Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4998 – 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliata in Piacenza, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
per il regolamento necessario di competenza richiesto avverso la sentenza n. 10/2023 del TRIBUNALE DI PIACENZA, pubblicata il 16/1/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Per la migliore comprensione dei fatti di causa, deve premettersi che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la terza RAGIONE_SOCIALE avevano concluso, in data 29/7/2016, un contratto di affitto di azienda con cui, secondo il modello del rent to buy , RAGIONE_SOCIALE aveva concesso in locazione a RAGIONE_SOCIALE, con opzione di futura vendita, il proprio ramo d’azienda costituito, secondo quanto previsto dall’art. 2 del citato contratto, dal «complesso dei beni organizzati per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione, assistenza e commercializzazione derivante dalla titolarità e piena proprietà dei software e brevetti denominati ‘DIBE, DIBE ENTERPRISE, ERWIN, SHARD, ERWINBI’ ».
Collegato al contratto di affitto del ramo di azienda e ivi confluito, come allegato L, le parti avevano altresì sottoscritto un contratto di locazione di servizi relativi all’utilizzo dei software , della connettività internet, dei supporti ticketing , smart working e web application funzionali alla gestione da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE del ramo d’azienda concesso in locazione ; avevano altresì regolato i rapporti relativi a un «pacchetto» di clienti RAGIONE_SOCIALE già fruitori dei suoi servizi.
All’art. 2.1. del contratto, RAGIONE_SOCIALE si era espressamente riservata la facoltà di nominare come conduttrice ed eventuale futura acquirente dell’azienda una RAGIONE_SOCIALE diversa che avrebbe dovuto
rispondere a determinati requisiti; aveva, quindi, a tal fine, costituito E-Win, di cui era socia al 99%, effettuando la dichiarazione di nomina a suo favore.
All’art. 16.3 era stato, quindi, espressamente previsto che «per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto di affitto di ramo d’azienda o di quello eventuale di cessione del ramo d’azienda sarà competente in via esclusiva il foro di Padova».
1.2. RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Giudice del Tribunale di Piacenza il decreto ingiuntivo n.889/17, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per la somma di Euro 94.840,60, a titolo di pagamento di sette fatture relative, in particolare, al corrispettivo di attività di implementazione di un software denominato ERWIN , richiesta alla ricorrente da RAGIONE_SOCIALE in favore di una terza RAGIONE_SOCIALE sua cliente, RAGIONE_SOCIALE, (fattura n. 143 del 31.12.2016) e il correlato corrispettivo per la prestazione di Runtime di Sistema ERWIN Rel.7 Pacchetto n.15 utenti – Porting programmi personalizzati Release 7 – Attività di aggiornamento presso il cliente pure resa in favore di RAGIONE_SOCIALE (fattura n. 390 del 31.05.201), nonché gli indennizzi per attività tecnica, di aggiornamento, di assistenza software RAGIONE_SOCIALE annuale, rese in favore di altri clienti già RAGIONE_SOCIALE e, infine, del canone mensile per il software Erwin (licenza d’uso + assistenza) utilizzato in proprio da RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Il Giudice del Tribunale di Piacenza, adito in opposizione, ha stabilito innanzitutto che, dei sette crediti azionati in monitorio da RAGIONE_SOCIALE, fondati su altrettante fatture, cinque attenevano all’esecuzione – o comunque alla lamentata inosservanza in sede esecutiva – delle previsioni contenute nel contratto di affitto di azienda del 29/7/2016 e in particolare a quanto ivi stabilito ai punti 4.1. e 2.2. (la richiamata cessione dei rapporti intercorrenti con un «pacchetto» di clienti che avevano già pagato a RAGIONE_SOCIALE le prestazioni di assistenza).
Ha, in conseguenza, ritenuto che la competenza a conoscere di questi crediti sia stata devoluta dalle stesse parti, quale foro convenzionale esclusivo, al Tribunale di Padova, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 cod. proc. civ..
Ha, poi, precisato che i due crediti portati dalle fatture n. 143 del 31.12.2016 e n. 390 del 31.05.2017, come su riportati in dettaglio, nella prospettazione di E-win sono invece relativi al compenso dovuto per prestazioni eseguite in forza di una diversa commissione d’ordine e, come tali, singolarmente considerati, devoluti alla sua competenza ex artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ.; ha aggiunto però che la competenza del foro convenzionale del Tribunale di Padova per tutta la domanda consegue comunq ue all’ «evidente connessione oggettiva» tra questi crediti e gli ulteriori concernenti l’esecuzione del contratto di affitto del ramo d’azienda.
In accoglimento dell’eccezione di RAGIONE_SOCIALE, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente il foro convenzionale per tutti crediti ingiunti e declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Padova.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza per due motivi, illustrati da memorie; NOME ha presentato memoria ex art. 47 cod. proc. civ. e successivo scritto difensivo; il P.G. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ. per avere il Tribunale respinto la sua eccezione di inammissibilità del l’eccezione di incompetenza per territorio, con conseguente radicamento della competenza: l’opponente, infatti, avrebbe contraddittoriamente contestato prima il merito e poi l’incompetenza e, in ogni caso, non avrebbe contestato la sussistenza di ciascun criterio in riferimento alla pluralità di titoli da cui derivano le
obbligazioni dedotte in giudizio, evincibili dal ricorso per decreto ingiuntivo.
1.2. Con il secondo motivo, RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la violazione degli artt. 29, 33, 38 e 40 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Piacenza applicato il foro convenzionale invece di individuare il giudice competente ex artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., anche per i crediti che derivavano da uno specifico contratto menzionato nelle fatture n. 143/2016 e n. 390/2017, sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE per accettazione, in cui non era prevista alcuna deroga alla competenza del Tribunale di Piacenza, così violando la regola del l’attrazione per connessione come stabilita dall’art. 33 cod. proc. civ..
2. Il secondo motivo è fondato.
Il Tribunale di Piacenza ha stabilito che, secondo la prospettazione della RAGIONE_SOCIALE ricorrente in monitorio, due tra i sette crediti pretesi, quelli portati dalle fatture n. 143/2016 e n. 390/2017, non trovano titolo nel contratto di affitto di ramo d’azienda in cui è stata inserita la clausola in deroga della competenza, ma nel diverso contratto di fornitura del servizio di assistenza e di implementazioni del software Erwin chiesto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del suo cliente RAGIONE_SOCIALE.
Ciò precisato, il Tribunale ha comunque ravvisato una connessione oggettiva tra le domande relative a questi due crediti e le restanti pretese, «presentano in fatto uno stretto legame con le ulteriori questioni prospettate in causa che, come detto concernono l’esecuzione del contratto di affitto del ramo d’azienda » e ha declinato la sua competenza su tutta la domanda in conseguenza di questa connessione.
Sul punto, tuttavia, deve considerarsi, in diritto, che il foro stabilito dalle parti, in quanto pattizio e non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata ma non già inderogabile sicché, seppure pattuito come esclusivo (art. 29 cod. proc. civ.), non impedisce, al pari di ogni
altro criterio determinativo della competenza, le modificazioni per ragioni di connessione.
Costituisce, quindi, principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto in senso formale o sostanziale (come nell’opposizione a decreto ingiuntivo) abbia , ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., l’onere di contestare, nella prima difesa utile (l’atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria – Sez. 6 – 3, n. 4779 del 23/02/2021), l’incompetenza per territorio del Giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione agli stessi, quale sia il Giudice che ritiene competente.
Verificatasi la decadenza dall’eccezione o risultata, comunque, inefficace la sua proposizione per violazione dei suindicati oneri, il Giudice non può rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione stessa, sicché la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. Sez. 6 – 3, n. 6380 del 14/03/2018, con richiami).
L’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile, anche d’ufficio, da questa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass. Sez. 6 – 3, n. 6380 /2018 cit., con richiami).
Ciò posto, nel suo atto di opposizione, la RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad eccepire che il Foro di Padova è stato scelto quale foro convenzionale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 cod. proc., mentre -come detto aveva l’onere di contestare la competenza del foro di Piacenza con riferimento anche a tali due crediti non trovanti titolo nel contratto di cessione di ramo d’azienda e per i quali, pertanto, non vi era stata pattuizione di un foro in deroga: in conseguenza di questa sua non rituale formulazione, l’eccezione di incompetenza avrebbe
dovuto essere considerata tamquam non esset , perché la contestazione non è stata estesa a tutti i criteri di competenza astrattamente applicabili alla controversia.
Dall’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza di RAGIONE_SOCIALE consegue, dunque, che la competenza su tutta la domanda resti radicata presso il Tribunale di Piacenza adito in monitorio, davanti al quale la controversia sarà riassunta nel termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ..
Il Giudice del merito statuirà sulle spese della presente procedura di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Piacenza, dinnanzi a cui rimette le parti, con onere di riassunzione della causa nel termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ; spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda