Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29575 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29575 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 28575/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDICOGNOME, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente incidentale –
nonché
COGNOME NOME; STOPPELLI CAMILLO; STOPPELLI GISELLA; STOPPELLI NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 1331/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata in data 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale NOME COGNOME, che ha così concluso: ‘ chiede che la Corte di cassazione voglia accogliere il ricorso principale e il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale e, per l’effetto, disporre il rinvio alla Corte d’Appello di Salerno ‘.
Fatti di causa
1. NOME COGNOME, comproprietario di una porzione di fabbricato e proprietario esclusivo della restante parte (il tutto consistente in due appartamenti, uno a piano terra e l’altro a primo piano, e in una corte, ove insistevano un ripostiglio e un locale adibito a garage), citò in giudizio il vicino NOME COGNOME, chiedendo che il convenuto fosse condannato a demolire due corpi di fabbrica costruiti a distanza illegale dal confine, a eliminare tutte le vedute che non rispettavano la distanza dal confine, a rimuovere le tegole che procuravano stillicidio sul cortile, a eliminare o riportare a tollerabilità emissioni di fumo, nonché a risarcire il danno.
Il convenuto, oppostosi alla domanda, a sua volta, avanzò domanda riconvenzionale, chiedendo di essere riconosciuto titolare per usucapione del diritto a mantenere le costruzioni, le vedute e le luci a distanza inferiore rispetto a quella legale; condannarsi l’attore a demolire i manufatti posti a distanza illegale dal confine; dichiararsi che la di lui proprietà non era gravata da servitù di stillicidio; condannarsi l’attore a dotare di grondaia e pluviale il garage; condannare la controparte al risarcimento del danno; dichiarare illegittimo il deposito di materiali vari a ridosso del proprio muro con condanna a risarcire il danno dalle procurate
infiltrazioni; condannare, infine, l’attore a rimuovere la copertura in amianto del garage.
Integrato il contraddittorio nei confronti di NOME e NOME COGNOME e costituitasi NOME COGNOME, in seguito al decesso di NOME COGNOME, il Tribunale adito, ogni altra pretesa disattesa, condannò il convenuto, accertata la violazione della distanza legale della costruzione dal confine, ad arretrare i propri fabbricati; condannò, a sua volta, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME ad arretrare i propri fabbricati, in modo d’assicurare il rispetto della distanza legale per ogni punto; dichiarò che la proprietà attorea non era gravata da servitù di stillicidio, condannò i COGNOME a rimuovere la copertura in amianto.
La Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale di NOME COGNOME, condannò NOME COGNOME, NOME COGNOME, nonché NOME, NOME e NOME COGNOME (gli ultimi tre quali eredi di NOME COGNOME, nelle more deceduta) ad arretrare il balcone posto al primo piano dell’edificio fino al rispetto della distanza legale prevista dal regolamento edilizio locale. Rigettò l’impugnazione incidentale di NOME COGNOME.
3.1. Per quel che qui assume ancora rilievo deve precisarsi che la Corte locale, in accoglimento dell’appello dello COGNOME, ritiene che il balcone della controparte (lungo m. 8,37 e largo m. 0,95), in quanto aggettante fino a un metro dal confine, quindi nettamente inferiore ai cinque metri preveduti dal regolamento edilizio locale, debba essere arretrato, rientrando nella nozione di costruzione, secondo le indicazioni di legittimità.
Conferma, poi, la tardività dei rilievi e delle osservazioni mosse alla consulenza tecnica dalla COGNOME, in ordine al rispetto delle
distanze di ripostiglio e garage, in quanto formulati solo con la comparsa conclusionale di primo grado.
Esclude che la COGNOME abbia dedotto rituale eccezione d’usucapione del diritto a mantenere a distanza illegale i manufatti dei quali lo COGNOME aveva chiesto la demolizione.
Con atto iscritto a ruolo il 20/11/2020 ricorre avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME sulla base di quattro motivi.
Con atto iscritto a ruolo il 2/12/2020 ricorre del pari NOME COGNOME sulla base di due motivi.
Con ordinanza n. 5913/2022, depositata il 23/2/2023, la Sezione Sesta-2 ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza.
All’approssimarsi di essa il Procuratore Generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
In punto di rito occorre precisare che i due autonomi ricorsi avverso la medesima sentenza debbono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.) e che deve considerarsi principale quello della COGNOME e incidentale quello dello COGNOME, in quanto il ricorso di quest’ultimo è stato notificato per secondo (la prima ricorrente notificò il 27/10/2020 e il secondo solo successivamente, avendo nella medesima data avviato il procedimento di notifica, che, ovviamene, si sarebbe concluso dopo, oltre ad avere iscritto a ruolo per secondo).
Si procede al vaglio del ricorso della COGNOME.
8.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 1159 cod. civ.
La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata aveva escluso che l’esponente avesse eccepito il proprio diritto, maturato per
usucapione, a mantenere le costruzioni realizzate a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Assume di avere dedotto <> quanto segue: <> . ‘ Ad usucapione largamente maturata ed integrata’ .
Di conseguenza, prosegue la ricorrente, la sentenza aveva violato l’art. 345 cod. proc. civ. per avere <>. Ciò ancor più vertendosi in materia di diritti autodeterminati.
8.1.1. Il motivo merita rigetto.
A dispetto di quel che si asserisce con il motivo in esame la pretesa di paralizzare l’altrui domanda, volta al rispetto delle distanze legali, deducendo la maturata acquisizione del diritto per
usucapione, costituisce eccezione in senso proprio e non già mera allegazione difensiva.
Si è avuto, invero, occasione di reiteratamente chiarire che l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (Sez. 2, n. 14515, 28/05/2019, Rv. 654080 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 23796/2018, 18096/2005, 15211/2005).
Non è dubitabile che la pretesa d’impedire il diritto al rispetto delle distanze vantato dalla controparte va esercitata sollevando specifica eccezione in senso proprio (da ultimo, ex multis, Cass. n. 9452/2024).
Inoltre, neppure è dato sapere, per assoluto difetto di specificità, in quali atti sia stata rilasciata la deduzione riportata in ricorso; senza contare che l’asserto neppure potrebbe configurare eccezione in senso lato, trattandosi della nuda riproduzione delle valutazioni del c.t.u. in ordine alla stimata epoca della costruzione. Né si conosce in quale contesto processuale risulta essere stata scritta la chiosa finale ‘ Ad usucapione largamente maturata ed integrata ‘, se non, come parrebbe, in questa sede.
È appena il caso di soggiungere che la natura autodeterminata del prospettato diritto non esonera affatto dall’onere della tempestiva eccezione (Cass. n. 3089/2007 e le numerose successive).
8.2. Con il secondo motivo, titolato: <>, la COGNOME sostiene che la sentenza aveva erroneamente reputato che fosse stato provato il
possesso ‘ad usucapionem’ dello COGNOME, sulla base della conoscenza di tre soli (e peraltro inattendibili) testi.
8.2.1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità a cagione della sua invincibile oscurità, genericità e aspecificità, non essendo nemmeno dato sapere del possesso di quale servitù discorra la ricorrente.
Dalla sentenza impugnata consta che il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale d’usucapione dello COGNOME e il dispositivo d’appello, per quel che qui rileva, si è limitato, accogliendo in parte l’impugnazione dello COGNOME, a condannare NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME ad arretrare il balcone.
8.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 195 e 342 cod. proc. civ., in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Esposto che la Corte d’appello aveva affermato l’inammissibilità delle critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio dalla medesima solo con la comparsa conclusionale di primo grado, la ricorrente contesta una tale conclusione, non conforme al principio di legge (art. 152 cod. proc. civ.) secondo il quale i termini processuali sono perentori solo laddove espressamente qualificati tali.
8.3.1. Il motivo è fondato.
La questione va risolta sulla base del principio nomofilattico di recente enunciato dalle Sezioni unite, secondo il quale le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta
nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (sent. n. 5624, 21/02/2022, Rv. 664033 -01).
8.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 873, 875, 905 cod. civ. e 195 cod. proc. civ., in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Con il motivo in rassegna la ricorrente contesta l’accoglimento della domanda di demolizione del balcone, adducendo che la sentenza non spiegava a sufficienza la ragione per la quale lo sporto dovesse considerarsi costruzione, a dispetto di quanto accertato dal c.t.u., che lo aveva qualificato come <>.
Né la Corte locale aveva considerato che il balcone era stato realizzato trent’anni prima, quando oramai era maturato il diritto a mantenere il manufatto per usucapione.
Viene, infine, dedotta la violazione del principio di prevenzione.
8.4.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento.
Quanto al computo per la misurazione delle distanze dei balconi aggettanti va osservato che la Corte di merito ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte (rimasta accertata in fatto la dimensione del balcone), secondo il quale, la nozione di costruzione è unica, ai sensi dell’art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell’ultima parte dell’art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistico. In particolare, non sono
computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (Sez. 2, n. 23845, 2/10/2018, Rv. 650630 -01). E ancora, in tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (Sez. 2, n. 18282, 19/9/2016, Rv. 641075 -01; conf., ex multis, Cass. nn. 17242/2010, 25191/2021).
Resta solo da soggiungere che l’apprezzamento in fatto della corrispondenza del manufatto all’ ‘opus’ da considerare costruzione è riservato all’insindacabile giudizio del giudice del merito.
Il vantato diritto al mantenimento della costruzione a distanza illegale acquisito per usucapione è radicalmente infondata, non avendo la ricorrente esposto di avere tempestivamente proposto domanda o eccezione a tal fine diretta.
Infine, il rivendicato diritto a mantenere l’opera per il principio di prevenzione non ha pregio. È pacifico che un tal principio non operi ove, come nel caso di specie, il regolamento locale impone
l’osservanza di una distanza minima dal confine, salvo a permettere costruzioni in aderenza o appoggio (cfr., ex multis, Cass. nn. 11664/2018, 23693/2014, 22896/2007).
Si procede al vaglio del ricorso di NOME COGNOME.
9.1. Con i due motivi, tra loro correlati, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1158 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Riferisce il ricorrente che la Corte locale aveva disatteso il primo motivo d’appello dell’esponente, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado per non avere accolto la domanda riconvenzionale, con la quale era stato avanzato il diritto a mantenere le costruzioni realizzate a distanza illegale dalla proprietà COGNOME per maturata usucapione, facendo erronea applicazione del principio di diritto enunciato in sede di legittimità.
In particolare, si espone che dal momento in cui emergano dall’esterno gli elementi strutturali del manufatto, idonei a rivelare anche al titolare del fondo gravato l’esistenza dello stato di fatto corrispondente alla servitù, decorre il ventennio di legge.
La sentenza impugnata aveva escluso che si fosse maturata la servitù, in quanto aveva desunto dalle risultanze istruttorie che agli anni 19721976 risaliva solo l’inizio dei lavori dell’edificio a due piani, mentre la costruzione a un piano non era ancora esistente alla data del 13/4/1981, traendo un tale convincimento dai sopralluoghi della polizia locale, riportati dal consulente.
Per contro, secondo il ricorrente, proprio in applicazione del principio di diritto richiamato dalla sentenza, l’usucapione avrebbe dovuto intendersi maturata, sussistendo gli elementi strutturali essenziali idonei a rivelare la situazione di fatto conforme a servitù. Un tale convincimento il ricorrente trae dall’ordinanza sindacale del 4/4/1976, nella quale si legge che lo COGNOME <>. Inoltre, dalla relazione di stima del 2.8.1978 dell’Ufficio tecnico Erariale di Salerno, in risposta a due richieste di stima avanzate dal Comune di Agropoli, si aveva modo di apprendere che il ricorrente aveva costruito <>.
L’aerofotogrammetria non era leggibile, come aveva confermato anche il c.t.u.
La prova testimoniale assunta aveva confermato che le opere delle quali era stata ordinata la demolizione erano state edificate negli anni 1972-1976.
9.1.1. Il complesso censorio è fondato.
La sentenza impugnata richiama correttamente la giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale, al fine della determinazione del “dies a quo” per l’usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l’esistenza di uno stato di fatto coincidente con l’esercizio di un diritto reale di servitù (sez. 2, n. 11052, 27/05/2016, Rv. 639938 -01; conf., ex multis, di recente Cass. n. 12733/2024).
Tuttavia, la Corte di Salerno ha falsamente applicato la norma di legge, siccome interpretata da questa Corte, non avendo assegnato pertinente rilievo all’esistenza di 6 pilastri in cemento armato, alti m. 3,50 e posti proprio a confine, che risultavano già eseguiti in epoca anteriore al rapporto della Polizia urbana n. 514
dell’8.9.1976. Né risulta avere attinto, al fine di accertare la fattispecie concreta, alle risultanze della prova testimoniale, puntualmente riportata dal ricorrente.
Per contro, non può attribuirsi valore agli ulteriori documenti indicati nel motivo, avendo il ricorrente mancato di specificarne la collocazione e, quanto alla denuncia di omesso esame, di indicare il luogo ove essi abbiano formato dibattito fra le parti.
In relazione alle risultanze dello svolto esame la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Salerno, in altra composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che rigetta nel resto; accoglie il ricorso di NOME COGNOME; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2024