenti ( cfr . pag. 41 e ss. del ricorso) -che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022).
2.3.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
2.3.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista per così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla
parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).
2.3.3. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, dell’eccezione di nullità di cui qui si discute (riguardante, come si ricorderà, la nullità delle fideiussioni prestate dagli odierni ricorrenti in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017) -che, quando pure proposta, per la prima volta, in appello, era evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate -poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l’altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato; la concreta riferibilità di quanto sancito in quest’ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, a contratti di fideiussione stipulati, solo successivamente ad esso, nel 2007-2008; la circostanza che i medesimi ricorrenti certamente non avrebbero sottoscritto quelle fideiussioni in assenza delle clausole contestate, ricordandosi, a quest’ulti mo proposito, che: i ] giusta Cass., SU, n. 41994 del 2021, « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti »; ii ] come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, « Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore
dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto ») che le odierne ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente introdurre già in primo grado. In altri termini, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale, ma di tanto non vi è adeguata indicazione nelle doglianze in esame, che non riportano se, e come, eventualmente, la corrispondente questione fosse stata ivi concretamente prospettata. Peraltro, il profilo di nullità da loro dedotto in que lla sede, oltre che nella citazione d’appello, quest’ultimo come riportato anche nelle conclusioni descritte nell’epigrafe della sentenza oggi impugnata, non recava il benché minimo, specifico, riferimento alla nullità della menzionata fideiussione per violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della pretesa nullità predetta dagli stessi oggi invocata pur non essendo stata documentata una tempestiva eccezione formulata puntualmente in tal senso. La quaestio nullitatis ove da loro sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, co d. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
2.3.4. Alla stregua di tali principi, pertanto, le doglianze di cui ai motivi di ricorso terzo e quarto non meritano alcun seguito.
Parimenti insuscettibile di accoglimento, infine, è anche il quinto motivo di ricorso.
3.1. Innanzitutto, esso prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione ( cfr. Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria.
3.1.1. È sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati ( cfr . Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. Né a tanto potrebbe porre rimedio il contenuto di una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., esclusivamente destinata ad illustrare le cesure già proposte, senza poterne introdurre di nuove ( cfr., ex multis , Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), ed alla quale, pertanto, certamente non può attribuirsi pure la funzione di eliminare cause di inammissibilità dei formulati motivi di ricorso.
3.2. La doglianza, inoltre, nemmeno si confronta proficuamente con la ratio decidendi, in parte qua , della sentenza oggi impugnata, che ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla estinzione della fideiussione, « dal momento che l’eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955 e 1957 c.c. avrebbe dovuto costituire motivo di opposizione o meglio una causa excipiendi tempestivamente sollevata nell’atto di citazione in opposizione, (attesa la sostanziale interversione del rapporto processuale nel giudizio specifico) tale da consentire la regolare instaurazione del contraddittorio sulla stessa per consentire così a parte appellata di provare di essersi prontamente attivata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, obbligata principale: in ogni caso la
doglianza stessa è infondata perché muove dall’assunto che il contratto si sia risolto consensualmente con immediata messa a disposizione del bene mentre invece è pacifico che si è trattato di una risoluzione di diritto per inadempimento in forza della clausola risolutiva espressa per cui non poteva ritenersi in alcun modo caducata la garanzia prestata ».
3.2.1. Per quanto può evincersi dalla lettura del mezzo in scrutinio, i ricorrenti contestano la decisione d’appello per essersi ivi ritenuto che l’eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 cod. civ. -che gli stessi assumono di aver svolto tempestivamente già in primo grado, ma, sul punto, la censura è carente di autosufficienza, non riportando, neppure in sintesi, il contenuto degli atti processuali di quel grado in cui tale eccezione sarebbe stata formulata -costituisca eccezione propria (o in senso stretto), sostenendo trattarsi invece di mera difesa o comunque di eccezione in senso ampio, come tale rilevabile anche di ufficio.
3.2.2. Con una simile doglianza, dunque, essi pretendono di superare l’insegnamento di questa Corte che questo Collegio condivide ed intende ribadire -secondo cui l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa ( cfr . Cass. n. 8023 del 2024), senza tuttavia offrire argomenti realmente persuasivi per diversamente opinare, dovendosi qui solo ricordare che, come si legge in Cass. n. 24565 del 2018 ( cfr. pag. 7 della relativa motivazione), « le norme di cui agli artt. 1955 e 1957 non sono poste a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, bensì nell’interesse del garante e le tutele offerte dalla legge sono liberamente rinunciabili dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/05/2008, n. 13078). Di conseguenza, in mancanza della relativa eccezione, sollevata nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice non può sostituirsi all’inerzia del titolare dell’interesse ».
4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass.,
S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e li condanna, in soldo tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile