SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1309 2025 – N. R.G. 00001023 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n . NUMERO_DOCUMENTO vertente tra
(P. Iva ) con sede in Ancona, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore nato ad Ortona (CH) il DATA_NASCITA (c.f.: , residente in Ancona, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f.: ) del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi (INDIRIZZO), INDIRIZZO ( pec: ; P. C.F. C.F.
-parte appellante
e
con sede in Spello (PG), INDIRIZZO, C. F. e P. IVA , in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore, , elettivamente domiciliata in Perugia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, C.F. ( pec: fax NUMERO_TELEFONO) che la rappresenta e difende; P. C.F.
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall’art. 132 cpc, dall’art. 118 disp. att. cpc e dall’ art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell’impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2. Nell’esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd ‘ principio della ragione più liquida ‘ che ‘ (…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre ‘ (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/ 15, n° 1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l’atto di appello che attengono alla verifica della sussistenza dei presupposti (in fatto ed in diritto) per l’esercizio dell’eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata in primo grado dall’appellante e non esaminata come tale dal primo giudicante.
3.In punto di diritto la Cassazione ha chiarito quanto segue:
Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20891 : ‘ In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione. Tali principi valgono pure nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente, per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione della inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento’ ;
Cassazione civile sez. III, 17/07/2023, n.20719 : ‘ Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione ‘ .
4.La Corte condivide i richiamati principi per cui, nell’ipotesi in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all’adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l’attore non ha adempiuto la propria obbligazione (” exceptio inademplenti contractus “), spetta a quest’ultimo provare il proprio adempimento. (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 ed ulteriori già indicate).
Ne consegue che, ove munita di adeguata specificità rispetto al caso concreto, la formulazione di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte del debitore fa sorgere in capo al creditore l’onere di provare l’intero ed esatto adempimento.
5.Va ulteriormente chiarito che l’eccezione d’inadempimento è tesa a paralizzare un inadempimento di apprezzabile gravità. Tale ultima espressione non ha il significato tecnico ad esso riconducibile ma assurge a strumento di valutazione della correttezza della reazione nel contesto di un giudizio di proporzionalità.
Ed in effetti il vaglio giurisprudenziale va condotto secondo il criterio di buona fede fondato su tre elementi, quello cronologico, quello di causalità e quello di proporzionalità. Quest’ultimo va delimitato all’interno del perimetro dell’uso normale del diritto, contrapposto all’abuso del diritto in cui si sostanzia la violazione della buona fede. In altri termini buona fede e gravità dell’inadempimento sono criteri che convergono nel legittimare l’eccezione quando sia rimedio proporzionato e dunque necessario a tutelare uno degli interessi fondamentali sottesi alla conclusione del contratto.
6. Nella presente fattispecie l’appellante ha sollevato l’eccezione di inadempimento allegando la non conformità della etichettatura dei prodotti alimentari commercializzati e venduti dall’appellata .
L’eccezione di inadempimento appare compiutamente allegata e circoscritta tanto che la parte ha fatto anche svolgere due apprezzabili accertamenti peritali sulla non corretta etichettatura dei prodotti alimentari oggetto di contenzioso.
7. Occorre subito chiarire che, in forza dell’ art. 8 del Regolamento UE n. 1169/2011, il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto ( o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione . Detta previsione è ripresa anche dal successivo art. 9 del medesimo Regolamento che, nell’elenco delle informazioni obbligatorie, prevede la presenza del nome o della ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare. Tale soggetto può essere indicato tramite la rappresentazione di un marchio purché posto nel campo visibile principale della confezione e individuabile dal consumatore. La norma UE è poi richiamata e trasfusa nell’art. 2 del Decreto legislativo del 15/12/2017 – N. 231
8.Dunque nella presente fattispecie unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti era l’appellata cioè colei che assicurava la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti . Non è stata offerta prova specifica che, per i prodotti in contestazione, l’etichettatura sia avvenuta ad o pera dell’appellante in violazione delle richiamate prescrizioni come sarà chiarito in prosieguo di motivazione.
9.Va qui richiamato il fondamentale elemento probatorio costituito dal verbale dei NAS Carabinieri di Ancona di accertamento e sequestro amministrativo (prodotto dall’appellante in primo grado) al cui contenuto si fa riferimento e che, per brevità, viene solo indicato dandone per probatoriamente acquisito ed utilizzato il contenuto.
10.Nel verbale vi è la specifica individuazione di prodotti irregolarmente etichettati sotto i marchi Reddi Hot e NOME COGNOME, riconducibili all’appellata.
Sono anche specificamente indicate le varie irregolarità di etichettatura.
11.Così, ad esempio, nel caso della mancanza della parola ‘ingredienti’ vi è violazione dell’articolo 18 de Regolamento UE c it..: ‘ Elenco degli ingredienti 1. L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende ‘.
La violazione è poi sanzionabile ex art. 5 Decreto legislativo del 15/12/2017 – N. 231.
Le altre contestazioni analiticamente indicate nel verbale appaiono tutte di maggiore gravità di quella ‘formale’ sopra scrutinata e sono autonomamente sanzionabili.
Di talché, oltre al pregiudizio derivante dal sequestro della merce, sotto il profilo civilistico si poneva il problema di correggere le indicazioni errare od incomplete o comunque di ovviare alle rilevate criticità.
Ed è indubbio che era la parte venditrice inadempiente che doveva trovare adeguate e tempestive soluzioni per rendere conforme a legge l’etichettatura dei prodotti alimentari a suo marchio da commercializzare al dettaglio.
Non era certo la parte acquirente a doversi attivare per risolvere un problema che riconduceva a specifici obblighi di etichettatura gravanti sulla venditrice.
12. In tal modo resta accertato che l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appella nte rispetta il criterio di proporzionalità valutato con riferimento all’intero equilibrio del contratto e alla buona fede.
Non può infatti dubitarsi che il sequestro dei prodotti, le irregolarità di etichettatura, la mancanza di collaborazione da parte della venditrice a cui le inadempienze erano state contestate, abbiano avuto considerevole incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto ed abbiano influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all’interesse perseguito dalla parte appellante. In altri termini abbiano legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’acquirente .
13.La parte appellata creditrice (su cui gravano gli obblighi di etichettatura) non ha invece provato:
che l’etichettatura fosse regolare;
che l’etichettatura dei prodotti in sequestro fosse stata modificata o sostituita o comunque attribuibile alla debitrice;
di aver tempestivamente preso in carico le contestazioni dell’appellante ed essersi adoperata per risolvere le irregolarità.
Vanno qui richiamati gli oneri probatori gravanti sulla creditrice che, davanti all’eccezione di inadempimento di controparte, era ed è onerata della prova di aver correttamente adempiuto.
14.Inoltre:
è irrilevante e comunque costituisce elemento induttivo non univoco il fatto che i NAS dei non abbiano riscontrato irregolarità nelle etichette dei prodotti presso lo stabilimento della trattandosi di prodotti e partite diverse da quelle sequestrate;
le fatture emesse da lla nei confronti dell’appellante per etich ette NOME COGNOME appaiono elemento non decisivo perché non sussiste certezza che ad essere applicate ai prodotti sequestrati fossero proprio tali etichette e che vi sia stata sostituzione di esse a quelle che, per specifico obbligo normativo, l’appellata doveva applicare sui prodotti in contestazione.
15.Quanto all’eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, riproposta nel presente grado dall’appellata, essa è infondata perché:
il difetto di etichettatura non è un vizio intrinseco del prodotto ma una violazione contrattuale, riferita ad obblighi legali, sottratta alla disciplina dei vizi;
in ogni caso la ragionevole certezza dei molteplici difetti di etichettatura è stata ragionevolmente raggiunta solo all’esito degli accertamenti peritali fatti svolgere dall’appellante sulla complessiva fornitura.
16. L’appello è accolto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tanto in conseguenza dell’accertamento del legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento da parte dell’appellante .
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell ‘appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado di giudizio in euro 13.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 286,00 per esborsi ed euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 21 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. NOME COGNOME