Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8177 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Dentamaro e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata presso quest’ultimo
, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO ; ricorrente
contro
COGNOME NOME , nel cui controricorso è indicato, quale difensore, l’ avvocato NOME COGNOME;
controricorrente
avverso la sentenza n. 93/2023 depositata il 26 gennaio 2023 della Corte di appello di Lecce.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, RAGIONE_SOCIALE; ha dedotto che in data 25 novembre 2006 aveva acquistato, unitamente ai propri genitori, undici buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie «TARGA_VEICOLO» per un valore nominale complessivo di euro 55.000,00; ha rilevato, altresì, che il 18 aprile 2000 RAGIONE_SOCIALE aveva opposto la prescrizione alla sua richiesta di rimborso. Ha domandato accertarsi il proprio diritto alla riscossione dell’importo di euro 55.000,00, oltre interessi, e condannarsi la resistente al pagamento di tale somma; in via subordinata ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale di RAGIONE_SOCIALE per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha domandato il rigetto delle domande attrici.
Il Tribunale ha rigettato queste ultime.
2 . ─ In esito al giudizio di gravame cui hanno partecipato entrambi i contendenti, la Corte di appello di Lecce ha accertato il diritto alla riscossione dei buoni da parte di RAGIONE_SOCIALE e ha condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 55.000,00, maggiorata degli interessi prevista per i buoni della serie «18 TARGA_VEICOLO».
La Corte di appello ha evidenziato come RAGIONE_SOCIALE, al momento della costituzione del giudizio di primo grado, fosse decaduta dal diritto di eccepire la prescrizione; ha aggiunto, che non avendo la detta appellata proposto altre eccezioni sostanziali al diritto fatto valere da RAGIONE_SOCIALE, questo andava riconosciuto.
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte salentina con un unico motivo. Vi è controricorso di NOME COGNOME, che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Occorre preliminarmente dare atto del mancato deposito
della procura ad litem che sarebbe stata rilasciata da NOME COGNOME. In ragione di ciò il controricorso è inammissibile.
-La ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, del d.l. n. 269/2003, degli artt. 1341 e 1342 c.c. , nonché dell’art. 167, comma 2, c.p.c.. Deduce che la prescrizione non andava eccepita nei dieci giorni antecedenti alla prima udienza di comparizione, in quanto «il contraente era perfettamente a conoscenza delle condizioni contrattuali da esso stesso sottoscritte o, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza e pertanto la costituzione di parte costituiva solo una mera difesa».
3 . – Il motivo è infondato.
L’ec cezione di cui si discorre è una comune eccezione di prescrizione.
L’eccezione di prescrizione costituisce un’eccezione in senso stretto (principio del tutto pacifico: massimata in tal senso è Cass. 8 marzo 2001, n. 2275; per recenti applicazioni, cfr., ad es., Cass. 14 settembre 2022, n. 27113 e Cass. 10 dicembre 2021, n. 39232).
In conseguenza, RAGIONE_SOCIALE è decaduta da essa, essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado.
4 . – Il ricorso è respinto.
5 . – Non è luogo a statuire sulle spese processuali. In linea di principio, l’inammissibilità del controricorso comporta che non può tenersi conto né del controricorso stesso, né della successiva memoria della parte (Cass. 4 febbraio 1981, n. 742; Cass. 5 aprile 1978, n. 2114). E’ stato precisato che nell’ ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380bis .1 c.p.c., introdotto dall’art. 1bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016, e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata in quanto, divenuta la regola
la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (Cass. 11 febbraio 2022, n. 4428; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23921). A dette conclusioni deve pervenirsi, avendo riguardo alle altre ipotesi di inammissibilità del controricorso, ove venga in discorso il procedimento camerale contemplato dall’art. 3, comm a 28, d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato il cit. art. 380bis .1 c.p.c.: procedimento che obbedisce a uno schema del tutto analogo a quello introdotto col d.l. n. 168 del 2016 e rispetto al quale opera la regola, desumibile dall’art. 370 c.p.c. , per cui l’inammissibilità del controricorso preclude alla parte di presentare memoria. Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui l’inammissibilità sia determinata dall’assenza di ius postulandi , dal momento che in tale ipotesi non vi è comunque modo di raccordare la memoria alla parte che se ne vorrebbe giovare.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione