Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6010 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2631/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3834/2017 depositata il 08/06/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE, con atto notificato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 07.03.2005, proponeva domanda arbitrale avverso il predetto RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE affermava di essere di essere titolare di alcuni crediti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di restauro del c.d. ‘Castello Aragonese’, appaltati con fondi di provenienza regionale, in virtù di tre successivi contratti, stipulati rispettivamente in data 23.03.1981, 09.10.1983 e 26.09.1984, e deduceva che il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe versato alla società appaltatrice tutti gli importi dovuti, ovvero li avrebbe versati con ritardo. La RAGIONE_SOCIALE, in data 24.07.2006, stipulava contratto di cessione di ramo di azienda con la RAGIONE_SOCIALE, che, con istanza del 17.09.2008, protocollata presso la Camera Arbitrale in data 29.09.2008 al n. NUMERO_DOCUMENTO, si riportava espressamente alla domanda di arbitrato proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, depositando ed allegando copia del contratto di cessione di ramo di azienda del 24.07.2006. Conseguentemente, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva di essere estromessa dal giudizio arbitrale. Con memoria dell’8.01.2009, si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, eccependo, fra l’altro, l’inammissibilità delle domande nuove proposte dall’intervenuta RAGIONE_SOCIALE, l’inesistenza nel merito del credito agli interessi, l’intervenuta preclusione per mancata iscrizione delle riserve nei registri e documenti contabili e in subordine la loro compensazione con i crediti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE riconosciuti da due distinti provvedimenti giudiziari (sentenza del Tribunale di Napoli 833/1998 e sentenza della Corte di Appello di Napoli 726/2000 -spese di lite dei giudizi con i quali era stata dichiarata la competenza arbitrale sulle questRAGIONE_SOCIALE oggetto del contendere).
2.Il Collegio arbitrale rigettava la domanda di estromissione avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE; in accoglimento della domanda avanzata, condannava il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE e, per essa, a favore della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, della somma totali di € 15.123,84 oltre IVA nell’aliquota vigente, oltre interessi di mora, in relazione al primo contratto di appalto; in accoglimento della domanda avanzata, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE e, per ess a, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma totale di € 9.323,34, oltre IVA nell’aliquota vigente, oltre interessi di mora, in relazione al secondo contratto di appalto; in accoglimento della domanda avanzata, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE e, per essa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma totale di € 30.798,45, oltre IVA nell’aliquota vigente, oltre interessi di mora, in relazione al terzo contratto di appalto; in accoglimento dell’eccezione in via di compensazione leg ale svolta dal RAGIONE_SOCIALE, determinava in € 4.218,32 le somme, alla data del 31.12.2008, dovute dalla RAGIONE_SOCIALE e, per essa, dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di condanna alle spese giudiziali liquidata dal Tribunale Civile di Napoli con la sentenza n. 833/1998 e dalla Corte di Appello Civile di Napoli con la sentenza n. 726/2000, oltre interessi di mora al tasso legale. Tale lodo arbitrale veniva depositato presso il Tribunale di Roma, che, con decreto del 02.03.2010, lo dichiarava esecutivo.
3.Con atto notificato in data 11.06.2010, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto impugnazione avverso il suddetto lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Roma, eccependone la nullità, totale o parziale, per mancata osservanza delle regole di diritto. Nel merito, il RAGIONE_SOCIALE chiedeva di dichiarare l’inammissibilità dei nuovi quesiti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE; di rigettare, in tutto o in parte, le pretese della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE; di dichiarare quantomeno in parte prescritti i diritti da queste ultime vantati; di dare atto della
compensazione dei crediti; di condannare la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio arbitrale e ripartire proporzionalmente le spese tra le parti. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si costituivano nel giudizio di appello, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta e chiedendo in via incidentale, previa dichiarazione di nullità parziale del lodo, il riconoscimento di ulteriori importi per interessi e rivalutazione.
4.Con sentenza n. 3834/2017, pubblicata il 08.06.2017, la Corte d’appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’impugnazione del lodo sottoscritto in data 27 novembre 2009, proposta in via principale dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE e proposta in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la nullità del suddetto lodo e, decidendo nel merito in fase rescissoria, rigettava le domande proposte con la domanda di arbitrato dalla RAGIONE_SOCIALE con l’ intervento della RAGIONE_SOCIALE, condannando la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE a rifondere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio. In particolare, la Corte di appello di Roma, dopo aver premesso che nella specie era applicabile l’art.829 cod. proc. civ. nel testo previgente alla riforma del 2006, affermava che: a) meritava accoglimento l’eccezione di prescrizione di tutti i crediti azionati (a titolo di saldo RAGIONE_SOCIALE e revisione prezzi, in importo modesto, e a titolo di ritardato pagamento in riferimento ai relativi certificati di pagamento emessi dalla Direzione Lavori) in quanto erroneamente il Collegio arbitrale aveva ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere per ciascun contratto dalla rispettiva delibera comunale di approvazione dei conti, neppure ancora intervenuta per l’ultimo contratto, e che i tempi dei pagamenti dovessero individuarsi in base a quanto previsto dagli artt.35 e 36 del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal RAGIONE_SOCIALE, richiamato nei tre contratti; b) detti assunti erano erronei perché in
contrasto con la disciplina legale degli appalti RAGIONE_SOCIALE e con quanto stabilito dai contratti sottoscritti dalle parti, che avevano stabilito diverse date di scadenza per il pagamento del corrispettivo per stati di avanzamento RAGIONE_SOCIALE, indipendenti dall’accettazione dell’opera e subordinate soltanto alla contabilizzazione da parte della direzione RAGIONE_SOCIALE; in particolare le clausole 11 e 14 del contratto di appalto stabilivano espressamente il termine di pagamento (entro 15 giorni dalla corresponsione da par te della Giunta Regionale all’ente concessionario delle somme liquidate con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione della L.R.n.58/1974); c) in ogni caso, anche a non considerare l’intervenuta prescrizione, per stabilire quali fossero i termini di pagamento occorreva fare riferimento alle citate clausole 11 e 14 del contratto di appalto, mentre il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d.p.r. 16 luglio 1962 n.1063 era stato richiamato nel con tratto d’appalto solo per quanto non espressamente previsto nel contratto stesso e inoltre il citato d.p.r. aveva valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama; in punto di fatto, come rilevato dagli stessi arbitri, non era contestato che i pagamenti fossero stati eseguiti entro il termine contrattuale di 15 giorni dalla data di corresponsione delle somme al RAGIONE_SOCIALE da parte della Regione, e quindi nei termini contrattuali, e non era previsto che il RAGIONE_SOCIALE dovesse attivarsi presso la Regione per ottenere che i finanziamenti fossero erogati nei termini stabiliti dal citato d.p.r., che si ribadisce non essere applicabili nella specie; d) di conseguenza erano fondati i primi due motivi di impugnazione, da cui conseguivano la declaratoria di nullità del lodo e la decisione rescissoria, nel merito, di rigetto delle domande della RAGIONE_SOCIALE, ritenuto superfluo l’esame delle altre doglianze, comprese quelle proposte in via incidentale.
5.Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e resistito con controricorso dal RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
6. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , per violazione e falsa applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ., dell’art. 32 della L. 109 del 1994, dell’art. 2 del D.M. n. 398 del 2000 ed, in subordine, degli artt. 241 e 242 del D. Lgs. n. 16S del 2006. In particolare, le ricorrenti deducono che l’eccezione di prescrizione era stata formulata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo con le memorie di replica depositate l’8.01.2009, che costi tuivano, peraltro, il primo atto difensivo dell’amministrazione nella procedura arbitrale. Le ricorrenti ritengono, dunque, che la proposizione dell’eccezione di prescrizione in sede di memorie di replica, ne abbia determinato, inesorabilmente, la decadenza; al riguardo richiamano l’art.32 l.n.109/1994 (legge Merloni) e quanto previsto dal Regolamento n.398/2000, di attuazione della citata legge. Le ricorrenti, inoltre, sostengono che, anche a voler applicare al caso di specie il codice degli appalti, la questione rimarrebbe immuta ta e l’eccezione di prescrizione risulterebbe comunque tardiva, in quanto l’articolo 241 del nuovo codice, al comma 2, dispone che ‘ Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizRAGIONE_SOCIALE del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice’ . Le ricorrenti, in ogni caso, evidenziano l’infondatezza, nel merito, dell’eccezione di prescrizione. A dire delle ricorrenti, infatti, negli appalti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le somme dovute per il pagamento degli interessi sull’anticipazione, sugli stati di avanzamento RAGIONE_SOCIALE e per svincolo decimi e revisRAGIONE_SOCIALE prezzi, in quanto comprensive anche del risarcimento danni, sono da
ricomprendersi nel prezzo dell’appalto, assumendone, quindi, la stessa natura contrattuale, con conseguente termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui è azionabile il diritto al pagamento del prezzo.
2.Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., in relazione all’articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., in ordine all’onere della prova del mancato ritardo nei pagamenti da parte del RAGIONE_SOCIALE resistente. La Corte di Appello, dopo aver riformato il lodo in ragione della prescrizione del diritto di credito delle appellate, e dopo aver comunque ritenuto l’inapp licabilità al caso di specie degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962, in quanto trattavasi di appalto rientrante nella diversa disciplina di cui al regolamento di attuazione della L.R. Campania n. 58/1974, avrebbe erroneamente accolto l’ impugnazione del lodo, ritenendo incontestato tra le parti che i pagamenti fossero stati effettuati nei 15 giorni dall’erogazione del finanziamento da parte della Regione. Invece, a dire delle ricorrenti, di tale pacifica deduzione non vi sarebbe traccia negli atti di causa, né in quelli depositati nel corso del giudizio arbitrale né in quelli depo sitati nel corso dell’appello. Al contrario, sia la RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE affermano di aver sempre contestato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la mancanza di prova tanto della richiesta di finanziamento nei confronti della Regione, quanto del regolare e tempestivo adempimento dei pagamenti nei termini di cui alla L.R. Campania n. 58/1974.
3. Il primo motivo è inammissibile.
La censura concerne la tardività dell’eccezione di prescrizione che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe proposto, nel giudizio arbitrale, solo con la memoria di replica, quale primo suo atto difensivo in quel procedimento, sicché, ad avviso delle ricorrenti, la Corte d’appello nel giudizio ex art. 829 cod. proc. civ . – avrebbe dovuto dichiarare
l’ente decaduto da tale eccezione, mentre gli arbitri avevano ritenuto l’eccezione tempestiva, ma nel merito infondata.
Orbene, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non fa riferimento alcuno alla questione di decadenza del RAGIONE_SOCIALE dall’eccezione di prescrizione e le società appaltatrici ricorrenti, pur deducendo di aver proposto avanti alla Corte d’appello la suddetta questione, n on hanno riprodotto o riassunto nel motivo di ricorso – nel rispetto del principio di autosufficienza la parte o il contenuto del loro atto difensivo, peraltro concernente anche l’impugnazione incidentale avverso il lodo (pag. 8 e 9 del ricorso), avente ad oggetto la questione della decadenza, che, in quanto implicitamente disattesa dal Collegio arbitrale, avevano l’onere di riproporre.
Occorre, infatti, ribadire che la parte vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezRAGIONE_SOCIALE non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass. Sez. U. 13195/2018).
Le odierne ricorrenti affermano di aver tempestivamente articolato considerazRAGIONE_SOCIALE difensive in ordine alla tardiva proposizione dell’eccezione di prescrizione sia in sede arbitrale sia dinanzi alla Corte d’appello (cfr. pag.10 e pag.12 ricorso), ma non precisano minimamente come, dove e quando ciò sia avvenuto.
Per quanto concerne la fondatezza della pronuncia della Corte territoriale sul merito dell’eccezione di prescrizione, va rilevato che l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito (Cass. 9014/2018;
Cass. 17157/2002), che, nella specie, ha adeguatamente motivato al riguardo, e il vizio di motivazione neppure è stato dedotto.
4. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto concerne una statuizione resa ad abundantiam (cfr. pag.9 della sentenza impugnata, che fa precedere all’esposizione della seconda ratio la locuzione «anche a non considerare la prescrizione»). Ebbene, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam (Cass. 8755/2018; Cass. 18429/2022).
Nella specie, la questione di prescrizione del diritto azionato chiudeva – con l’accoglimento di un’eccezione preliminare – anche la fase rescissoria seguita alla declaratoria di nullità del lodo, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore pronuncia nel merito, in ordine all ‘ onere della prova dei pagamenti entro i termini contrattuali e all’ insussistenza del ritardo nei pagamenti perché effettuati entro 15 giorni da quando il RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto i fondi dalla Regione, atteso che i crediti azionati in giudizio dalle appaltatrici sono stati, per l’appunto, ritenuti prescritti.
4.1. Il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto verte su una questione meritale, avendo la Corte d’appello accertato che, in base a quanto riportato nel lodo, era incontestato l’avvenuto pagamento nei termini contrattuali , sicché la censura, mediante l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, in realtà impropriamente sollecita il riesame di fatti, che sono stati scrutinati dai giudici di merito con motivazione idonea. Per contro, le ricorrenti genericamente deducono che non vi era traccia negli atti di tale deduzione (pag.18), riportano parte del contenuto della loro memoria di costituzione d’appello , che è parimenti del tutto generica, non riportano il tenore del lodo, né compiutamente il suo contenuto al riguardo, non indicano quali siano state le date effettive dei pagamenti e quali i fatti decisivi il cui esame sia stato omesso.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.