Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3717/2023 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata in data 19/5/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 19/5/2021, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da NOME COGNOME e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato NOME COGNOME NOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, dell’importo di euro 33.709,70 (in luogo di quella maggiore stabilita dal giudice di primo grado) a titolo di restituzione degli importi indebitamente versati in eccesso dal defunto padre del COGNOME in favore di COGNOME NOME, a titolo di canoni di locazione, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392/78;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il primo giudice avesse erroneamente escluso l’avvenuta tempestiva sollevazione, da parte del COGNOME, dell’eccezione di (parziale) prescrizione del credito restitutorio rivendicato dal COGNOME, pervenendo in tal modo a un’illegittima quantificazione del credito di quest’ultimo in un importo pari a tutti i canoni di locazione corrisposti in eccesso rispetto a quanto dovuto, là dove, al contrario, a fronte della tempestiva sollevazione dell’eccezione di prescrizione da parte del COGNOME NOME, quest’ultimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere unicamente gli importi ricevuti in eccesso a titolo di canoni di locazione in relazione al solo decennio anteriore alla rivendicazione restitutoria del COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
NOME COGNOME NOME resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che,
con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 79 della legge n. 392/1978, dell’art. 2938 c.c., nonché degli artt. 112 e
345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il COGNOME avesse tempestivamente sollevato, nel corso del giudizio di primo grado, un’eccezione di prescrizione del credito avversario, là dove, al contrario, il COGNOME si era unicamente limitato a sollevare, nel corso di detto giudizio, un’eccezione di decadenza di detto credito in ragione della tardività della domanda di ripetizione dei canoni versati in misura superiore a quella legale, ossia in ragione della proposizione di detta domanda restitutoria oltre il termine semestrale dalla cessazione del contratto di locazione;
in tal modo, secondo il ricorrente, la corte territoriale sarebbe pervenuta all’illegittimo accoglimento di una domanda ‘nuova’ (quella relativa all’intervenuta prescrizione decennale del credito avversario), siccome avanzata per la prima volta dal COGNOME in sede d’appello;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo quanto ritenuto dal giudice d’appello , il conduttore COGNOME – avendo proposto la domanda di restituzione di quanto corrisposto dal proprio padre in eccesso a titolo di canoni dopo la scadenza del semestre successivo alla cessazione del contratto di locazione (incorrendo nella decadenza di cui all’art. 79 della legge n. 392/78 e così esponendosi alle possibili eccezioni di prescrizione della controparte) – dovette legittimamente fronteggiare l’eccezione di prescrizione decennale del credito restitutorio sollevata dal locatore COGNOME NOME, avendo quest’ultimo tempestivamente avanzato detta eccezione nella prima risposta utile rispetto al deposito della comparsa di costituzione del COGNOME (con la quale quest’ultimo aveva proposto detta domanda restitutoria);
in questa sede, il COGNOME sostiene che il COGNOME non sollevò affatto in primo grado un’eccezione di prescrizione, essendosi piuttosto limitato a sollevare unicamente un’eccezione di decadenza (così come ritenuto dal giudice di primo grado), là dove quell’eccezione di prescrizione fu inammissibilmente sollevata per la prima volta in sede d’appello ;
il thema decidendum sottoposto all’esame di questo giudice di legittimità risiede, dunque, nell’interpretazione delle locuzioni utilizzate in primo grado dal COGNOME; locuzioni che (mentre il giudice di primo grado ha ritenuto inidonee a integrare un’adeguata manifestazione di volontà vòlta ad eccepire la prescrizione) la corte d’appello ha ritenuto effettivamente espressive della volontà di sollevare un’eccezione di prescrizione (e non già di decadenza) del credito avversario;
tali locuzioni sono così riportate nella sentenza d’appello: « alla prima udienza del 10.05.2012 il procuratore così trascrive: ‘Eguale sorte per la domanda instaurata per la ripetizione dei canoni, essendo la ricostruzione dei fatti priva di alcun pregio e comunque essendo intervenuta ampia prescrizione ‘. In sede di memoria integrativa trascrive: ‘ … da ciò discende inesorabilmente come, avendo il convenuto avanzato tale domanda soltanto con la comparsa di costituzione e risposta, il termine semestrale fissato dalla legge per paralizzare l’eccezione di prescrizione è spirato il 2 aprile 2012 ‘data in cui è avvenuto il mutamento del titolo di godimento del bene’ e, cioè, ben cinque mesi prima di quell’atto. ….. Di talché, non può essere accettata la ricostruzione contabile operata dal convenuto dell’intero rapporto di locazione perché si è prescritto il relativo diritto a chiedere la restituzione di quanto, a suo dire, corrisposto in eccedenza ‘ » (cfr. pag. 8 della sentenza d’appello) ;
ciò posto, rileva il Collegio come, al fine di giustificare il giudizio di inammissibilità del ricorso, già vale il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto degli atti giudiziali della parte, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 -01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 -01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);
peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande o delle eccezioni sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende deAVV_NOTAIOe e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 -01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01);
nella specie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice d’appello dai canoni ermeneutici
legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) degli atti giudiziali della parte (qui, delle dichiarazioni di parte contenute nel verbale di prima udienza e nella memoria integrativa del COGNOME), risulta essersi limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità;
ciò posto, varrà aggiuntivamente considerare come, secondo l’insegnamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità, l’ eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l ‘ inerzia del titolare, senza che rilevi l ‘ erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni della parte (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, Rv. 662611 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020, Rv. 659156 -01; Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016, Rv. 640674 – 01);
tale orientamento deve ritenersi affermato in continuità con il principio illo tempore sostenuto da questa Corte di cassazione, secondo cui l’e lemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione è la manifestazione in modo non equivoco della volontà della parte di far valere l’estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei crediti nei suoi confronti azionati; conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall’eccezione, il riferimento al termine – quinquennale, decennale, ecc. – ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l’individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è uno solo per legge in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell’interessato
al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 9825 del 26/07/2000, Rv. 538836 01);
nella specie, le locuzioni utilizzate dal COGNOME (‘ essendo intervenuta ampia prescrizione ‘ ; ‘ non può essere accettata la ricostruzione contabile operata dal convenuto dell’intero rapporto di locazione perché si è prescritto il relativo diritto a chiedere la restituzione di quanto, a suo dire, corrisposto in eccedenza ‘ ) appaiono di per sé tali da giustificare in modo adeguato la ragionevolezza dell’interpretazione fatta propria dalla corte territoriale nel senso dell’avvenuta valida manifestazione, da parte del locatore, di una volontà volta a far rilevare l’avvenuta estinzione del credito avversario in ragione dell’inerzia protrattasi nel tempo;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 5 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME