Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23754 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15979/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
– controricorrente –
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 8674/2023, depositata il 05/06/2024;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore, nella persona del dott. NOME COGNOME
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con Decreto Ingiuntivo n. 2452/2023 emesso in data 26.07.2023 il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE di pagare, in favore di RAGIONE_SOCIALE, la somma di €. 177.188,69 oltre agli interessi legali maturati sul capitale ed al rimborso delle spese legali della procedura monitoria.
Le somme richieste dalla RAGIONE_SOCIALE con il D.I. opposto, risultavano conseguenza dell’inadempimento da parte della società RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del contratto di subappalto esistente tra le parti.
La società opponente contestava, oltre alla carenza dei requisiti richiesti dagli artt. 633-634 cod. proc. civ. per l’emissione del D.I., anche l’incompetenza territoriale del giudice adito.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE osservava, nella comparsa di costituzione e risposta avverso il decreto ingiuntivo, che l’art. 10 del contratto di subappalto stipulato inter partes espressamente disponeva che: «Il foro competente a dirimere eventuali controversie derivanti dall’applicazione del contratto di subappalto è in via esclusiva quello di Napoli Nord».
Da tanto la società opposta faceva conseguire la competenza del Tribunale di Napoli Nord per avere le parti individuato, in virtù della clausola richiamata, detto foro quale foro esclusivo rispetto a quelli prefissati dal codice di rito. Del resto, precisa va l’opposta, l’art. 1341 cod. civ. esclude l’obbligo di specifica sottoscrizione della clausola in deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria quando non si tratti di contratti per adesione.
Il giudice dell’opposizione, con ordinanza 13588/2024, rigettava l’eccezione di incompetenza, ritenendola incompleta – alla luce della giurisprudenza di questa Corte – atteso che essa si era limitata a sostenere che la competenza sarebbe del Tribunale di Torino, perché
ivi ha sede la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza nulla contestare con riguardo all’ulteriore criterio di collegamento previsto dall’art. 19, primo comma, cod. proc. civ.
Osservava il giudice che ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al foro generale del convenuto, ai sensi della norma menzionata, la società deve provare sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva non solo che la propria sede principale si trovi altrove (Torino, nel caso di specie) ma anche che la stessa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizio ne territoriale di competenza del giudice adito (Cass. civ., sez. VI, 14.10.2011, n. 21253). Basta contestare di non avere sede o rappresentanza legale, non è questione di prova negativa
4. La suddetta ordinanza viene qui impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE mediante istanza di ricorso per regolamento facoltativo di competenza ex art. 43, comma 3, cod. proc. civ., censurando la pronuncia con due motivi e illustrandolo con memoria.
Si costituisce RAGIONE_SOCIALE depositando ritualmente memoria ex art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
Il Sostituto Procuratore -premessa l’ammissibilità del regolamento di competenza , stante il carattere decisorio dell’ordinanza impugnata -si è espresso per il rigetto del ricorso , atteso che l’eccezione di incompetenza risulta essere stata formulata in modo incompleto, non avendo la ricorrente dedotto l’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall’opposto, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ opportuno premettere che, diversamente da quanto eccepito in memoria da RAGIONE_SOCIALE (v. p. 2) e condividendo quanto affermato dal P.M., il presente ricorso per regolamento di incompetenza è ammissibile, atteso che esso è rivolto nei confronti di un provvedimento emesso dal giudice dell’opposizione qualificabile -in funzione della relativa impugnazione mediante lo strumento di cui all’art. 42 cod. proc. civ. -come decisorio, in quanto, dopo aver dichiarato come non proposta l’eccezione di parte opponente, ha radicato la sua competenza procedendo alla valutazione dei requisiti richiesti dagli artt. 633, 634 cod. proc. civ. ai fini della declaratoria di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso.
Questa Corte ha avuto occasione di precisare che: «Il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata – anche solo implicitamente – definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per ‘ decisione di merito ‘ si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l’esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l’esito definitivo della controversia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21530 del 07/10/2020, Rv. 659374 – 02).
Nel caso che ci occupa, come anticipato, il Tribunale di Napoli Nord non ha risolto incidentalmente l’esito della controversia, bensì ha decretato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dopo essersi pronunciato in senso positivo sulla sua competenza.
Tanto premesso, si può ora procedere all’esame dei motivi di ricorso.
2 . L’eccezione formulata da parte della deducente si basava, e si basa, sulla pretesa della controparte di vedere applicata alla fattispecie la clausola di cui al punto 10 del contratto sottoscritto fra le parti, che avrebbe imposto il Foro esclusivo di Napoli per ogni controversia insorta fra le stesse; clausola invocata dalla creditrice opposta come unica ragione di collegamento con il Foro campano.
Secondo l’odierna ricorrente, imporre alla opponente l’onere di fornire la prova negativa della insussistenza delle condizioni di cui al primo comma dell’art . 19 cod. proc. civ. non sembra coerente con i principi generali in tema di onere della prova, posto che: l’inesistenza di qualsiasi sede secondaria della Tre Elle, o di rappresentante abilitato a stare in giudizio, deve ritenersi provata ai sensi dell’art . 115, comma 1 cod. proc. civ., non avendo mai la creditrice formulato contestazione alcuna, espressamente o implicitamente, riguardo a detta presenza; oltre al fatto che tutta l’attività di corrispondenza fra le parti, sia pregiudiziale che giudiziale, ha sempre individuato nell’unica sede di Torino il domicilio della Tre Elle, ex art. 19 cod. proc. civ.
L’istanza di regolamento di competenza è infondata per le ragioni che seguono.
3.1. Occorre precisare che la questione della designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ai sensi degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ., riportata in ricorso
sebbene non esplicitamente argomentata, non è stata affrontata dal giudice nell’ordinanza impugnata.
Tuttavia, si rende opportuno precisare -ad integrazione della pronuncia impugnata -che tale questione era stata sollevata dall’odierna ricorrente nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo «per anticipare» l’eccezione di controparte effettivamente poi elevata da RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione e risposta avverso l’opposizione a decreto ingiuntivo – fondata sulla clausola contrattuale n. 10 del contratto di subappalto, che determinerebbe la competenza esclusiva del foro di Napoli Nord per volontà pattizia.
3.2. Quanto alla mancata «prova negativa» della insussistenza delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 19 cod. proc. civ., è orientamento consolidato di questa Corte che in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito ( ex multis : Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024, Rv. 672985 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018, Rv. 650350 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22510 del 04/11/2016, Rv. 642996 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014, Rv. 633625 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013, Rv. 625382 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008, Rv. 604741 – 01).
Né -è stato precisato: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008, Rv. 604741 -01 – l’onere di contestazione del foro della competenza territoriale, e segnatamente dei fori generali di cui all’art. 19, dipende dall’esservi stata un’allegazione dell’attore in proposito, come si desume agevolmente dalla circostanza che l’art. 163, comma 3, n. 2, cod. proc. civ. nemmeno esige che nel contenuto della citazione sia indicata la sede della persona giuridica o lo stabilimento cui allude l’art. 19.
Neanche l’essere stato notificato l’atto introduttivo nel luogo in cui la convenuta ha la sede rimanda al principio della non contestazione, essendo espressione della regola dell’art. 145 cod. proc. civ., che non può essere interpretato come ammissione che, nel circondario del Tribunale di Napoli, non vi fosse lo stabilimento cui allude l’art. 19; e, comunque, questo rilievo sarebbe pertinente ove la contestazione della sussistenza del foro in Napoli vi fosse stata, cioè agli effetti dell’eventuale prova sommaria della fondatezza od infondatezza dell’eccezione.
In definitiva, il Collegio dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord e rigetta il ricorso.
Le spese di questa fase del giudizio sono rimesse al giudice del merito.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord, e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza.
Spese al merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda