Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4121 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14056/2021 R.G. proposto da: ll’avvocato
COGNOME rappresentata e difesa da NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 1899/2020 depositata il 09/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne davanti al Tribunale di Caltagirone la vicina NOME COGNOME lamentando che sul fabbricato confinante erano stati collocati tubi di acqua pura e nera alla distanza inferiore di 1 mt prevista dall’art. 899 cod. civ.; lamentava, altresì, che esisteva una finestra di luce munita di grata ed inferriata posta ad una quota dal pavimento inferiore a quella prevista dalla legge; chiedeva, pertanto, che venisse ordinata la rimozione dei tubi e che il davanzale fosse alzato fino a 2 mt. da terra.
Il Tribunale di Caltagirone accoglieva la domanda.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla convenuta NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Catania che rigettava il gravame osservando che nessuna contestazione era stata sollevata dall’attrice in merito alla distanza delle tubature interne accertata dal CTU: pertanto, la sentenza di prime cure non poteva dirsi resa in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Sempre a giudizio della Corte territoriale, non assumeva alcuna rilevanza l’aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione edilizia, che viene rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e non può consentire deroghe alle norme del codice civile. Infine, la dedotta ‘ prescrizione dei diritti dell’attrice ‘ è un’eccezione in senso proprio non rilevabile d’ufficio, che doveva essere proposta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, considerata, dunque, giustamente tardiva del giudice di prime cure.
NOME COGNOME ricorre per cassazione con un unico motivo, contrastato da controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo si deduce grave violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3), 5) cod. proc.
civ. La ricorrente censura la sentenza di primo grado per avere riscontrato l’accertamento da parte del CTU della collocazione di tubazioni idriche esterne a distanza illegale; e per non avere dedotto nulla sulla circostanza che nessuna tubazione interna era a distanza inferiore a quella di legge e che era stata rilasciata autorizzazione edilizia del Comune di Niscemi del 15.03.1994.
Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che l’eccezione di prescrizione proposta in primo grado avrebbe dovuto essere considerata mera difesa, come tale proponibile entro i termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili in cui è articolato. Quanto alla critica rivolta contro la pronuncia di primo grado, giova ricordare che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte -e sono da dichiararsi, perciò, inammissibili -censure rivolte specificamente contro la sentenza di primo grado, anziché contro quella di appello, atteso che oggetto del suddetto ricorso è – al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge – normalmente la sentenza di secondo grado (Sez. L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014, Rv. 630084 – 01; conf.: Cass. Sez. L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006, Rv. 587584 – 01).
Quanto all’altro profilo di censura, premesso che, vertendosi in tema di actio negatoria servitutis (rimozione di tubazioni a distanza illegale) dovrebbe parlarsi, al più, di eccezione riconvenzionale di usucapione e non certo di eccezione di prescrizione, sta di fatto che come già affermato da questa Corte – trattasi di eccezione in senso stretto (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272 – 01), e non di mera difesa e inoltre il richiamo alle sezioni unite n. 23464/2016 è fuori luogo perché tale pronuncia si riferisce a tutt’altra ipotesi, cioè all’eccezione di difetto di titolarità della posizione
giuridica soggettiva inerente la legittimazione attiva del controricorrente).
Pertanto, è corretta la decisione della Corte d’Appello laddove ha ritenuto tardiva l’eccezione e il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.8 00,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda