SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1309 2025 – N. R.G. 00001023 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025  PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME                                                                 Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME                                                                 Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME                                                                           Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n . NUMERO_DOCUMENTO vertente tra
(P.  Iva )  con  sede  in  Ancona,  INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore nato ad Ortona (CH)  il  DATA_NASCITA  (c.f.: ,  residente  in  Ancona,  INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f.: )  del  Foro di Ancona ed  elettivamente  domiciliata  presso  il  suo  studio  in  Jesi  (INDIRIZZO),  INDIRIZZO  (  pec: ;  P.  C.F. C.F. 
-parte appellante
e
con sede in Spello (PG), INDIRIZZO, C. F. e P. IVA , in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore, , elettivamente domiciliata in Perugia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, C.F. ( pec: fax NUMERO_TELEFONO) che la rappresenta e difende;  P.  C.F. 
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
 La  presente  motivazione,  depositata  con  modalità  telematica,  è  redatta  in  maniera  sintetica secondo quanto previsto dall’art. 132 cpc, dall’art. 118 disp. att. cpc e dall’ art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell’impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si  danno  per  conosciuti  i  fatti  di  causa  per  come  esposti  nel  provvedimento  gravato  e  come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2. Nell’esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd ‘ principio della ragione più liquida ‘ che ‘ (…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre ‘ (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/ 15, n° 1113/15).
Pertanto,  saranno  immediatamente  scrutinate  e  discusse  le  questioni  complessivamente  devolute con l’atto  di  appello che  attengono  alla  verifica  della  sussistenza  dei  presupposti  (in  fatto  ed  in diritto) per l’esercizio dell’eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata in primo grado dall’appellante e non esaminata come tale dal primo giudicante.
3.In punto di diritto la Cassazione ha chiarito quanto segue:
Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891 : ‘ In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione della inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento’ ;
Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20719 : ‘ Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione ‘ .
4.La  Corte  condivide  i  richiamati  principi  per  cui,  nell’ipotesi  in  cui  il  debitore  convenuto  per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento  ex  art.  1460  c.c.  saranno  invertiti  i  ruoli  delle  parti  in  lite,  poiché  il  debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Anche  nel  caso  in  cui  sia  dedotto  non  l’inadempimento  dell’obbligazione,  ma  il  suo  inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all’adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l’attore non ha adempiuto la propria obbligazione (” exceptio inademplenti contractus “), spetta a quest’ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 ed ulteriori già indicate).
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore l’onere di provare l’intero ed esatto adempimento.
5.Va ulteriormente chiarito che l’eccezione d’inadempimento è tesa a paralizzare un inadempimento di apprezzabile gravità. Tale ultima espressione non ha il significato tecnico ad esso riconducibile ma assurge a strumento di valutazione della correttezza della reazione nel contesto di un giudizio di proporzionalità.
Ed in effetti il vaglio giurisprudenziale va condotto secondo il criterio di buona fede fondato su tre elementi, quello cronologico, quello di causalità e quello di proporzionalità. Quest’ultimo va delimitato all’interno del perimetro dell’uso normale del diritto, contrapposto all’abuso del diritto in cui si sostanzia la violazione della buona fede. In altri termini buona fede e gravità dell’inadempimento sono criteri che convergono nel legittimare l’eccezione quando sia rimedio proporzionato e dunque necessario a tutelare uno degli interessi fondamentali sottesi alla conclusione del contratto.
6. Nella presente fattispecie l’appellante ha sollevato l’eccezione di inadempimento allegando la non conformità della etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati e venduti dall’appellata .
L’eccezione di inadempimento appare compiutamente allegata e circoscritta tanto che la parte ha fatto  anche  svolgere  due  apprezzabili  accertamenti  peritali  sulla  non  corretta  etichettatura  dei prodotti alimentari oggetto di contenzioso.
7. Occorre subito chiarire che, in forza dell’ art. 8 del Regolamento UE n. 1169/2011, il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto ( o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione . Detta previsione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo Regolamento che, nell’elenco delle informazioni obbligatorie, prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. La norma UE è poi richiamata e trasfusa nell’art. 2 del Decreto legislativo del 15/12/2017 – N. 231
8.Dunque nella presente fattispecie  unico  soggetto  responsabile  delle  informazioni  sugli  alimenti era l’appellata cioè colei che assicurava la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti . Non è stata offerta prova specifica che, per i prodotti in contestazione, l’etichettatura sia avvenuta ad o pera dell’appellante in violazione delle richiamate prescrizioni come sarà chiarito in prosieguo di motivazione.
9.Va qui richiamato il fondamentale elemento probatorio costituito dal verbale dei NAS Carabinieri di Ancona di accertamento e sequestro amministrativo (prodotto dall’appellante in primo grado) al cui contenuto si fa riferimento e che, per brevità, viene solo indicato dandone per probatoriamente acquisito ed utilizzato il contenuto.
10.Nel verbale vi è la specifica individuazione di prodotti irregolarmente etichettati sotto i marchi Reddi Hot e NOME COGNOME, riconducibili all’appellata.
Sono anche specificamente indicate le varie irregolarità di etichettatura.
11.Così, ad esempio, nel caso della mancanza della parola ‘ingredienti’ vi è violazione dell’articolo 18  de  Regolamento  UE  c it..:  ‘ Elenco degli  ingredienti  1.  L’elenco  degli  ingredienti  reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende ‘.
La violazione è poi sanzionabile ex art. 5 Decreto legislativo del 15/12/2017 – N. 231.
Le  altre  contestazioni  analiticamente  indicate  nel  verbale  appaiono  tutte  di  maggiore  gravità  di quella ‘formale’ sopra scrutinata e sono autonomamente sanzionabili.
Di  talché,  oltre  al  pregiudizio  derivante  dal  sequestro  della  merce,  sotto  il  profilo  civilistico  si poneva il problema di correggere le indicazioni errare od incomplete o comunque di ovviare alle rilevate criticità.
Ed è indubbio che era la parte venditrice inadempiente che doveva trovare adeguate e tempestive soluzioni  per  rendere  conforme  a  legge  l’etichettatura  dei  prodotti  alimentari  a  suo  marchio  da commercializzare al dettaglio.
Non era certo la parte acquirente a doversi attivare per risolvere un problema che riconduceva  a specifici obblighi di etichettatura gravanti sulla venditrice.
12. In tal modo resta accertato che l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appella nte rispetta il criterio  di  proporzionalità  valutato  con  riferimento  all’intero  equilibrio  del  contratto  e  alla  buona fede.
Non può infatti dubitarsi che il sequestro dei prodotti, le irregolarità di etichettatura, la mancanza di collaborazione da parte della venditrice a cui le inadempienze erano state contestate, abbiano avuto considerevole incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto ed abbiano influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all’interesse perseguito dalla parte appellante. In altri termini abbiano legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’acquirente .
13.La parte appellata creditrice (su cui gravano gli obblighi di etichettatura) non ha invece provato:
che l’etichettatura fosse regolare;
che l’etichettatura dei prodotti in sequestro fosse stata modificata o sostituita o comunque attribuibile alla debitrice;
di aver tempestivamente preso in carico le contestazioni dell’appellante ed essersi adoperata per risolvere le irregolarità.
Vanno  qui  richiamati  gli  oneri  probatori  gravanti  sulla  creditrice  che,  davanti  all’eccezione  di inadempimento di controparte, era ed è onerata della prova di aver correttamente adempiuto.
14.Inoltre:
è irrilevante e comunque costituisce elemento induttivo non univoco il fatto che i NAS dei non  abbiano  riscontrato  irregolarità  nelle  etichette  dei  prodotti  presso  lo stabilimento della trattandosi di prodotti e partite diverse da quelle sequestrate;  
le  fatture  emesse  da lla nei confronti dell’appellante per etich ette  NOME COGNOME appaiono elemento non decisivo perché non sussiste certezza che ad essere applicate ai prodotti sequestrati fossero proprio tali etichette e che vi sia stata sostituzione di esse a quelle  che,  per  specifico  obbligo  normativo, l’appellata  doveva  applicare  sui  prodotti  in contestazione. 
15.Quanto all’eccezione  di decadenza  dalla  denuncia  dei  vizi,  riproposta  nel  presente  grado dall’appellata, essa è infondata perché:
il  difetto  di  etichettatura  non  è  un  vizio  intrinseco  del  prodotto  ma  una  violazione contrattuale, riferita ad obblighi legali, sottratta alla disciplina dei vizi;
in ogni caso la ragionevole certezza dei molteplici difetti di etichettatura è stata ragionevolmente raggiunta solo all’esito degli accertamenti peritali fatti svolgere dall’appellante sulla complessiva fornitura.
16. L’appello è accolto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tanto in conseguenza dell’accertamento del legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento da parte dell’appellante .
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente  pronunziando,  ogni  ulteriore o difforme  istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in  accoglimento  dell ‘appello ed  in  totale  riforma  della  sentenza  di  primo  grado,  revoca  il decreto ingiuntivo opposto;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado di giudizio in euro  13.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 286,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf.  cap e iva  come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 21 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. NOME COGNOME