Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24193/2021 R.G. proposto da :
BANCA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE SPA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE -intimati- sul controricorso incidentale proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 669/2021 depositata il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha proposto davanti al Tribunale di Lecce azione di ripetizione di indebito nei confronti di BANCA RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE S.P.A. (MPS), deducendo che in relazione all’accensione del rapporto di apertura di credito n. 3212 presso la filiale di Galatina erano stati applicati interessi ultralegali, illegittimi per rinvio agli usi piazza, nonché deducendo illegittima capitalizzazione degli interessi e applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS), oltre che indebita applicazione delle valute e delle altre spese. La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione per le operazioni precedenti al 19 ottobre 2002.
Il Tribunale di Lecce, previo espletamento di CTU, ha rigettato l’eccezione di prescrizione e ha accolto la domanda di illegittimità sia degli interessi passivi applicati in misura ultralegale, sia della capitalizzazione trimestrale fino alla data del 18 novembre 2002. Ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, essendo il conto corrente aperto all’atto della proposizione della domanda, ma ha ritenuto ammissibile l’accertamento del saldo di dare-avere inter partes . Ha, poi, accertato l’ esatto dare-avere tra le parti alla data del 30 aprile 2012, in relazione al conto corrente n. 32120 del correntista presso MPS, pari a € 146.934,74.
La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della banca. Ha ritenuto il giudice di appello che la domanda di accertamento del saldo di un conto aperto all’atto della proposizione della domanda non costituisce domanda nuova, ma accertamento strumentale alla determinazione dell’indebito,
n. 24193/2021 R.G.
rigettando così l’appello in punto ultrapetizione del giudice di primo grado. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che -stante l’inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito la banca non avesse interesse a coltivare l’eccezione di prescri zione.
Propone ricorso per cassazione MPS, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il correntista, il quale propone ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc Violazione e/o falsa applicazione art. 100 cpc -Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2033 c.c. pronuncia ultra petita – inammissibilità della pronuncia di mero accertamento- carenza di interesse ex art.100 cpc, incongruità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione» , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la domanda di ricalcolo del saldo, a fronte dell’originaria domanda di condanna alla ripetizione di indebito. Osserva parte ricorrente che la domanda di accertamento del saldo non sarebbe stata proposta dal correntista e che tale domanda atterrebbe a un contesto « giuridico-fattuale» diverso da quello in cui si propone una domanda di ripetizione di indebito e che, al più, avrebbe potuto condurre a una ricostruzione del saldo pro futuro depurato da annotazioni illegittime.
Il primo motivo -in disparte l’inammissibilità della relativa formulazione ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. per non avere il ricorrente trascritto, né indicato in modo specifico quale sarebbe il contenuto dell’originario petitum -è infondato, non essendo ravvisabile una violazione del principio stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il giudice del merito, nel pronunciarsi su
una domanda di ripetizione di indebito, accerti il saldo finale del rapporto di conto corrente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. fondandosi, oltre che sull’atto della solutio , sulla mancanza di una valida causa solvendi , postula il previo accertamento anche di quest’ultima, sì che incontrovertibilmente l’azione di condanna che si esercita nella ripetizione dell’indebito racchiude in sé e presuppone anche un’azione di accertamento relativo al saldo del rapporto » (Cass., n. 21823/2025). Sicché, qualora nel corso del giudizio l’originaria domanda di ripetizione di indebito sia sostituita dalla parte con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, previa espunzione degli importi illegittimamente addebitati, tale modificazione può essere operata anche nel solo grado di appello senza porsi in contrasto con l’art. 345 cod. proc. civ., non comportando l’introduzione di una domanda nuova, ma solo una riduzione del petitum , essendo la domanda di accertamento del saldo già inclusa in quella di ripetizione degli importi indebitamente trattenuti dalla Banca (Cass. Sez. U., n. 19750/2025; Cass., n. 28599/2025).
Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la banca non avesse interesse alla proposizione di una eccezione di prescrizione, una volta rigettata la domanda di ripetizione di indebito. Osserva parte ricorrente -ribadito il diritto della banca di opporre la compensazione alla domanda di ripetizione di indebito -che l’interesse sussiste anche a fronte di una domanda di accertamento e rettifica del saldo.
Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio
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credito o del proprio debito per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass., n. 31770/2025; Cass., n. 9756/2024; Cass., n. 16113/2024).
Non è, quindi, necessario che la controversia si sia incentrata sulla domanda di accertamento del saldo, priva della proposizione di una domanda di condanna alla ripetizione dell’indebito, ma è sufficiente che il giudizio affronti la questione pregiudiziale della nullità delle clausole contrattuali per contrasto con imperative e inderogabili. La proposizione dell’eccezione di prescrizione comporta che, a fronte di oneri indebitamente applicati in quanto conseguenti a clausole nulle, la banca ha interesse a eccepire l’esistenza di prelievi irripetibili per effetto della intervenuta prescrizione. L’eccezione di prescrizione costituisce, pertanto fatto impeditivo anche rispetto alla domanda di corretta ricostruzione del saldo.
Ne consegue che « a) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l’azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado; b) l’interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante; c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l’ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione; i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo» (Cass., n. 31770/2025, cit.). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
n. 24193/2021 R.G.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione fosse stata formulata in modo generico, atteso che solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. erano state allegate le rimesse solutorie, la cui indicazione costituirebbe fatto costitutivo dell’eccezione medesima.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile ex art. 360bis n. 1) cod. proc. civ., in quanto contrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., Sez. U., n. 15895/2019).
Il ricorso principale va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo e il ricorso incidentale condizionato dichiarato inammissibile, oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame della domanda alla luce dell’eccezione di prescrizione, rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta nel resto il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione n. 24193/2021 R.G.
e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 18/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME