Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12131 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2684-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con sede legale in Martina Franca (Taranto), in persona del legale rappresentante DottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con la quali elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 2.12.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con sentenza n. 247/2018 de 28.3.2018, depositata in data 4.4.2018, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, su istanza ex art. 7 l. fall. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento e la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo.
La Corte territoriale ha rilevato che: (i) risultava inammissibile la sollevata eccezione di incompetenza territoriale secondo la quale il centro degli interessi e RAGIONE_SOCIALE attività della RAGIONE_SOCIALE si sarebbe trovato a Siracusa nella cui provincia risiederebbe anche il liquidatore; (ii) in primo luogo l’individuazione di una sede effettiva della RAGIONE_SOCIALE in Siracusa strideva con lo spostamento infrannuale ex art. 9, secondo comma, l. fall., della sede della RAGIONE_SOCIALE, già con sede in Roma, in Martina Franca; (iii) di tale eccezione non vi era, poi, traccia nella memoria difensiva depositata dalla RAGIONE_SOCIALE in sede prefallimentare né risultava essere stata comunque sollevata dinanzi al Tribunale, con la conseguente inammissibilità del rilievo di tale eccezione nel giudizio di reclamo, secondo quanto anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame; (iv) non risultavano neanche fondate le doglianze proposte in ordine all ‘ inesistenza dello stato di insolvenza, in ragione RAGIONE_SOCIALE contestazioni dei crediti tributari, in quanto: (a) in caso di contestazione del credito vantato dalla parte istante il fallimento, il Tribunale e la Corte di appello devono procedere all’accertamento, sia pure incidentale, dello stesso; (b) la RAGIONE_SOCIALE reclamante aveva infatti ammesso le plurime iniziative da parte degli Uffici competenti di recupero RAGIONE_SOCIALE somme di cui alle cartelle esattoriali indicate nella nota della Guardia di Finanza del 5 marzo
2018, mentre aveva prodotto in sede di giudizio documentazione del tutto insufficiente a dimostrare l ‘ inesistenza del credito; (c) peraltro il decreto presidenziale di sospensione inaudita altera parte del Presidente della commissione Tributaria di Siracusa risultava revocato dalla Commissione Tributaria con la sentenza dichiarativa della sua incompetenza, come da documentazione in atti, con la conseguenza che mancava, al contrario di quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE reclamante, qualsiasi pronunciamento positivo, sia pure sommario, sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente da parte del giudice tributario; (d) del tutto insufficienti, inoltre, a dimostrare i presupposti per la rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle erano, poi, la produzione della sola istanza del liquidatore e della relazione della dottAVV_NOTAIO COGNOME la quale aveva, comunque, attestato che, all’esito della definizione agevolata, sarebbe residuato, comunque, un credito erariale di euro 190.000 che, secondo quanto accertato dal curatore, sarebbe comunque di importo superiore all’attivo accertato; (e) dal verbale dello stato passivo prodotto in giudizio dalla curatela era anche emerso che la RAGIONE_SOCIALE reclamante aveva provveduto ad impugnare innanzi alle Commissioni tributarie di Siracusa e Taranto crediti dell’ Erario maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, per i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto domanda di ammissione per circa 1.500.000; (f) tali crediti, ancorché ammessi in buona parte con riserva, superavano comunque di tal misura l’attivo della RAGIONE_SOCIALE che, pur a voler ritenere in parte fondate le ragioni addotte dinanzi al giudice tributario, avevano determinato comunque uno squilibrio tra attivo e passivo di liquidazione, che integrava senz’altro il requisito di cui all’art. 5 l. fall.
La sentenza, pubblicata il 2.12.2019, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione si è opposta con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 1 comma, cod. proc. civ. e 112 e 99, medesimo codice di rito, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente infondata l’eccezione di difetto competenza, ai sensi dell’art. 9 l. fall.
1.1 La doglianza è inammissibile per due ordini di motivi concorrenti.
1.1.1 Sarebbe infatti palese -secondo la ricorrente -l’omessa motivazione e la violazione del principio tra chiesto e pronunciato allorquando la Corte di appello aveva sottolineato l’assenza della proposizione d i uno specifico motivo sul punto nel corso del giudizio prefallimentare di primo grado. Osserva, invero, la ricorrente che proprio nella memoria del 31.01.2018, autorizzata dal Tribunale fallimentare, aveva sollevato ed illustrato la citata eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siracusa, non essendo dunque maturata alcuna decadenza o preclusione nel rilievo della detta eccezione ed essendo la stessa stata presentata proprio in una memoria processualmente autorizzata dal Tribunale.
1.1.2 Le doglianze sono in primo luogo inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di dichiarazione di fallimento, l’incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALE parti, sicché l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado (cfr.: Sez. 1, Sentenza n. 20661 del 31/07/2019; Cass. n. 26771/2016; Cass. 23393/2016; Cass. n. 5257/2012).
Ciò posto, risulta non controverso che la RAGIONE_SOCIALE non avesse sollevato detta eccezione durante la prima udienza di trattazione, posto che risulta nello stesso motivo di ricorso qui in esame che l ‘ eccezione fosse stata sollevata solo nelle note autorizzate del 31.01.2018, e dunque non già nella
memoria di costituzione in giudizio e neanche nella prima udienza di trattazione prefallimentare.
Ne consegue che la diversa tesi perorata dalla ricorrente circa la tempestività del rilievo della incompetenza territoriale si scontra con la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, nei cui confronti la parte ricorrente neanche solleva obiezioni per un possibile superamento dei sopra ricordati principi regolatori della materia.
1.1.2 Ma, d’altra parte, le censure sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente risultano altresì inammissibili perché non censurano, se non genericamente, l’altra ratio decidendi posta a sostegno del rigetto della doglianza sollevata sul punto in sede di reclamo, e cioè la infondatezza comunque nel merito della predetta eccezione.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., degli artt. 161, 1 comma, nonché degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., e dell’art. 5 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe non correttamente apprezzato il requisito dell’insolvenza.
2.1 Sostiene la RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe stata resa in violazione degli artt. 5 l. fall. e dell’art. 1, comma 548 della l. n. 228/2012, perché l’intimazione di pagamento per euro 623.154,16 , emessa nei suoi confronti per euro 623.154,16, risultava essere stata oggetto di istanza di sospensione e contestazione stragiudiziale ex l. n. 228/2012, in relazione alla quale se l’RAGIONE_SOCIALE , peraltro, non avesse risposto entro 220 giorni si sarebbe determinato l’annullamento de plano del l’integrale atto di intimazione. Si evidenzia ancora che, essendosi poi effettivamente verificata tale evenienza, la complessiva sua debitoria sarebbe dovuta essere abbattuta per la relativa somma di euro 623.154,16. La Corte di appello sarebbe altresì incorsa -aggiunge la ricorrente -anche nel vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perché avrebbe omesso di pronunciarsi ed argomentare anche sulla questione che era stata devoluta in sede di reclamo ex art. 18 l, fall.
2.2 Il motivo così articolato è inammissibile perché solo genericamente formulato e in quanto rivolto a sollecitare questa Corte di legittimità ad una nuova rivisitazione della quaestio facti , tramite la rilettura degli istruttori.
In realtà, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge ( sub specie degli indici normativi sopra ricordati in rubrica) ed il vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., pretenderebbe una rivisitazione nel merito della decisione adottata dalla Corte territoriale, in ordine all’apprezzamento della sussistenza o meno del requisito dell’insolvenza, proponendo pertanto censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). E ciò, peraltro, con deduzioni difensive che peccano anche per difetto di autosufficienza, non essendo stato chiarito, in termini puntuali, come e dove la questione dell’abbattimento del credito erariale per euro 623.154,16 fosse stata introdotta nel dibattito processuale, anche solo nella fase di reclamo ex art. 18 l. fall.
Con il terzo motivo si propone il vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., degli artt. 161, 1 comma, nonché degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., e dell’art. 5 l. fall., sempre sul rilievo che i giudici del merito non avrebbero correttamente apprezzato il requisito dell’insolvenza.
3.1 Le doglianze sono del tutto irricevibili in quanto rivolte alla motivazione della sentenza di primo grado e non già a quella qui impugnata con ricorso per cassazione.
Il quarto mezzo denuncia invece violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 161, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., e dell’art. 5 l. fall., in relazione all’art. 360, 3 comma, n.n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost., sempre in riferimento al profilo dell’accertamento dello stato di insolvenza.
4.1 Evidenzia la ricorrente che, a corredo del supposto credito erariale, era stato allegato dalla Procura della Repubblica un mero elenco RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, riproducente solo fotocopie degli atti impositivi di natura tributaria, e che pertanto la Corte di appello avrebbe giudicato il suo stato di insolvenza sulla base di documentazione inidonea dal punto di vista probatorio a dimostrare l’esistenza del predetto credito tributario.
4.1 La doglianza è inammissibile perché espressa in difetto di autosufficienza, posto che, in assenza di una precisa indicazione del momento processuale ove la questione era stata introdotta nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, la stessa deve ritenersi nuova, e cioè introdotta per la prima volta in questo giudizio di legittimità.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27.3.2024