Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25898-2024 proposto da:
COGNOME, DISCIASCIO COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA RAGIONE_SOCIALE BARI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.25898/2024
Ud 21/05/2025 CC
avverso la sentenza n. 815/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/05/2024 R.G.N. 834/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa:
1. Con ricorso depositato in data 29/12/2016 innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, i ricorrenti dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME contestavano la legittimità dell’operato dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, richiedendo: « accertare e dichiarare l’illegittimità e/o erroneità di tutte le varie deliberazioni d el Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari di approvazione dei fondi contrattuali della Dirigenza Medica riferiti agli anni dal 2005 al 2014; per l’effetto, accertare l’erroneità della voce retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta dall’Azienda resistente in favore degli istanti negli anni dal 2005 al 2014; accertare e dichiarare il diritto degli istanti a percepire dall’Azienda Ospedaliera Consorziale Universitaria Ospedale Policlinico Consorziale di Bari, a titolo di conguagli della retribuzione di posizione variabile aziendale maturati e non corrisposti nel periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2013, le somme rispettivamente spettanti oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria; per l’effetto, condannare l’Azienda Ospedaliera Consorziale Universitaria Ospedale Policlinico Consorziale di Bari, al pagamento in favore degli istanti delle somme dovute nonché all’adozione di tutti i provvedimenti di adeguamento della posizione contributiva degli istanti per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2013; in via subordinata al mancato
accoglimento della domanda relativa alla condanna al pagamento dei conguagli accertare e dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere dall’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari il risarcimento del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della condotta illegittima posta in essere dalla stessa Azienda resistente e, per l’effetto, condannare l’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari al risarcimento del danno. L’Azienda Ospedaliera Universitaria consorziale Policlinico di Bari si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza del 03/12/2020 il Tribunale di Bari, sezione lavoro, rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza proponevano appello NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. L’Azienda Ospedaliera Universitaria consorziale Policlinico di Bari si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 815/2024 depositata il 27.05.2024 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, ha respinto l’impugnazione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti indicati in epigrafe con impugnazione affidata a tre motivi. L’Azienda Ospedaliera Universitaria consorziale Policlinico di Bari si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Ragioni della decisione:
Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, erronea interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all’art. 346 c.p.c. in tema di omessa riproposizione dell’eccezione di prescrizione non scrutinata dal Giudice di primo grado, erroneo richiamo al principio generale di conversione degli atti nulli, omessa considerazione della nullità ed improcedibilità dell’appello incidentale promosso dall’A.O. Policlinico di Bari . Secondo la difesa dei ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che, nonostante la nullità ed improcedibilità dell’appello incidentale promosso dall’A zienda Ospedaliera Policlinico di Bari, quest’ultima avesse validamente riproposto ex art. 346 c.p.c. l’eccezione preliminare di prescrizione dei crediti fatti valere in giudizio (eccezione non esaminata nel contesto della sentenza di primo grado, che si era soffermata unicamente sul merito della domanda), realizzando una applicazione erronea del principio generale di conversione degli atti nulli.
1.1. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa secondo i seguenti passaggi. La Corte di Appello rileva, innanzi tutto, come il Policlinico si fosse costituito in appello con ricorso incidentale nel quale aveva riproposto l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado ma con costituzione tardiva. Il ricorso viene dichiarato improcedibile, ma non inammissibile dalla Corte di Appello che rileva come lo stesso fosse stato proposto tempestivamente quanto al deposito ma come fosse mancata la notifica alla controparte nel termine di legge. La Corte di Appello rileva innanzi tutto come alla Azienda Ospedaliera, risultata vincitrice nel merito in primo grado in virtù del rigetto della domanda degli odierni ricorrenti, rigetto operato dalla decisione del Tribunale che in nessun modo aveva trattato l’eccezione di prescrizione , servisse riproporre
l’eccezione nel grado di appello ma senza che fosse al tal fine necessari a l’ impugnazione incidentale della sentenza di primo grado.
1.2. Detto passaggio della motivazione della Corte di Appello, criticato nel primo motivo di ricorso, è tuttavia incensurabile perchè conforme a Cass. ss. Sez. U., n. 11799 del 12/05/2017 che afferma: «in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a que st’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. ».
1.3. La Corte di Appello rileva, di seguito , come l’appello incidentale, sebbene dichiarato improcedibile per mancata notifica nei termini, valga ad effettuare la riproposizione della eccezione di prescrizione non esaminata in primo grado perché comunque si tratta di atto depositato tempestivamente nel termine di cui all’art. 436 c.p.c.. L’osservazione della sentenza impugnata secondo la quale l’appello incidentale non notificato
è improcedibile ma non inammissibile, si fonda su un costante orientamento di questa Corte: nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato (Cass. 27/08/2024, n. 23159 del 27/08/2024). Ed ancora: nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell’appellato entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, mentre alla omissione della successiva attività di notifica è collegata la diversa sanzione di improcedibilità dell’impugnazione tempestivamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, dando rilievo ai fini della tempestività alla richiesta di notifica della memoria difensiva e non alla data di suo deposito in cancelleria, aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale) (Cass. 19/10/2017, n. 24742).
1.4. R isulta confermata la improcedibilità dell’appello incidentale ma, nello stesso tempo, occorre valutare se il deposito di esso potesse valere quale memoria di costituzione. La Corte di Appello ha affermato, con passaggio ulteriormente criticato in diritto dal primo motivo di ricorso, che l’atto in questione valesse a riproporre le eccezioni preliminari di merito non trattate in primo grado. La conclusione della Corte di appello è, invece, corretta perché l’atto non notificato nei termini non vale a proporre il ricorso incidentale ma, se depositato nel termine ex art. 436 c.p.c., vale quale memoria di costituzione avverso il ricorso principale e vale a riproporre
l’eccezione. In proposito si consideri che, come affermato da Cass. 07/09/2007, n. 18901 «nel rito del lavoro, ove il giudice di primo grado abbia implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione rigettando la domanda per motivi di merito, l’eccezione stessa, che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte, non si ha per riproposta in grado di appello se la parte interessata (appellata in sede di gravame) non l’abbia formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 436 c.p.c.». Tale principio è stato riaffermato dalla Corte a sezioni unite con la pronuncia n. 1417 del 01/02/2012. Di seguito si è ancora affermato che: «nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall’art. 436 c.p.c.» Cass. 18/09/2020, n. 19571.
1.5. Ad avviso del Collegio la Corte di Appello si è, allora, legittimamente dichiarata investita della eccezione di prescrizione sollevata nella memoria di costituzione dell’Azienda Ospedaliera in applicazione del già richiamato principio espresso da Cass. ss. u. 12/05/2017, n. 11799. Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, erronea interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all’art. 345 , secondo comma, c.p.c. in materia di rilievo officioso della tardività dell’eccezione preliminare relativa alla prescrizione dei crediti; errata
valutazione della presunta assenza di richiami alla tardività della costituzione in giudizio dell’A.O. Policlinico di Bari ; distorta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sul punto della preclusione del potere di rilievo d’ufficio del giudice di appello nell’ipotesi di assenza di rilievo della tardività di un’eccezione. Secondo la parte ricorrente il giudice di appello avrebbe errato nell’applicazione dell’art. 345 c.p.c., ritenendo di non poter rilevare d’ufficio la tardività della costituzione in giudizio nel primo grado dell’A zienda Ospedaliera Policlinico di Bari (con conseguente decadenza dalla facoltà di spiegare validamente l’eccezione di prescrizione parziale dei crediti) e tanto perchè il giudice di prime cure non si era pronunciato sull’aspetto della decadenza, né tale rilievo era stato espressamente riproposto dagli appellanti in sede di atto di gravame. Si critica, allora, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non poter rilevare di ufficio la tardività della costituzione in primo grado del Policlinico per essersi formato un giudicato implicito sulla questione della tardività della prescrizione.
2.1. Il motivo è infondato. La Corte di Appello rileva che la tardività della eccezione di prescrizione, non trattata nel giudizio di primo grado atteso che il Tribunale si era pronunciato nel merito senza tenere conto dell’eccezione di prescrizione e nemmeno della sua eventuale tardività, non era stata dedotta nell’atto di appello principale e non poteva essere rilevata di ufficio dalla Corte stessa in quanto si trattava di eccezione da svolgersi nel primo grado di giudizio e consumata in quel contesto.
2.2. Questo passaggio della sentenza della Corte di Appello va esente da censure: trova applicazione il principio, affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende
dare continuità, ed espresso da Cass. 1.12.2021, n. 37770. La motivazione della sentenza richiamata, così si esprime:
«2. il ricorso è inammissibile; la prima questione che esso pone attiene alla facoltà del giudice d’appello di rilevare d’ufficio la tardiva costituzione della parte convenuta in primo grado, ove la stessa non sia stata rilevata dal primo giudice e non abbia formato oggetto di appello incidentale; 3. al riguardo questa Corte ha statuito che nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (tra le quali rientra l’eccezione di prescrizione) ai sensi dell’art. 416, comma secondo, c.p.c., norma la cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere dalla parte con l’atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma, sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non rilevabile d’ufficio in grado d’appello (Cass. 8134 del 2008, Cass. n. 717 del 1997; cass. n. 1335 del 1992); 4. si è ulteriormente precisato che nel rito del lavoro l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all’art. 416 c.p.c., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta – in forza di quanto si evince dall’art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice -a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d’ufficio da parte del giudice d’appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 27866 del 2008, Cass. n. 17643 del 2020); 5. anche recentemente, questa Corte ha affermato che
“il potere di rilievo “anche ex officio” dei vizi relativi alla attività processuale – attribuito dalla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività – deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione “in ogni stato e grado” ed escluse le ipotesi di “vizi relativi a questioni fondanti”(che rendono l’attività svolta del tutto disforme dal modello legale del processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale sollecitazione della parte interessata all’esercizio di tale potere officioso), ove la relativa questione non abbia costituito uno specifico motivo di impugnazione, ovvero non sia stata ritualmente riproposta, atteso che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante la eventuale eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione – ancorchè implicita – adottata in ordine alla validità/ammissibilità della domanda/eccezione di merito (questione processuale pregiudiziale) e l’esame e la pronuncia espressa sulla domanda/eccezione (questione di merito dipendente), determina la intangibilità della decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., comma 1, non trovando ostacolo nel carattere implicito della
decisione la formazione del giudicato processuale interno” (Cass. n. 6762 del 2021)».
2.3. Da questi principi , applicabili anche nella presente controversia, atteso che Tribunale non solo non aveva rilevato d’ufficio la tardiva costituzione del dell’Azienda Ospedaliera e quindi la decadenza del medesimo dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione ma aveva respinto nel merito la pretesa degli attori nulla osservando circa la prescrizione, la Corte di Appello ha fatto discendere la necessità di valutare nel grado di appello l’eccezione di prescrizione e per questa ragione la sentenza va esente dalle censure prospettate nel motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le part i, l’o messa e comunque errata valutazione del corredo documentale e processuale di cui ai primi due gradi del giudizio, l’o messa considerazione, ai fini della decisione, vuoi delle argomentazioni concernenti la tardività della costituzione dell’A zienda Ospedaliera Policlinico di Bari all’interno dei verbali di udienza del primo grado, vuoi della proposizione della domanda in appello per l’intero arco temporale interessato dalla richiesta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (senza alcuna limitazione e/o esclusione) nella consapevolezza della tardività dell’eccezione di prescrizione parziale dei crediti avanzata dall’Azienda datrice di lavoro. Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe omesso di tenere conto, anche nell’ottica di aderire all’orientamento giurisprudenziale concernente la consumazione del potere di rilievo officioso del giudice d’appello nell’ipotesi di mancata pronuncia in primo grado sul profilo della decadenza dall’eccezione preliminare per
tardività della costituzione e/o di omessa specifica riproposizione nel ricorso d’appello delle argomentazioni concernenti il mancato rispetto dei termini perentori per la formulazione di eccezioni a carattere preliminare, di due elementi quanto mai importanti: per un verso, la difesa dei ricorrenti, nell’ambito dei verbali del giudizio di primo grado, aveva avuto modo di evidenziare la tardività della costituzione in giudizio dell’A zienda Ospedaliera Policlinico di Bari e la decadenza dalla proposizione di eccezioni preliminari (tra cui appunto quella di prescrizione); per altro verso, la difesa dei ricorrenti, nel contesto del ricorso in appello, aveva riproposto le domande in riferimento all’intero periodo (2005 -2013) già fatto oggetto dell’azione di primo grado, mostrando così di non ritenere valida e legittima l’eccezione di prescrizione tardivamente avanzata da controparte.
3.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Si lamenta l’omessa considerazione, ai fini della decisione, delle argomentazioni concernenti la tardività della costituzione dell’A zienda Ospedaliera Policlinico di Bari all’int erno dei verbali di udienza del primo grado ma il vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile con riguardo alle argomentazioni giuridiche dovendo riguardare l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo per il giudizio. La questione è stata, infatti, esaminata dalla Corte di Appello che ha deciso argomentando in senso contrario.
3.2. La Corte di Appello avrebbe poi errato nel trascurare la proposizione della domanda in appello per l’intero arco temporale interessato dalla richiesta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (senza alcuna limitazione e/o esclusione) nella consapevolezza della tardi vità dell’eccezione di prescrizione parziale dei crediti avanzata dall’Azienda datrice di lavoro .
Rileva il Collegio che, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata va esente da censure perché non trascura alcun fatto né alcun fatto decisivo atteso che la mera riproposizione della domanda nel merito non vale a riproporre l’eccezione di tardività della eccezione di prescrizione in modo espresso e anche sul punto trovano applicazione i principi affermati da Cass. 1.12.2021, n. 37770.
Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi e rimborso spese generali nella misura del 15%;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione