Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ordinanza
sul ricorso n. 9476/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME; -controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5699/2018 del 13/9/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
I promissari acquirenti NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE convengono dinanzi al Tribunale di Roma la promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE e la terza acquirente RAGIONE_SOCIALE Gli attori allegano di aver sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE un contratto preliminare di compravendita di un terreno con costruzioni sovrastanti per costruire e commercializzare 92 box auto. Il contratto definitivo è da stipulare entro 30 giorni dalla conclusione
del procedimento amministrativo di rilascio dei provvedimenti necessari. Le obbligazioni a loro carico, di promissari acquirenti, sono state adempiute con il pagamento delle somme previste nel preliminare ed il conferimento a professionisti dell’incarico di predisporre il progetto da presentare al Comune. Il 17/7/2009 la promittente venditrice comunica la risoluzione di diritto del contratto e il 15/10/2009 cede a COGNOME la quota di 5/6 del diritto di proprietà sull’immobile già oggetto del preliminare. Premesso tutto ciò, gli attori domandano che sia accertata l’inefficacia della vendita del bene a NOME e pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. La promittente venditrice chiede il rigetto delle domande, allegando l’inadempimento degli attori all’obbligo di paga mento degli acconti stabiliti dall’art. 2 del contratto preliminare, nonché all’obbligo di presentazione della denuncia di inizio attività (d.i.a.) nei termini stabiliti. In via riconvenzionale la promittente venditrice domanda il risarcimento dei danni. Nel costituirsi in giudizio, la terza acquirente RAGIONE_SOCIALE domanda a sua volta il risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiara la risoluzione di diritto del contratto preliminare per effetto della diffida ad adempiere intimata dalla promittente venditrice e dispone la restituzione degli acconti versati. Rigetta per difetto di prove la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla RAGIONE_SOCIALE. In parziale modifica della sentenza impugnata, confermata nel resto, la Corte di appello condanna NOME COGNOME al risarcimento dei danni in favore della BCubo, liquidati in circa € 13.084.
Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta (RAGIONE_SOCIALE) con otto motivi, illustrati da memoria. Resiste il promissario acquirente attore (NOME COGNOME), con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 8) premette che il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha prodotto in secondo grado la scrittura camerale di cancellazione della società dal registro delle imprese, verificatasi in primo grado a seguito di liquidazione volontaria, e censura la sentenza (p. 3/4) per avere omesso di
considerare che l’ultrattività del mandato ad litem viene meno quando, nell’ulteriore grado del processo, il difensore della parte colpita, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi, dichiari l’evento interruttivo. Si deduce omesso esame di fatti decisivi, omessa motivazione, violazione degli artt. 83, 112, 113 c.p.c., 1722 c.c., nonché dell’art. 111 cost.
Il secondo motivo (p. 10) censura la sentenza (p. 4) per aver dichiarato il difetto di legittimazione della società (in quanto estranea al rapporto sostanziale oggetto del processo), mentre il giudizio è da dichiarare estinto nei confronti di questa (in quanto cancellata dal registro delle imprese). Si deduce violazione degli artt. 299 ss., 324 c.p.c., 2909 c.c., 112, 113, 115 c.p.c. omesso esame di fatti decisivi, omessa motivazione.
Il terzo motivo (p. 11) censura l’omessa pronuncia in relazione ai documenti prodotti dalla difesa della società RAGIONE_SOCIALE attestanti l’avvenuta cancellazione di questa dal registro delle imprese e l’omessa adozione ex officio del provvedimento di estinzione del giudizio nei confronti della società. Si deduce violazione degli artt. 299 c.p.c., 1722-1728 c.c., 112, 113 c.p.c., oltre all’omessa pronuncia.
I primi tre motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione. Essi sono infondati.
Il primo ed il terzo motivo (che ripete sostanzialmente il tema del primo) sono infondati poiché – a prescindere dalla sorte del mandato ad litem dell’AVV_NOTAIO in conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese – sotto il profilo della difesa tecnica della parte attrice, il rapporto processuale prosegue validamente in capo a COGNOME (unico proprietario della società), siccome difeso dall’AVV_NOTAIO (l’AVV_NOTAIO ha rinunciato al mandato nei confronti di COGNOME).
Il secondo motivo è infondato, poiché il Tribunale ha accertato che il contratto preliminare è stato sottoscritto dal solo COGNOME con la conseguente estraneità al rapporto della società RAGIONE_SOCIALE, tale capo della decisione non è
stato oggetto di appello ed è quindi passato in giudicato, cosicché la cancellazione della società dal registro delle imprese è irrilevante, così come accertato dalla Corte di appello.
I primi tre motivi sono rigettati.
Il quarto motivo (p. 12) censura la sentenza impugnata per l’accoglimento solo parziale del primo motivo di appello relativo al risarcimento dei danni, in particolare per avere omesso di considerare che, nelle operazioni commerciali come questa, il tasso legale è stabilito dagli artt. 2 e 6 d.lgs. 231/2002. Si fa valere che sono stati richiesti oltre agli interessi nella misura legale, anche quelli da mancata messa a frutto e da svalutazione, trattandosi di debito di valore. Si deduce violazione degli artt. 2 e 6, 2697 c.c., contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione degli interessi da ritardo, violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Il quarto motivo è infondato.
Non vi è omissione parziale di pronuncia, bensì rigetto parziale, che è corretto perché il d.lgs. 231/2002 rinviene il proprio campo di applicazione nello scambio di merci, con esclusione quindi di operazioni di cessione o di compravendita di beni immobili, nonché di pagamenti di risarcimento del danno (art. 1 co. 2 lett. b).
Il quarto motivo è rigettato.
3. – Il quinto motivo (p. 15) denuncia le statuizioni circa altre voci di danno: da necessità di reperire aliunde le risorse per pagare alcune rate di mutuo, da mancata utilizzabilità della residua proprietà insistente nello stesso complesso, da differenza (in meno) tra prezzo pattuito nel preliminare del 30/12/2008 e quello realizzato dalla successiva vendita alla RAGIONE_SOCIALE (€ 533.000). Si deduce violazione degli artt. 1223, 2697 c.c., 113 , 115 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, motivazione omessa, contraddittoria, apparente.
Il quinto motivo è infondato.
Attraverso la censura di violazione di norme di diritto, il motivo aspira semplicemente a sovrapporre, in ordine alla situazione di fatto rilevante, l’apprezzamento della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione (p. 7) che non presta il fianco a censure in sede di legittimità. La Corte di appello osserva tra l’altro che non si può effettuare una mera differenza aritmetica tra il prezzo indicato nei due contratti, senza valutare le altre condizioni idonee ad incidere sul prezzo di vendita, quale la vendita di una sola quota di immobile anziché della intera proprietà, ché ciò determina un abbattimento del prezzo. Inoltre, nel raffronto tra i due contratti deve tenersi conto del valore di mercato dei box ossia del valore presumibilmente più elevato di rivendita degli stessi. È superfluo aggiungere che, se la motivazione risponde come nel caso di specie ai canoni della effettività, idoneità allo scopo e adeguatezza, il giudice di merito non è tenuto a discutere esplicitamente, uno ad uno, ogni singolo argomento che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione giuridica, dovendosi ritenere disattese implicitamente le deduzioni di parte che, sebbene non siano state espressamente contrastate, sono integralmente incompatibili, sotto il profilo logico, con la motivazione adottata dalla Corte.
Il quinto motivo è rigettato.
4. – Il sesto ed il settimo motivo (p. 21) si dolgono nel loro complesso che la Corte di appello ha rigettato l ‘eccezione di ultrapetizione, sul presupposto che non sia stato assolto l’onere di documentare il contenuto di tale eccezione, con cui l’attuale ricorrente censura in grado di appello che il Tribunale ha disposto la restituzione degli acconti versati, senza che il promissario acquirente abbia proposto una specifica domanda sul punto. Si deduce violazione degli artt. 112, 113, 277 c.p.c., 111 cost., 58, 168 c.p.c., 72, 76 disp. att. c.p.c., 112, 113, 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo.
Nella parte censurata (p. 10) dal sesto e dal settimo motivo, la sentenza muove dall’orientamento che, pronunciata la risoluzione , il giudice non può
condannare alle restituzioni senza che ciò sia stato domandato (cfr. Cass. 24915/2022), ma nel caso concreto l’appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte. Ciò impedirebbe di verificare se effettivamente la domanda di restituzione sia stata proposta o meno, giacché nelle conclusioni formulate in udienza la parte attrice ha fatto riferimento a quelle svolte negli atti difensivi. Tale circostanza rileva ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio a carico degli appellanti circa la dimostrazione della fondatezza del motivo di gravame. A sostegno si invoca Cass. SU 3033/2013 secondo cui il giudizio di appello non consiste più in un riesame pieno di merito, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata, assumendo l’appellante la veste di attore con l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame indipendentemente dalla posizione assunta dalle parti nel primo giudizio. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in secondo grado.
Il sesto ed il settimo motivo sono fondati.
La Corte di appello è incorsa nell’errore di estendere indebitamente l’orientamento che questa Corte ha espresso con Cass. SU 3033/2013 cit. e che sul punto non ha subito modifiche ad opera di Cass. SU 4835/2023. Tale orientamento concerne le distinte conseguenze della mancata disponibilità nel fascicolo della parte di documenti depositati in primo grado e pertanto non può essere posto a fondamento del rigetto di un’ eccezione di ultrapetizione, la quale ha ad oggetto l’accoglimento di una domanda della quale si fa valere la mancata proposizione ad opera della controparte, trattandosi di un elemento da valutare sulla base dell’esame de gli atti di causa, non delle prove documentali.
Il sesto ed il settimo motivo sono accolti.
5. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 12, 91 e 92, 104 c.p.c., 4 e 5 d.m. 140/2012, 4 e 5 d.m. 55/2014, nonché la contraddittorietà
manifesta poiché la Corte di appello ha riformato la pronuncia di primo grado sulla compensazione delle spese di quel grado.
Dell’ottavo motivo è da pronunciare l’assorbimento, in conseguenza dell’accoglimento dei due motivi precedenti.
-Sono accolti il sesto ed il settimo motivo, rigettati i motivi dal primo al quinto, assorbito l’ottavo, cassa ta la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa