Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10432 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10432 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11964/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME FERRAÙ (CODICE_FISCALE) e NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
R.G. 11964/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 18/2/2025
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, tutti rappresentati e difesi per legge dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO)
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NICOLOSI NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 1258/2021 depositata il 17/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 23 giugno 2010 la dottoressa NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in
relazione alla specializzazione in tisiologia e malattie respiratorie da lei frequentata dal 1984 al 1988 e positivamente conclusa.
A sostegno della domanda espose di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Con atto di intervento volontario depositato il 7 febbraio 2011 il dottor NOME COGNOME ed altri settantotto medici si costituirono in giudizio, avanzando una domanda analoga a quella della dottoressa COGNOME ciascuno in riferimento alla propria specializzazione.
Con atto del 28 febbraio 2011 le Amministrazioni convenute rilevarono che l’atto di intervento era da ritenere irrituale e chiesero, pertanto, il rigetto della relativa domanda in considerazione della prescrizione dei diritti azionati dagli intervenuti.
Con successivo atto di intervento del 24 febbraio 2015 si costituì in giudizio anche il dott. NOME COGNOME avanzando domanda analoga a quella degli altri medici in relazione alla specializzazione in cardiologia da lui conseguita dopo quattro anni di corso (dal 1981 al 1985).
Il Tribunale rigettò tutte le domande, sia dell’originaria attrice che delle parti intervenute, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.
La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti con due diversi atti di appello e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da un gruppo di medici e ha rigettato tutti gli altri, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
2.1. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che gli appelli ritenuti ammissibili
potevano essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto le medesime censure.
Dopo aver ricapitolato la cronologia del giudizio di primo grado, indicando le date dei vari successivi interventi dei medici, la Corte romana ha evidenziato che l’Avvocatura dello Stato aveva depositato una memoria, in data 28 febbraio 2011, con la quale, benché in essa vi fosse un evidente refuso consistente nell’indicazione del solo nominativo dell’originaria attrice, era da ritenere che fosse stata posta una rituale eccezione di prescrizione. Dal contenuto di quella memoria, infatti, emergeva che l’atto di intervento dell’originaria attrice, definita erroneamente come ‘intervenuta’, era da ritenere infondato «stante la prescrizione dei diritti ex adverso azionati». Ad avviso della Corte, il fatto che la difesa erariale intendesse riferirsi non alla dott.ssa COGNOME originaria attrice, bensì ai medici intervenuti era reso evidente «dal riferimento all’atto di intervento»; per cui l’indicazione della COGNOME nell’epigrafe dell’atto era da ritenere «frutto di mero refuso».
Stando così le cose, era corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva l’eccezione di prescrizione; poiché, infatti, l’intervento era avvenuto dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., la difesa dell’Avvocatura dello Stato era tempestiva, potendo essa sollevare l’eccezione di prescrizione anche nella successiva udienza, che si era svolta il 14 aprile 2011. L’eccezione, d’altra parte, era stata validamente proposta, in quanto la parte aveva allegato l’inerzia dei titolari, non essendo necessario indicare specificamente di quale tipo di prescrizione si stesse trattando.
2.2. Ciò premesso, la Corte d’appello ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di esordio e di decorso della prescrizione, osservando che la stessa aveva cominciato a decorrere dal 27 ottobre 1999 e che il decennio si era
perfezionato, posto che la domanda era stata inoltrata con la comparsa di costituzione del 7 febbraio 2011.
In riferimento, poi, alle specifiche posizione dei dottori NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME la sentenza ha affermato che i primi due avevano sostenuto di aver interrotto il decorso della prescrizione con l’invio di richieste di pagamento, ma che tali lettere non erano state rinvenute in atti. Quanto al dott. COGNOME la Corte d’appello ha osservato che questi era intervenuto «in data successiva al deposito della memoria del 28 febbraio 2011 contenente l’eccezione di prescrizione» sollevata dall’Avvocatura dello Stato; la quale, però, all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11 marzo 2015 prima difesa successiva rispetto alla costituzione del dott. COGNOME avvenuta in data 24 febbraio 2015 -aveva esteso anche nei confronti di quest’ultimo le difese già svolte contro la parte convenuta, sicché anche il diritto da lui azionato era da ritenere prescritto.
La sentenza ha concluso osservando che, essendo mancata la produzione del fascicolo di primo grado, non risultavano specificati i corsi frequentati, la data di immatricolazione, la durata dei corsi e il conseguimento dei diplomi, per cui la domanda doveva essere comunque rigettata.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso la dott.ssa NOME COGNOME e gli altri ventisette medici di cui in epigrafe, con unico atto affidato a due motivi.
Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze.
La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso rileva, preliminarmente, che la sentenza impugnata conterrebbe un errore, dal momento che nell’intestazione della medesima non risultano inseriti i nomi dei dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali erano tuttavia appellanti. La mancata menzione dei loro nomi, quindi, dovrebbe ritenersi un lapsus e la loro posizione odierna di ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 125 e 167 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2938 e 2946 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., per error in procedendo e conseguente nullità della sentenza.
La sentenza impugnata avrebbe violato, innanzitutto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché ha dichiarato la prescrizione dei diritti fatti valere dagli odierni ricorrenti in assenza di un’esplicita formulazione della relativa eccezione da parte dell’Avvocatura dello Stato. Non sarebbe rispondente al vero che la comparsa difensiva dell’Avvocatura di Stato contenesse un mero refuso col nome della dott.ssa COGNOME. Ancora più evidente sarebbe, poi, il vizio di ultrapetizione in relazione alla posizione del dott. COGNOME trattandosi di un’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale prima addirittura che quest’ultimo intervenisse in giudizio. L’eccezione di prescrizione, rilevano i ricorrenti, è un’eccezione in senso stretto la quale, per poter essere formulata, richiede una chiara manifestazione di volontà, pur non essendo necessarie forme solenni. Poiché essa sarebbe stata sollevata solo in relazione all’originaria attrice, dott.ssa COGNOME aver accolto tale eccezione senza un’apposita domanda costituirebbe ultrapetizione, che questa Corte può
esaminare anche accedendo agli atti, trattandosi di vizio processuale.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697, 2935, 2938 e 2946 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., per mancato assolvimento dell’onere della prova in relazione al fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione.
Rilevano i ricorrenti che l’Avvocatura dello Stato avrebbe eccepito la prescrizione solo nei confronti dell’attrice in via principale, peraltro senza indicazione del fatto costitutivo. La parte che eccepisce la prescrizione, infatti, non può limitarsi ad insinuarla, ma deve allegarne il fatto costitutivo, cioè l’inerzia del titolare, la durata di tale inerzia e la volontà non equivoca di volersene avvalere. Nella specie, tali requisiti non sussisterebbero, per cui l’eccezione non sarebbe stata validamente proposta.
La Corte osserva, preliminarmente, che è positivo il riscontro riguardante i due medici NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali non sono stati menzionati dalla Corte d’appello. Risulta dagli atti a disposizione del Collegio, infatti, che entrambi erano intervenienti nel giudizio di primo grado e appellanti incidentali nel giudizio di secondo grado, sicché la sentenza qui impugnata deve ritenersi pronunciata anche nei loro confronti, trattandosi di un evidente lapsus della Corte d’appello che ha omesso di inserire anche i loro nominativi tra quelli delle parti appellanti.
Tanto premesso, la Corte ritiene che entrambi i motivi di ricorso debbano essere trattati congiuntamente, in quanto sostanzialmente ripetitivi.
Essi sono privi di fondamento.
5.1. Giova premettere che questa Corte ha già affermato che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’originario convenuto nella
comparsa di risposta non è efficace, nei confronti del terzo che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione, abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell’attore, ma assume rilievo solo a condizione che sia riproposta dall’originario convenuto nel primo atto successivo all’intervento stesso (ordinanza 24 novembre 2023, n. 32720, confermata dall’ordinanza 2 maggio 2024, n. 11834). Ciò in quanto il diritto di difesa che spetta alle parti originarie in relazione alla domanda proposta dal soggetto che abbia esercitato intervento principale o litisconsortile può essere esercitato immediatamente, cioè nel primo atto successivo alla notizia dell’intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine; ma tale diritto deve comunque essere positivamente esercitato, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre le c.d. eccezioni in senso stretto, tra cui c’è sicuramente quella di prescrizione (v. in argomento anche l’ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3238).
5.2. Nel caso odierno il problema riguarda la validità dell’eccezione di prescrizione, nel senso che è pacifico che la causa fu introdotta in primo grado dalla dottoressa NOME COGNOMEnei confronti della quale l’eccezione fu tempestivamente proposta e che poi intervennero in causa altri medici con la comparsa del 7 febbraio 2011. Si tratta, dunque, di stabilire se la comparsa di risposta dell’Avvocatura dello Stato del 28 febbraio successivo, sulla cui tempestività non ci sono contestazioni, trattandosi del primo atto difensivo successivo all’intervento, possa essere intesa nel senso in cui l’ha intesa la sentenza qui impugnata.
Ritiene il Collegio che la decisione della Corte d’appello sia corretta. È evidente, infatti, che la suindicata memoria contiene un errore, dal momento che in essa risulta testualmente che la comparsa di risposta era rivolta (apparentemente) contro NOME COGNOME originaria attrice, che viene in quell’atto erroneamente
definita ‘ interventore ‘. Il contesto dell’atto difensivo dell’Avvocatura dello Stato, tuttavia, pur non essendo un modello di precisione difensiva, mostra senza possibilità di dubbio che esso era riferito all’atto di intervento, rispetto al quale la parte pubblica chiese il rigetto della domanda « stante la prescrizione dei diritti ex adverso azionati ». Gli atti processuali, com’è noto, devono essere letti e interpretati secondo buona fede, per cui è evidente che il lapsus dell’Avvocatura dello Stato era emendabile senza alcun dubbio ed è stato correttamente letto in tal senso dalla Corte d’appello, la quale ha parlato di un refuso , con conseguente estensione dell’eccezione di prescrizione anche nei confronti dei medici intervenienti.
Analogo ragionamento deve essere compiuto in riferimento al dott. COGNOME il cui intervento in giudizio ebbe luogo in data 24 febbraio 2015, cioè molto tempo dopo il precedente. In relazione al medico in questione, l’eccezione di prescrizione proposta dall’Avvocatura dello Stato nell’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11 marzo 2015 prima udienza successiva rispetto all’atto di intervento è da ritenere parimenti tempestiva. Ed è poi corretto il ragionamento della Corte di merito anche là dove essa ha affermato che, avendo l’Avvocatura dello Stato rassegnato le proprie conclusioni « come da comparsa di risposta », l’eccezione di prescrizione era da ritenere tempestivamente sollevata anche in riferimento a detta parte.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, attesa la pluralità dei ricorrenti, secondo i criteri di cui all’ordinanza 17 aprile 2024, n. 10367, ribaditi dalla sentenza delle Sezioni Unite 14 ottobre 2024, n. 26603.
Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 19.250, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza