Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29015 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27347/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in GENZANO DI ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17857/2024 depositata il 22/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Sig. COGNOME NOME aveva proposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo emesso il 24.11.2023, con il quale il Tribunale di Roma – su ricorso di BCC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. che agiva quale cessionaria del credito per il tramite della propria mandataria – ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori, il pagamento della somma di Euro 1.404.344,74, oltre gli interessi e spese, quale saldo passivo del contratto di apertura di credito per sconto fatture, chiedendo, per quel che qui interessa, di «… revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso da tribunale incompetente per materia …; … revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso da tribunale incompetente per territorio…» .
1.1.- In particolare, nel proporre opposizione, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Velletri sulla base della clausola pattizia di cui all’art. 10 dell’allegato «A» del contratto costitutivo del rapporto cui era riferibile la garanzia prestata (che recita « Art.10. Foro convenzionale. Per ogni controversia sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la sede della banca ») che deduceva contenere una deroga pattizia alla competenza individuante un foro esclusivo (« Si eccepisce ancora preliminarmente che le parti nella stipula del contratto di apertura di credito stabilivano la competenza territoriale esclusiva all’art.10 dell’allegato ‘A’ del rogito n.7718 Rep, n.5318 Racc. »). L’opposta BCC replicava che la clausola non le era opponibile in quanto mera cessionaria del credito e non del contratto.
Il Tribunale con Sentenza del 22.11.2024 ha declinato la
competenza in favore del Tribunale di Velletri e revocato il decreto ingiuntivo ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente giacché il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo, cosicché l’azione promossa nei confronti del fideiussore resta soggetta alla clausola derogativa della competenza territoriale, atteso lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale (citando sul punto Cass. n. 4757/2005) e tenuto conto del fatto che il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all’originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti (citando sul punto Cass. n. 1499/1995).
2.- La ricorrente BCC ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza assumendo che il giudice avesse errato nel declinare la competenza per territorio perché:
(i) la clausola di deroga negoziale alla competenza non attribuiva al foro indicato competenza esclusiva, onde il foro indicato (la sede della banca originaria contraente, ovvero Banca Di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo) si aggiungeva e non si sostituiva a quelli concorrenti previsti dal codice di rito;
(ii) il Tribunale di Roma era competente perché il debitore principale, ovvero la RAGIONE_SOCIALE, titolare del contratto di conto corrente sul quale erano riversate le operazioni di sconto fatture (come da contratto di apertura di credito garantito da ipoteca concessa da RAGIONE_SOCIALE), aveva sede in Roma;
(iii) l’eccezione sollevata dall’opponente al decreto ingiuntivo che non aveva contestato i criteri di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. non era completa stante il cumulo soggettivo e, dunque, la possibilità di derogare il foro convenzionale.
Perciò la BCC aveva individuato come foro competente quello del
debitore principale la cui sede sociale è in Roma, giacché, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di legittimità, l’attore ha ampia libertà di rivolgersi a qualsiasi Tribunale tra quelli alternativamente concorrenti, perché la disciplina legale (di cui all’art. 33 c.p.c.) è prevalente su quella pattizia, anche quando quest’ultima abbia attribuito al foro convenzionale la competenza esclusiva a dirimere le controversie ex art. 29 c.p.c.
2.- Con la memoria difensiva depositata, il sig. NOME COGNOME ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni fatte valere dalla banca con il presente regolamento stante l’opponibilità alla banca cessionaria della clausola con cui era stata stabilita la competenza – a suo dire – esclusiva del Tribunale di Velletri che la controparte non avrebbe contestato e sulla base della quale il giudice aveva declinato la competenza. Nella successiva memoria autorizzata ha aggiunto di aver preliminarmente opposto l’incompetenza per materia del Tribunale adito in quanto il creditore aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro la società fallita dal 2019, laddove detto credito avrebbe dovuto accertarsi in sede concorsuale da parte del Tribunale fallimentare, per cui la domanda inammissibile non avrebbe potuto essere legittimamente considerata connessa ed idonea a spostare la competenza del giudizio dal Foro di Velletri a quello di Roma, con un uso distorto delle norme sulla connessione tra i giudizi, ai fini dello spostamento della competenza del giudice prestabilito per legge.
3.- Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni chiedendo alla Corte di accogliere il regolamento, dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Roma , dovendosi ritenere -previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità delle ragioni di ricorso in mancanza di preclusione per decadenza della parte e di un effetto di giudicato sull’interpretazione della clausola derogatoria – che, a fronte del fatto che la ricorrente aveva
avanzato domanda nei confronti sia del debitore principale sia del garante, la sussistenza dei presupposti di connessione tra le domande, consentiva alla creditrice BBC di convenire una delle parti davanti al giudice competente ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. per la causa proposta contro l’altra, a discapito di altri diversi criteri di collegamento della competenza per territorio derogabili; perciò l’eccezione di incompetenza formulata dal garante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo doveva ritenersi inammissibile in quanto fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo ma non estesa anche ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto espressamente richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione, criterio di competenza comunque derogatorio della competenza convenzionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza formulata da parte resistente, che si fonda:
sulla genericità del primo motivo del ricorso per violazione dell’art. 29 c.p.c. perché la ricorrente non prenderebbe posizione « in ordine alla riferibilità del vizio ad una violazione di legge, piuttosto che ad un omesso esame di un punto controverso », e sull’art. 360 bis c.p.c., avendo il Tribunale di Roma deciso la controversia in modo conforme a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità;
sul fatto che controparte sarebbe decaduta dall’eccezione relativa all’interpretazione della clausola pattizia derogatoria della competenza per territorio come recante un’indicazione del foro prescelto in via non esclusiva, eccezione che sarebbe preclusa in questa sede poiché mai prima formulata nel procedimento innanzi al Tribunale, giacché, nel costituirsi in giudizio innanzi al giudice del merito, la BCC non aveva contestato l’interpretazione della clausola
derogatoria della competenza come individuante un foro esclusivo, limitandosi ad eccepire l’inopponibilità della clausola stessa per essere mera cessionaria del credito e non del contratto, ed era, perciò, decaduta dalla facoltà di contestare l’interpretazione della clausola contrattuale derogatrice della competenza per territorio, accolta dal giudice sul presupposto che la stessa fosse incontestata;
sul fatto che la completezza dell’eccezione di incompetenza rispetto ai fori alternativi sarebbe assorbita dalla esclusività della competenza pattuita, ed, inoltre, non essendo stata oggetto di trattazione nella motivazione della sentenza impugnata, sarebbe nuova.
1.1- La prima censura è infondata poiché il motivo indicato nell’istanza di regolamento necessario di competenza contiene la chiara e sintetica esposizione dei motivi per cui si chiede il regolamento con riferimento alla norma processuale asseritamente violata dal Tribunale, citando a sostegno di tale interpretazione un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui la competenza territoriale convenzionale è esclusiva solo quando le parti abbiano espressamente conferito tale carattere alla norma derogatoria, per cui, in assenza di tale specifica qualificazione il foro indicato si aggiunge e -non si sostituisce -a quelli concorrenti previsti dal codice di rito.
1.2.- La seconda censura, laddove invoca una incontestata interpretazione della clausola derogatoria pattizia come prevedente un foro esclusivo pur in assenza della specifica indicazione prevista dall’art. 29 comma c.p.c. e la decadenza del ricorrente dalla relativa eccezione, è anch’essa infondata – poiché la contestazione dei fatti costitutivi dell’eccezione di incompetenza territoriale (nella specie formulata con espressa allegazione dell’esclusività del foro pattuito) è una mera difesa non un’eccezione soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c., potendo il giudice stesso
rilevarne d’ufficio l’infondatezza ex lege stante il tenore del secondo comma dell’art. 29 c.p.c.
1.3- Infondata è, infine, la terza ragione di inammissibilità del motivo sia perché, per quanto precede, la questione della completezza dell’eccezione di incompetenza rispetto ai fori alternativi non è questione «assorbita» dalla pretesa pacifica esclusività del foro convenzionale, sia perché non è preclusa dal fatto che non sia stata oggetto di trattazione nella motivazione della sentenza impugnata, e quindi «nuova» giacché come affermato da questa Corte con giurisprudenza consolidata cui il Collegio aderisce, « l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Suprema Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza » (da ultimo: Cass. n. 28490/2017 conforme a Cass. n. 21422/2016; in precedenza, tra molte, già Cass. n. 2591/2006).
2.- Venendo al merito del ricorso per regolamento di competenza esso risulta fondato.
Nella specie la BBC ha convenuto con ricorso monitorio la società debitrice principale e il fideiussore avanti al Tribunale di Roma per il pagamento dello scoperto del conto anticipi in quanto ivi aveva sede la società debitrice principale, con la quale la banca originaria creditrice – nel contratto di apertura di credito per sconto fattureaveva convenuto che « Per ogni controversia sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la sede della banca ».
2.1- Ciò posto va rilevato, anzitutto, che la deroga negoziale alla competenza contenuta nella clausola contrattuale sopra richiamata non attribuisce al giudice del foro designato competenza territoriale esclusiva rispetto agli altri fori alternativi previsti per le obbligazioni, giacché, come afferma con orientamento consolidato la giurisprudenza di questa Corte, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (pe r tutte v. Cass. n. 21362/2020; Cass. n. 1838/2018).
2.2Con la conseguenza che, intendendo eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso, il garante era onerato di contestare tutti i criteri di collegamento che nella fattispecie venivano in rilievo, di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., giacché -come afferma copiosa giurisprudenza di questa corte a partire da Cass. n. 159/1990 (v. Cass. n. 6882/1996, n. 11212/1996, n. 8768/1998 n. 8316/1998; n. 12323/1998, e più di recente Cass.n.14540/2017) l’accordo derogativo della competenza per territorio introduce una «competenza derogata» e non una «competenza inderogabile», con la conseguenza che trovano applicazione le modifiche legali della competenza per ragioni di connessione previste dagli artt. 31-36 c.p.c. e dagli artt. 39 e 40 c.p.c.
2.3Pertanto, l’opponente, quale fideiussore, ben poteva essere convenuto avanti al giudice individuato competente per la causa sul rapporto principale (quello del foro della sede della società ex art. 19 c.p.c.) stante il nesso di accessorietà che lega il rapporto derivante dalla fideiussione a quello da cui deriva l’obbligazione principale garantita, come stabilisce l’art. 31 c.p.c., in ragione «dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che,
in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico » (v. tra le tante Cass. n. 8576/2014, Cass. n. 21362/2020)
Inoltre, poiché nella fattispecie si verte in un caso di cumulo soggettivo da lato passivo del rapporto (art. 33 cod. proc. civ.) giacché l’ingiunzione era stata richiesta, oltre che nei confronti della società debitrice principale, nei confronti di due fideiussori (uno solo dei quali ha, poi, proposto opposizione) l’attore aveva la possibilità di incardinare la causa anche di fronte al giudice del luogo di residenza o domicilio dell’altro convenuto sostanziale, in ragione del principio di connessione per cui le cause promosse contro più persone e connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale che sia stata pattuita con un altro convenuto (cfr. Cass. n. 159/1990; cit. e innumerevoli altre tra cui più recenti Cass. n. 14540/2017, 33150/2018): invero in detti casi viene in questione l’esigenza di favorire colui che agisce in giudizio in relazione a distinti rapporti giuridici connessi per l’oggetto o per il titolo e per i quali si impone una trattazione unitaria onde evitare il pericolo di giudicati contrastanti, esigenza cui provvede la norma dell’art. 33 c.p.c. che consente la unificazione presso il foro generale di uno dei convenuti dei diversi criteri di collegamento previsti dai fori generali e dal foro convenzionale esclusivo ex artt. 28 e 29 comma 2 c.p.c., altrimenti applicabili ai distinti rapporti.
2.4- Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile l’eccezione di incompetenza nella specie fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, poiché non solo la convenzione non prevedeva alcuna esclusività del foro individuato, ma con l’eccezione non risulta contestato il foro individuato dal creditore alla luce di tutti i criteri di competenza territoriale astrattamente
applicabile alla controversia. Invero come lo stesso resistente sig. COGNOME afferma nella memoria da ultimo depositata, nell’atto di citazione in opposizione aveva sollevato l’eccezione « rispetto all’accertamento della pretesa obbligazione garantita…’ (pag.3, punto 3, dell’atto di citazione); ‘…in quanto la sede della ‘Banca’, sia al tempo della stipula, sia attualmente, è in Genzano di Roma, il Tribunale esclusivamente competente territorialmente nei riguardi del Sig. COGNOME, odierno comparente, è quello di Velletri. Inoltre l’obbligazione è palesemente sorta in territorio del circondario giudiziario di Velletri, nello stesso territorio il COGNOME è residente e domiciliato, infine le somme pretese dalla Banca (infondatamente) dovrebbero essere pagate presso la sede della stessa.’ (pag.3, punto 5, dell’atto di citazione) », quindi non aveva considerato né il criterio di collegamento della sede della società debitrice principale ex art. 19 c.p.c. che consentiva di individuare la competenza dell’adito Tribunale di Roma (e ciò sull’infondato assunto dell’inammissibilità della domanda rivolta verso la società dichiarata fallita che come tale non avrebbe potuto essere considerata fondare la connessione e spostare la competenza del giudizio dal Foro di Velletri a quello di Roma) né il foro del luogo di residenza o domicilio dell’altro condebitore convenuto sostanziale e non opponente ex art. 33 c.p.c.
2.5 Peraltro merita aggiungere per chiarezza -anche in considerazione del contraddittorio in atti sul punto -che anche laddove il foro previsto dalle parti del contratto sia esclusivo (escludente, cioè, la possibilità di adire il giudice di altri fori) il debitore ingiunto che non sia parte del contratto cui inerisce la clausola derogatoria e non l’abbia altrimenti sottoscritta o accettata, nell’eccepire l’incompetenza del diverso giudice adito dall’attore ha l’onere di contestarne la competenza secondo tutti i criteri alternativi compreso quello del cumulo soggettivo di cui all’art. 33 c.p.c. (v. Cass. n. 576/2013, confermata tra le tante da
Cass. n. 20310/2016; Cass. n. 33150/2018; Cass. n. 26910/2020).
Né contrasta con questo principio quanto affermato da Cass. n.14540/2017 -citata dal resistente -per cui « Il convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l’onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell’altro convenuto in base ai criteri richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione », poiché, nella fattispecie relativa a detto arresto menzionato, la clausola di deroga, riguardava tutti i convenuti (invero tanto il debitore principale che i fideiussori avevano sottoscritto l’accordo derogatorio con attribuzione di competenza territoriale esclusiva al giudice designato) per cui non occorreva la contestazione aggiuntiva, di cui al principio sopra affermato, non vertendosi « in tema di facoltà di scelta per l’attore del criterio di radicamento della competenza territoriale tra più possibili fori alternativi o concorrenti individuati rispetto a ciascuno dei convenuti: nella specie infatti nessuna delle parti -banca e fidejussori- è estranea all’accordo derogatorio della competenza territoriale.» ( v. Cass. n.14540/2017 cit.). In altre parole, secondo detto arresto, la situazione di colui che agisce in giudizio nei confronti di una pluralità di soggetti titolari dal lato passivo di distinte cause connesse oggettivamente, alcuni soltanto dei quali hanno stipulato con l’attore un accordo derogatorio della competenza territoriale, è diversa da quella di chi agisce in giudizio ex art. 103 c.p.c. nei confronti di una pluralità di soggetti i quali tutti hanno sottoscritto con l’attore l’accordo derogatorio della competenza territoriale con indicazione di competenza esclusiva. Nel primo caso, infatti, l’attore è libero di scegliere il criterio di collegamento in relazione tanto al Giudice indicato nell’accordo derogatorio, quanto ai fori eleggibili nei confronti degli altri convenuti rimasti estranei a tale accordo, con la limitazione che, in
caso di contestazione da parte di questi ultimi del criterio ex art. 28 c.p.c., non può operare nei loro confronti alcuna modifica della competenza, neppure in caso di litisconsorzio necessario passivo. Nel secondo caso la libertà di scelta dell’attore rimane “ab origine” preclusa in conseguenza della manifestazione di volontà stragiudiziale espressa dallo stesso attore: « il radicamento del processo avanti ad un Ufficio giudiziario individuato con un criterio di collegamento diverso (nella specie il “forum rei” riferito ad uno dei condebitori ingiunti) da quello “esclusivo” indicato nell’accordo derogatorio stipulato da tutte le parti, comporta, infatti, una violazione di diritto sostanziale, ancora prima che processuale, integrando inadempimento dell’obbligo assunto dal creditore monitorio con la sottoscrizione della clausola contrattuale. La stipula della clausola di indicazione esclusiva della competenza in deroga ai criteri legali della competenza territoriale (derogabile) “autolimita” la parte che intende agire in giudizio nei confronti di tutte le altre parti che hanno aderito all’accordo, non essendo consentito all’attore di avvalersi di criteri di collegamento alternativi » (cfr. in motivazione ord. n.14540/2017 cit.).
Perciò, secondo lo stesso arresto, la modifica ex art. 33 c.p.c. rispetto alla competenza «esclusiva» indicata nella clausola di deroga prevale soltanto in quanto la individuazione della competenza da parte dell’attore, in base al foro generale ex art. 18 c.p.c., si riferisca ad un convenuto estraneo all’accordo contrattuale derogatorio e non comporti quindi violazione dell’obbligo «ex contractu».
In conclusione in conformità del parere del Procuratore Generale il ricorso va accolto per inammissibilità dell’eccezione di incompetenza fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, non sia estesa a tutti i criteri di competenza astrattamente applicabili alla controversia. Va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma avanti il quale il giudizio dovrà essere
riassunto nel termine di legge; le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.
Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma; spese rimesse al merito.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME