Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8640 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16008-2021 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 830/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 230/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
Oggetto
Contributi
R.G.N.16008/2021
COGNOME
Rep.
Ud.17/01/2025
CC
che, con sentenza depositata il 9.12.2020, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito con cui gli era stato intimato il pagamento di contributi omessi nel l’anno 2006 per aver indebitamente fruito di sgravi contributivi;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 17.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 345 c.p.c., 2943 e 2697 c.c. e 3, comma 9, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che la deduzione concernente la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della diffida inoltratagli in data 8.3.2012, posta dall’INPS a fondamento dell’eccezione di interruzione della prescrizione, costituisse eccezione nuova, come tale inammissibile in appello; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Cost., dell’art. 1, d.l. n. 2/2006 (conv. con l. n. 81/2006), dell’art. 20, d.lgs. n. 375/1993, dell’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), e dell’ art. 5, comma 4, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), nonché dell’art. 28 CCNL 6.7.2006, dell’art. 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro della Provincia di Brindisi del 20.9.2004, della delibera CIPE n. 42/2000 e, infine, dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante, ai fini della fruizione degli sgravi per le zone
svantaggiate, l’applicazione del contratto di riallineamento sottoscritto in data 20.9.2004;
che il primo motivo è fondato, dovendo ritenersi che la questione concernente l’idoneità di un atto già acquisito al processo ad interrompere la prescrizione costituisca una mera difesa, limitandosi in tal caso il debitore a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa creditoria e riguardando la sua affermazione un fatto principale o secondario già emergente dal processo;
che è consolidato il principio secondo cui le mere difese sono rilevabili d’ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, comma 2°, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (così, tra le più recenti, Cass. nn. 8525 del 2020 e 34053 del 2023);
che gli effetti preclusivi in appello possono semmai derivare dalla mancanza di una tempestiva contestazione (Cass. n. 4747 del 2023), fermo restando che quest’ultima può concernere solo i fatti oggetto di compiuta allegazione negli atti introduttivi, non estendendosi né ai giudizi, né a tutte quelle attività valutative compiute dalla parte che comportino il confronto di un certo fatto con regole di matrice legale o negoziale, né a fortiori ai documenti, rispetto ai quali esiste solo un onere di eventuale d isconoscimento nei casi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre se del caso -querela di falso ex art. 221 c.p.c., mentre la loro significatività o valenza probatoria può essere oggetto di discussione fra le parti in ogni momento, così come può essere autonomamente valutata dal giudice (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 25059 del 2022);
che il secondo motivo è invece manifestamente infondato, non potendo che ribadirsi l’univoco orientamento di questa Corte circa l’inidoneità dell’applicazione del contratto collettivo di riallineamento retributivo per la Provincia di Brindisi sottoscritto il 20.9.2004 al fine di guadagnare a parte ricorrente la fruizione dello sgravio di cui all’art. 116, l. n. 388/2000 (alle pronunce citate a pag. 4 della sentenza impugnata adde Cass. n. 24635 del 2023 nonché, da ult., Cass. nn. 11343 e 28681 del 2024); che il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione e, cassata la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del primo motivo, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17.1.2025.