Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24862 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24971-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
Oggetto
Retribuzione -eccezione di pagamento
R.G.N.24971/2021
COGNOME
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 1003/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2021 R.G.N. 796/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento in favore di un gruppo di lavoratori di somme, nella misura per ciascuno determinata, a titolo di responsabilità ex art. 1676 c.c. per retribuzioni non corrisposte, quali exdipendenti della società NOME RAGIONE_SOCIALE (fallita) e prestatori della propria attività lavorativa nell’ambito di contratti di appalto per trasporto scolastico e di persone portatrici di handicap nell’ambito del Comune di Roma;
avverso la predetta sentenza la società propone ricorso per cassazione con 3 motivi; resistono i lavoratori in epigrafe; le parti costituite hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la società ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale qualificato l’eccezione di pagamento come un’eccezione in senso stretto e quindi preclusa;
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuta l’eccezione di pagamento parziale, nuova e quindi inammissibile;
con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. circa la conoscenza da parte del committente dei nominativi dei dipendenti dell’appaltatore;
i primi due motivi, connessi, riguardano l’allegazione di ATAC che il debito retributivo nei confronti di una cospicua parte dei lavoratori era stato estinto parzialmente da un soggetto terzo (l’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia), prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, senz a che tale avvenuto pagamento fosse stato riferito e computato dagli originali ricorrenti; avendo ottenuto la società la documentazione relativa all’ammissione dei lavoratori al passivo del fallimento e al pagamento parziale del loro credito da parte del Fondo di Garanzia nel corso del giudizio di primo grado, essa aveva depositato la relativa documentazione unitamente all’atto d’appello, con richiesta di tenere conto delle somme erogate agli appellanti dall’INPS; la Corte d’Appello di Roma ha affermato che tale deduzione non era qualificabile quale mera difesa, traducendosi al contrario nella formulazione di una vera e propria eccezione, diretta a dedurre l’esistenza di un fatto (parzialmente) estintivo del diritto azionato in giudizio, diverso da quelli allegati in primo grado e il cui accertamento introduce un tema di indagine e richiede approfondimenti istruttori non ricompresi tra quelli originariamente indicati dagli attori o emergenti dagli atti di primo grado, con conseguente inammissibilità ex art. 437 c.p.c. dell’eccezione perché formulata per la prima volta in appello;
i motivi in esame, con i quali viene censurato tale capo della sentenza, sono fondati per quanto di ragione;
questa Corte ha chiarito che il pagamento costituisce eccezione in senso lato e dunque il giudice d’appello deve rilevarlo anche d’ufficio quando esso risulti dalla
documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire anche in appello, se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia; e che l’eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato (cfr. Cass. n.17196/2018, n. 19829/2024, n. 3155/2025);
n on è, pertanto, condivisibile l’affermazione che si tratti di eccezione non rilevabile d’ufficio, perché la deduzione in ordine all’avvenuto pagamento parziale del debito, ancorché da parte di soggetto terzo, cioè di un fatto estintivo, sebbene parziale, dell’obbligazione del committente, integra eccezione in senso lato e perciò rilevabile d’ufficio e anche in appello, se il fatto risulta dagli atti di causa;
l’eccezione di parziale estinzione dell’obbligazione, assimilabile a quella di pagamento, derivante dall’allegazione di parte o dalla rilevazione d’ufficio di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio si distingue dalle mere difese (volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo) e non è preclusa in appello, alla condizione che sia proposta con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo;
nel caso in esame, la società ha debitamente dimostrato e localizzato lo svolgimento dell’eccezione (di fatto parzialmente estintivo dell’obbligazione) in primo grado e la sua compiuta documentazione, divenuta possibile solo in appello, sicché non
si trattava di introduzione di un nuovo tema di indagine, ma di allegazione, sviluppo, richiesta di prova e sua valutazione sulla misura del credito oggetto di giudizio;
la preclusione della considerazione della relativa documentazione in appello non è pertanto conforme ai principi sopra enunciati, e la sentenza impugnata deve sul punto essere cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, per il riesame nel merito della fattispecie, tenendo conto del fatto estintivo parziale dell’obbligazione del committente nella fase di accertamento della sua misura (non solo in fase esecutiva);
il terzo motivo, nella misura in cui renda necessari accertamenti di fatto finalizzati alla determinazione di cui sopra (ed entro tali limiti), rimane assorbito;
alla Corte di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.