Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2887 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2887 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12515/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5130/2022 depositata il 5 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 4 novembre 2010 decreto ingiuntivo per € 959.096,12, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, verso RAGIONE_SOCIALE a titolo di adeguamento ex art. 26 l. n. 833/1978 delle tariffe dovute per le prestazioni rese negli anni 2003 -2008.
Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2010, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione eccependo l’intervenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di adeguamento tariffario per le prestazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE negli anni 2001, 2002 e 2003. Quanto alle somme relative all’anno 2004, evidenziava che il mancato pagamento trovava giustificazione in un contratto di transazione stipulato tra le parti e nelle conseguenti delibere n. 302 del 14 luglio 2004 e n. 2867 del 24 luglio 2008, le quali avevano escluso la debenza delle prestazioni eccedenti la c.d. capacità operativa massima. L’RAGIONE_SOCIALE reputava, dunque, non dovute le somme richieste per gli anni 2003 e 2004.
In ordine all’anno 2006, l’RAGIONE_SOCIALE svolgeva ulteriori contestazioni, mentre per l’anno 2005 si limitava a richiamare la delibera del 24 luglio 2008, sostenendo che l’importo di € 34.430,60 non fosse dovuto. Con riferimento agli interessi, negava poi l’applicabilità del d.lgs. 231/2002.
Si costituiva l’opposta per affermare la debenza degli adeguamenti tariffari per gli anni 2003 -2005 proprio in virtù della transazione richiamata dall’RAGIONE_SOCIALE, che, in tesi, aveva modificato quanto previsto nella prima convenzione transattiva. Il RAGIONE_SOCIALE sosteneva che la prima transazione – recepita dalla delibera ASL n. 302 del 14 luglio 2008 -era stata adottata in esecuzione della delibera del Commissario ad acta , pubblicata sul BURC n. 15 del 14 aprile 2008, con cui erano stati riconosciuti gli aggiornamenti tariffari ai centri di riabilitazione per il triennio 2003 -2005. Tuttavia, il TAR Campania, con sentenza n. 9488 del 16 luglio 2008, aveva annullato la menzionata delibera del
Commissario ad acta , determinando l’inefficacia della transazione stipulata in attuazione di tale provvedimento. Perciò le parti avevano stipulato una c.d. ‘transazione -rettifica’, recepita dalla delibera ASL n. 400 del 27 ottobre 2008, avente ad oggetto solo le annualità 2001 -2003, con esclusione espressa dell’anno 2004, per il quale permaneva il disaccordo in ordine al superamento della capacità operativa massima.
L’opposta sosteneva, inoltre, che la Regione Campania con delibera n. 224/2009 aveva disposto l’adeguamento retroattivo delle tariffe sia per il triennio 2003 -2005 sia per il triennio 2006 -2008.
Alla luce delle intervenute transazioni e dei provvedimenti regionali, l’opposta aveva chiesto all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento degli adeguamenti tariffari per il periodo 2003 -2008. L’RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, provvedeva al pagamento dei soli adeguamenti relativi alle prestazioni eseguite negli anni 2007 e 2008, il che avrebbe condotto al ricorso monitorio per il recupero delle somme riferite alle annualità precedenti.
Infine, il RAGIONE_SOCIALE insisteva per il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 763/2020, accoglieva in parte l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 1248/2010. Per l’anno 2003 riconosceva la minor somma di € 43.763,61, in virtù della transazione recepita con la delibera ASL n. 400 del 27 ottobre 2008. Rilevato che tale transazione riguardava esclusivamente gli anni 2001, 2002 e 2003, e ritenuto che l’ASL non avesse contestato il diritto della controparte all’adeguamento tariffario per il triennio 2004 -2005 -2006, il Tribunale riconosceva, rispettivamente, le somme di € 218.984,14 per l’anno 2004, € 235.440,01 per l’anno 2005 ed € 304.314,32 per l’anno 2006. Condannava pertanto l’RAGIONE_SOCIALE a pagare alla controparte l’importo complessivo di € 802.502,08. Negava invece gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, riconoscendo soltanto gli interessi legali.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
In primo luogo, lamentava un errore di calcolo del giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente riconosciuto la somma di € 802.502,08 in luogo dell’importo corretto di € 758.738,47, somma quest’ultima risultante dalla sommatoria delle annualità 2004, 2005 e 2006.
In secondo luogo, sosteneva di avere espressamente contestato anche le annualità 2004, 2005 e 2006 per il superamento, in ciascuna di esse, della capacità operativa massima e del tetto di spesa.
L’ RAGIONE_SOCIALE giungeva, pertanto, ad asserire che nulla fosse dovuto a controparte.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. per avere l’RAGIONE_SOCIALE proposto nuove domande ed eccezioni rispetto a quanto addotto nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Dispiegava, inoltre, appello incidentale per il riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 5130/2022 accoglieva in parte l’appello principale e dichiarava assorbito l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE la minore somma di € 43.763,61, in virtù della transazione recepita con delibera della stessa ASL n. 400 del 27 ottobre 2008, relativa all’adeguamento tariffario per le prestazioni rese nell’anno 2003, oltre agli interessi maturati su tale importo al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal 4 novembre 2010, rigettando per il resto la domanda.
Il RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, da cui l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato pure memoria.
Ragioni della decisione
In via pregiudiziale l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della notifica del ricorso perché la notifica telematica del ricorso non sarebbe stata inviata agli
indirizzi estratti dal registro pubblico dell’azienda sanitaria, come previsto dal novellato art. 3 ter D. lgs. 149/2022. Tale eccezione è inammissibile perché priva del requisito di autosufficienza: non è infatti accompagnata dalla specifica indicazione del differente indirizzo cui notificare l’atto di impugnazione, comunque pervenuto nella sfera di conoscenza dei patrocinatori della controparte.
6. Parte ricorrente pone a base del ricorso due motivi.
7.1 Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. con riferimento all’art. 111 Cost. ed agli artt. 167, 183 e 345 c.p.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come eccezione in senso lato e dunque rilevabile d’ufficio -l’affermazione dell’RAGIONE_SOCIALE relativa al superamento, negli anni 2005 e 2006, del tetto di spesa sanitaria introdotta solo con la memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. e poi riproposta in sede di gravame; si tratterebbe, in realtà, di un’eccezione di inadempimento, soggetta al regime delle preclusioni processuali di cui agli artt. 167, 183 e 345 c.p.c. trattandosi di eccezione in senso stretto. 7.2 Il motivo è infondato.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha ritenuto erroneamente ammissibile, pur essendo del tutto nuova e non desumibile dagli atti, l’eccezione di estinzione del debito per superamento del tetto di spesa, con relativo obbligo per l’amministrazione competente di ricondurre appunto la spesa nel limite del tetto tariffario, dopo averla qualificata come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio a prescindere dalle preclusioni maturate. Viene, altresì, contestata la statuizione della Corte territoriale secondo cui il creditore appellato non si sarebbe dovuto limitare a perorare l’inammissibilità di tali eccezioni ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ma avrebbe dovuto specificamente contestare l’avvenuto superamento del tetto di spesa con le conseguenze relative alla regressione tariffaria e al relativo pagamento del dovuto, comportamento
processuale da cui la Corte avrebbe erroneamente desunto l’ammissione dei tali fatti estintivi.
7.2 In realtà, trattandosi di una fattispecie di estinzione del debito ex lege , non vi sono motivi per differenziare la disciplina di tale eccezione da quella di pagamento: al pari di questa ha efficacia estintiva del rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, onde integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori purché ritualmente acquisiti agli atti (cfr., tra le tante, Cass. 3155/2025; Cass. 22102/2025; Cass. 4867/2024; Cass. 4053/2023; Cass. ord. 41474/2021; Cass. 14654/2015).
Pertanto, non può darsi seguito alla pur recente Cass. ord. 7526/2024 che qualifica eccezione in senso stretto l’eccezione di pagamento, come tale soggetta all’onere di rilievo di parte entro i previsti termini di decadenza processuale, trattandosi di un principio, appunto, in contrasto con consolidata e sedimentata giurisprudenza, come sopra in parte richiamata, che si intende in questa sede confermare.
Ne deriva che l’eccezione in senso lato -proprio perché per legge non è riservata alla sola parte -è altresì sottratta al divieto stabilito dall’art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardi fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass. ord. 4867/2024; Cass. ord. 34053/2023 ; Cass. ord. 8525/2020).
7.3 Conseguentemente, nel caso in esame, la Corte di merito, nel rilevare il superamento negli anni 2005 e 2006 del tetto di spesa sanitaria, ha correttamente ritenuto ammissibile, in quanto non tardivo, il rilievo di detta eccezione di estinzione del debito nella fase di appello, riguardando essa un fatto principale ritualmente acquisito al processo.
8.1 Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. con riferimento agli art. 24 e 111 Cost., quanto alla deduzione dell’RAGIONE_SOCIALE concernente il superamento, negli anni 2005 e 2006, del tetto di spesa sanitaria consentito – proposta soltanto con la memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. e poi riproposta in appello – per avere la Corte territoriale deciso la controversia valorizzando una circostanza ritenuta rilevabile d’ufficio senza rimetterla previamente al contraddittorio tra le parti, con conseguente lesione del diritto di difesa dell’odierno ricorrente, oltre ad aver fatto applicazione sul punto del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
8.2 Anche tale motivo è infondato alla luce di quanto sopra osservato. L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via”; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state sollevate dalle parti e non vale, invece, per le questioni che -pur rilevabili d’ufficio -sono state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato”, in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum (Cass. ord. 29098/2017; e cfr. S.U. 7294/2017). In tale eventualità, la parte processuale ha l’onere di prendere posizione sulla questione di sopravvenuta estinzione del debito, prima di invocare la violazione del contradittorio, dimostrando il suo concreto interesse a interloquire su aspetti specifici della rilevata eccezione, non potendo limitarsi a far valere un astratto diritto al contradittorio.
Da tutto quanto sopra consegue che la parte appellata non si sarebbe dovuta limitare a perorare l’inammissibilità dell’ eccezione di estinzione dell’obbligo di pagamento ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ma avrebbe dovuto specificamente contestare l’avvenuto superamento, da parte della Pubblica Amministrazione, del tetto di spesa con le conseguenze relative alla
regressione tariffaria e al relativo pagamento del dovuto, dato che in relazione al rilievo di parte appellante si trovava già nella condizione di poter legittimamente replicare nel merito alla suddetta eccezione. Pertanto la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che l’omessa specifica contestazione, da parte della società appellata, dei fatti estintivi della pretesa creditizia equivale ad ammissione degli stessi, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento relativa alle annualità del 2005 e del 2006, in accoglimento della suddetta eccezione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato; in relazione alla particolarità della fattispecie esaminata, sussistono i presupposti per compensare le spese tra le parti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento di quanto dovuto quale ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME