Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27557 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13905/2021 proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e
NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1526/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 26/2/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 26/2/2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado dichiarata l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro -ha condannato questi ultimi al rilascio, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE venditrice, del fondo oggetto del contratto;
a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assunta, la corte territoriale -dopo aver riaffermato la competenza per materia del tribunale ordinario, rispetto all’invocata competenza delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -ha rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata dal COGNOME, non avendo lo stesso sollevato tempestivamente detta eccezione nel corso del giudizio di primo grado;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),
per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di esporre, nel corpo RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, la concisa esposizione dei fatti di causa, operando, sul punto, un incomprensibile rinvio per relationem alla sentenza di primo grado;
sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’assenza di alcuna motivazione a fondamento RAGIONE_SOCIALE dichiarata inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, oltre che RAGIONE_SOCIALE totale inconferenza dei riferimenti operati nella sentenza impugnata al precedente giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 19784/2011 (riferita a un caso del tutto diverso da quell’oggetto dell’odierno giudizio) al fine di disattendere l’eccezione di incompetenza sollevata dagli allora appellanti;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza, la concisione RAGIONE_SOCIALE motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE pronuncia giudiziale funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019, Rv. 655799 -01), ossia quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015, Rv. 634142 01);
da questa prospettiva -eminentemente funzionale rispetto all’esigenza di un’espressa rappresentazione dello svolgimento dei fatti
di causa (ossia in relazione alla possibilità di individuare gli elementi di fatto necessariamente presupposti dalla decisione) – varrà considerare l’avvenuta menzione, nel contesto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, RAGIONE_SOCIALE statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui ha dichiarato « l’avvenuta risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato tra le parti per effetto RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa » (cfr. pag. 1 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
questo specifico passaggio deve ritenersi tale da consentire la specifica comprensione, in modo sufficientemente intelligibile, del l’avvenuto rigetto, ad opera del giudice a quo , dell’eccezione di incompetenza per materia (rispetto alle attribuzioni RAGIONE_SOCIALE Sezione specializzata agraria), avendo la corte territoriale ritenuto -sulla base del presupposto costituito dalla natura del rapporto intercorso tra le parti (la compravendita con patto di riservato dominio di un fondo, così come richiamato nella decisione del primo giudice riportata in sentenza) – che proprio la natura di detto rapporto ne escludesse ictu oculi la riconducibilità all’ambito di competenza delle RAGIONE_SOCIALE; e tanto, in stretta coerenza al principio di diritto obiettivamente ricavabile dal precedente di legittimità richiamato (al di là RAGIONE_SOCIALE relativa stretta inerenza ‘in fatto’ al caso di specie) volto ad escludere, dalla competenza per materia delle RAGIONE_SOCIALE, i rapporti giuridici destinati a non implicare in alcun modo l’applicazione delle norme sul rapporto agrario, laddove quest’ultimo rappresenti solo un presupposto di fatto suscettibile di costituire oggetto di accertamento incidentale (salva l’eventuale richiesta -qui non avanzata -di un accertamento con valore di giudicato dell’esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario);
in forza di tali premesse, deve ritenersi che le (pur scarne) indicazioni in fatto contenuto nella sentenza d’appello appaiono in ogni caso tali da rendere obiettivamente comprensibili le ragioni del rigetto dell’eccezione di incompetenza per materia, avendo la corte territoriale sottolineato come il contratto di vendita con patto di riservato dominio di un fondo, non implicando in nessun caso l’applicazione delle norme sul rapporto agrario, sfugga all’ambito di competenza delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
tali argomentazioni valgono, conseguentemente, a giustificare l’accertamento dell’infondatezza , tanto RAGIONE_SOCIALE censura avanzata dall’odierno ricorrente con riguardo all’invocata nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata esposizione dei fatti di causa, quanto la censura concernente il difetto di motivazione a fondamento del rigetto dell’eccezione di incompetenza per materia delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
dev’essere da ultimo, rilevata la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura concernente l’assenza di alcuna motivazione a fondamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, avendo la corte territoriale espressamente rilevato come l’eccezione di prescrizione fosse stata inammissibilmente sollevata per la prima volta in appello in violazione dell’art. 345 c.p.c.; circostanza, quest’ultima, pacificamente ammessa anche dallo stesso odierno ricorrente;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 28 e 38 comma 3 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE dell’art. 26 RAGIONE_SOCIALE legge n. 11/1971, dell’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n 29/1990 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 99/2004 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso
l’eccezione di incompetenza sollevata dagli appellanti, senza tener conto dell’oggetto dell’odierno giudizio, nella specie costituito dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE perdurante efficacia del contratto concluso con un coltivatore diretto e del conseguente diritto al rilascio del fondo conseguente alla dichiarata cessazione di tale contratto a seguito di risoluzione; e tanto, sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanza secondo cui la vendita con patto di riservato dominio di un fondo rustico costituisce «un atto sostanzialmente equivalente al contratto di affitto di fondo rustico con patto di riscatto» (cfr. pag. 9 del ricorso);
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come costituisca circostanza pacifica tra le parti l’identificazione dell’oggetto del contendere relativo all’odierna controversia con l’accertamento dell’avvenuta (o meno) risoluzione di diritto RAGIONE_SOCIALE compravendita di un fondo rustico e del conseguente obbligo di restituzione del fondo compravenduto da parte degli acquirenti;
ciò posto, mette conto ribadire, sulla scorta dell’insegnamento risalente nel tempo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, come la competenza RAGIONE_SOCIALE Sezione specializzata agraria postuli che non risulti ictu oculi l’estraneità del rapporto in contestazione all’ambito di quelli agrari, con la conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE competenza di detta Sezione specializzata allorché il rapporto dedotto in giudizio sia la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all’esistenza ed alla validità dell’obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito (o viceversa), a nulla rilevando che il venditore stesso invochi un rapporto di affittanza agraria intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 1191 del 25/02/1982, Rv. 419072 -01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 11304 del 23 maggio 2011);
da qui l’evidente estraneità alla competenza delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controversia avente ad oggetto l’avvenuta (o meno) risoluzione di diritto del contratto di compravendita con patto di riservato dominio di un fondo rustico, non rientrando ictu oculi tale materia tra quelle rientranti nell’ambito dei rapporti agrari di competenza delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 101 e 161 c.p.c., nonché degli art. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in appello dall’odierno istante, senza tener conto che la sollevazione di tale eccezione era stata sollecitata dall’affermazione, fatta propria dal giudice di primo grado ex officio e ‘a sorpresa’ (e, dunque, in palese violazione dell’art. 101 c.p.c.), secondo cui la citazione in giudizio RAGIONE_SOCIALE controparte fosse equivalsa alla comunicazione di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, co. 2, c.c.;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva il Collegio come il rilevato (preteso) vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado – consistente nell’asserita violazione dell’art. 101 c.p.c. e, dunque, del contraddittorio tra le parti in ragione del carattere ‘a sorpresa’ RAGIONE_SOCIALE decisione – non risulti essere stato convertito in un motivo di appello;
da ciò la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa dell’odierno istante di recuperare la facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto
avversario in questa sede di legittimità, dovendo ritenersi detta facoltà processuale ormai irrimediabilmente estinta in ragione dell ‘intervenuta maturazione RAGIONE_SOCIALE corrispondente preclusione processuale;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., nonché dell’art. 1456 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l ‘accertamento positivo dell’intervenuta prescrizione dell’avverso diritto di avvalersi RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa, avendo la controparte esercitato tale diritto oltre il termine decennale di prescrizione previsto dalla legge;
il motivo, nella misura in cui presuppone l’avvenuta tempestiva sollevazione dell’eccezione di prescrizione da parte dell’odierno istante (eccezione ritenuta dal giudice a quo , viceversa, tardivamente sollevata), deve ritenersi assorbito dal rilevato rigetto del terzo motivo d’impugnazione;
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi parzialmente sul quarto motivo di appello avente ad oggetto l’idoneità RAGIONE_SOCIALE citazione avversaria a costituire atto idoneo a manifestare la volontà RAGIONE_SOCIALE controparte di avvalersi RAGIONE_SOCIALE clausola produttiva espressa, ai sensi dell’art. 1456, co. 2, c.c.;
il motivo è inammissibile;
sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore RAGIONE_SOCIALE prestazione
inadempiuta di volersi avvalere dell’effetto risolutivo di diritto di cui all’art. 1456 c.c. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 4 maggio 2005);
ne deriva il difetto d ‘ interesse dell’odierno ricorrente al rilievo RAGIONE_SOCIALE denunciata omessa pronuncia, attesa la manifesta infondatezza in iure d ell’argomentazione avanzata;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione del 2/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME