Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18733-2021 proposto da: dall’avvocato
COGNOME NOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 381/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 473/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 6.5.2021 n. 381, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente (solo in punto di spese di primo grado) l’appello principale proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di Pisa che aveva dichiarato inammiss ibile il ricorso con il quale quest’ultimo aveva impugnato due cartelle esattoriali emesse per il pagamento di premi assicurativi RAGIONE_SOCIALE omessi per l’anno 2011, affermando di avere scoperto la loro esistenza solo il 27.3.19, dall’estratto di ruolo richiesto all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto mai notificate. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso del COGNOME, per carenza di interesse ad agire, stante la validità (originaria o successiva a sanatoria) della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle. La Corte d’appello ha rigettato il gravame del COGNOME nel merito, ritenendo assorbito l’appello incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE (sulla correttezza della notifica della prima cartella, con posta privata). In particolare, pur ritenendo sussistente l’interesse ad agire in capo all’appellante, in riferimento all’accertamento negativo del proprio credito contributivo, perché la definitività dei crediti contributivi portati dalla cartella per mancata opposizione, non era preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito che fossero maturati successivamente alla cartella, riteneva, tuttavia, infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal COGNOME, in riferimento anche al periodo successivo alla notifica RAGIONE_SOCIALE
medesime cartelle, per la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE riscossione hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria .
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2934 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’eccezione di p rescrizione estintiva dei crediti vantati dall’RAGIONE_SOCIALE fosse stata circoscritta al solo periodo successivo alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, così che non sarebbe stato nemmeno necessario verificare la validità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle ma solo verificare se fosse maturata o meno l’eccepita prescrizione nel quinquennio successivo rispetto alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, laddove in tema di prescrizione previdenziale grava sull’eccipiente solo l’onere di allegare i fatti (inerzia del titolare del diritto d edotto in giudizio e manifestazione della volontà di avvalersi dell’inerzia), mentre l’individuazione del momento iniziale o finale integra una questione di diritto, sulla quale il giudice non è vincolato alle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per la mancata
compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado e secondo grado ovvero per la riduzione del loro importo.
Il primo motivo è inammissibile; infatti, premessa la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, per come sancito dalla Corte d’appello, con statuizione non impugnata e sulla quale risulta essersi formato il giudicato interno, il medesimo ricorrente non si confronta con l’accertamento espresso dalla Corte territoriale sulla mancata maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica della cartella (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).
I n particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata solo per il periodo successivo alla notificazione RAGIONE_SOCIALE due cartelle, perché nessun riferimento era contenuto nel ricorso di primo grado al momento di insorgenza e di esigibilità del credito RAGIONE_SOCIALE e tale considerazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prescrizione, in materia previdenziale, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio: ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione (cfr. Cass. n. 31282/2019).
Il secondo motivo di censura, sulla mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo e secondo grado ovvero sulla riduzione del loro importo è inammissibile in quanto la compensazione RAGIONE_SOCIALE
spese ovvero la determinazione del loro ammontare è una valutazione discrezionale di competenza esclusiva del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17291/2021), per cui il controllo della Cassazione si limita a verificare che la motivazione non sia illogica o errata (cfr. Cass. n. 14036/2024) e che non sia stato violato il principio di soccombenza: nella specie, sussistevano i presupposti per la condanna alle spese di lite (pur ridotte in sede di gravame), essendo stato il ricorrente soccombente sia in primo che secondo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE riscossione ed euro 1000,00, oltre euro 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME