Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19753 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4642/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata all’indi rizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2568/2019 depositata il 20/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘acquirente RAGIONE_SOCIALE concordava con la venditrice RAGIONE_SOCIALE sulla proposta d’acquisto di un veicolo da lavoro per un prezzo di € 93.000. Le parti convenivano una permuta del valore di € 10.000 e un residuo di € 83.000 , con un anticipo del 15% e una caparra di € 5.000. L’acquirente versava solo la caparra. La venditrice non procedeva alla consegna del veicolo allegando il mancato pagamento dell’anticipo. L ‘acquirente conveniva dinanzi al Tribunale di Catania la venditrice per la risoluzione della proposta per inadempimento e la restituzione della caparra. La venditrice si costituiva tardivamente eccependo ex art. 1460 c.c. l’inadempimento dell’attrice, consistente nel mancato pagamento dell’anticipo. Il Tribunale di Catania dichiarava la risoluzione della proposta e condannava la venditrice alla restituzione della somma di € 5.000, ritenendo tardiva l’eccezione d’inadempimento. Su appello d ella venditrice, la Corte territoriale ha rilevato che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non introduce fatti nuovi ma si basa su un elemento contrattuale già agli atti, quindi non soggetto a preclusioni. La C orte d’appello ha quindi riformato la sentenza di primo grado, rigettando le domande proposte dall’acquirente , con ritenzione della caparra.
Ricorre in cassazione l’acquirente con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. e dell’art. 1460 c.c. L ‘acquirente sostiene che la corte d’appello ha erroneamente valutato la difesa della venditrice COGNOME come una mera difesa e non come un’eccezione in senso stretto, escludendo la decadenza per mancata tempestiva proposizione.
Il motivo è fondato.
La parte della sentenza censurata dal primo motivo è la seguente, p. 4: « Il fatto posto da RAGIONE_SOCIALE a fondamento della difesa giudicata inammissibile risulta già in atti fin dall’inizio della causa , emergendo dal contratto di compravendita stipulato tra le parti e l’allegazione di RAGIONE_SOCIALE non ha la funzione di introdurre un fatto nuovo nel processo ma di utilizzare un fatto che è già nel processo per fondarvi una difesa (negazione del proprio inadempimento opponendo l’eccezione dell’altrui inadempimento ex art. 1460 c.c.). Non appare superfluo aggiungere che se le allegazioni di fatti e le difese integranti eccezioni in senso stretto sono soggette alle preclusioni previste dal rito processuale civile, le mere difese (come quella in esame) non sono soggette ad alcuna preclusione e, dunque, bene poteva RAGIONE_SOCIALE proporla anche se tardivamente costituita (rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie)».
L’argomentazione della Corte è erronea.
L’eccezione di inadempimento non è una mera difesa ( cioè, non è una contestazione del fatto costitutivo – mancata consegna del bene -allegato dalla compratrice attrice a fondamento della domanda di risoluzione del contratto), bensì consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo (il mancato pagamento dell’anticipo da parte della compratrice ) e nell’esercizio del potere unilaterale della venditrice di attribuire rilevanza giuridica a quel fatto, nel senso di paralizzare la pretesa della compratrice. Essa è da ritenersi -in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre Cass 11728/2002) e la dottrina un’eccezione in senso stretto (o in senso proprio come anche si dice), rilevabile appunto solo ad istanza di parte (non rilevabile anche d’ufficio) .
Ha contribuito a tale qualificazione il profilo tradizionale dell’eccezione d’inadempimento quale eccezione dilatoria, intesa a consentire alla parte di sospendere temporaneamente l’esecuzione della propria
prestazione, se la controparte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la prestazione corrispettiva, nonché diretta a sollecitare l’adempimento d i quest’ultima , offrendo contemporaneamente alla parte una forma di autotutela. Si avverte che tale gestione provvisoria delle sorti del rapporto contrattuale debba essere riservata all’apprezzamento esclusivo dell a parte. Tale ragione giustificativa dell’essere quella d’inadempimento un’eccezione in senso stretto non è certo incrinata da un ‘evoluzi one giurisprudenziale che -data l’assenza di un’eccezione di risoluzione come figura di ordine generale nell’ordinamento italiano ha consentito al convenuto in un’azione di adempimento di eccepire l’inadempimento ex art. 1460 c.c. (invece che di proporre domanda riconvenzionale di risoluzione), come strumento funzionale ad ottenere uno scioglimento del contratto e non già solo una sospensione del rapporto contrattuale. Al contrario, l’essere l’eccezione d’inadempimento un succedaneo funzionale della domanda riconvenzionale di risoluzione conferma che il rilevare tale eccezione è da mantenere riservat o all’esercizio di un potere di parte.
Ne segue che l’eccezione d’inadempimento è soggetta alla decadenza disposta dall’art. 167 co. 2 c.p.c.: deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata dal convenuto ex art. 166 c.p.c. (versione vigente ratione temporis) almeno venti giorni prima della prima udienza. Pertanto, entro questo termine non solo il convenuto deve allegare il fatto, ma deve anche esercitare il potere di attribuirvi rilevanza giuridica, altrimenti l’eccezione non può dirsi proposta tempestivamente.
Nel caso di specie, la venditrice convenuta si è costituita tardivamente in giudizio (senza chiedere una rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c.) ed è quindi decaduta dal potere di sollevare ex art. 1460 c.c. l’eccezione d’inadempimento , mentre rimane fuori dal perimetro del tema su cui questa Corte è stata chiamata a
pronunciarsi lo statuire sulle sorti processuali di un’eccezione d’inadempimento che fosse stata già sollevata in via stragiudiziale.
La struttura dell’argomentazione resiste all e difese della controricorrente, che sono svolte come se si avesse a che fare con un’eccezione rilevabile anche d’ufficio . Ancora di più: si afferma che il fatto sarebbe stato «allegato» dall’attrice , per cui « non trattandosi di allegazione di un fatto nuovo, il suo utilizzo essere considerato come mera difesa proponibile nel corso di tutto il giudizio di primo grado » . In realtà, dal testo del contratto emerge solo la previsione dell’obbligo di pagare l’anticip o, spettava viceversa alla venditrice convenuta, ove costituitasi tempestivamente, allegare il fatto del mancato pagamento dell’antic ipo e farlo valere come eccezione d’inadempimento.
Il primo motivo è accolto.
Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso ( con il secondo si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte di appello valutato adeguatamente le prove offerte per dimostrare i tentativi di adempimento della compratrice; con il terzo si denunciava la violazione dell’art. 24 della Costituzione, sostenendo la lesione del diritto di difesa della compratrice; con il quarto si denunciava la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla condanna della compratrice al pagamento delle spese processuali).
– La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Se-