Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 9672 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2023
ORDINANZA
sui ricorsi 16533-2021 proposte da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domi INDIRIZZO INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende ex lege;
– ricorrenti –
contro
LA GRUA NOME;
– intimato –
nonché da
COGNOME GLYPH 1I NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, DEIL’RAGIONE_SOCIALE‘ E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S CIENTIFICA, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME ED NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
– intimati – avverso la sentenza n. 3586/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata i 13/05/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non part 6/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto -che
1.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 3586/2021, pubblic 13/05/2021, ricorrono per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE art motivi.
Le Amministrazioni ricorrenti espongono che il AVV_NOTAIO COGNOME, me specializzando in anestesia e rianimazione negli anni 1989 – 1992, ha otte condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di importo 20.141,82 interessi legali per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Roma 12271/2018.
Conj ordinanza di correzione del medesimo Tribunale del 26 marzo 2019 medico ha conseguito la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE già menzionata condanna ad 26.855,76.
Avverso le suddette statuizioni hanno proposto gravame le Amministrazio epigrafe, precisando, inoltre, che RAGIONE_SOCIALE aveva già ottenuto il pagament 20.141,82 euro secondo quanto comunicato dall’Ateneo competente.
Avverso la medesima sentenza di prime cure hanno proposto appello anche medici per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità.
Ha proposto in particolare appello la dott.ssa NOME, che ricorrente, con atto sopravvenuto a quello RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni, i procedimento.
2.Riunite le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di Ro 12271/ 18, la Corte d’Appello di Roma, in i iferimento alla posizione di RAGIONE_SOCIALE ha accolto solo parzialmente il gravame RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni, ed ha ritenuto
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la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE condanna: ha pertant9 rigettato l’appello circa l’i pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo 20.141,82 euro poiché “l ‘allegazione non è stata documentata ed il RAGIONE_SOCIALE è rimasto contumace”.
Quanto invece alla ricorrente NOME COGNOMECOGNOME COGNOME sua doingd2 0Mtalayigettata ig i erimo grado perché ritenuto prescritto il diritto, ed il gravame stato poi irgWtt mo % talla Corte di merito.
3.Hanno proposto autonomamente ricorso per Cassazione le Amministrazioni NOME. Il RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOMECOGNOME successivamente proposto, è stato dunque ag procedimento presente introdotto dalle Amministrazioni. In relazione a tale ri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.
Poiché i due ricorsi hanno oggetto diverso se ne fa separato conto.
Considerato che
4.- Sul ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe Aniministrazióni.
Con il primo motivo si prospetta la contraddittorietà e illogicità manifes motivazione nonché la violazione degli artt.. 132, 161 cpc e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 di proc. -civ..aisensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma i n. 4 c.p.c., .
Le ricorrenti lamentano che la Corte ha erroneamente dichiarato la cont del La COGNOME, che, invece, è riconosciuto essere presente qualità di a nell’allegato A, ed ha respinto di conseguenza, in ragione anche di tale co Peccezione.di -intervenuto pagamento del’ie Amministrazioni.
4.2. -Con il secondo motivo si prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115- cpc ai sensi 360 comma 1 n. 4 c.p.c., e si sostiene che la. Corte d’Appello avrebbe errat prendere atto :che, essendo invece costituito il La COGNOME, e non già contumace avrebbe dovuto contestare 1 1 eccezione di intervenuto pagamento fatta, da Amministrazioni, e che, in mancanza di una tale specifica contestazione eccezione deve ritenersi provata.,
I motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibilfi.
Risulta chiaramente che il COGNOME era effettivamente appellante e dunque contumace.
E tale circostanza è decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezione di pagamento:, la Corte di Appello ha ritenuto non sufficientemente documenta eccezione, ossia non provata, anche in tagione RAGIONE_SOCIALE ritenuta contumacia del Pur essendo errata tale · dichiarazione di contumacia, e – pur potendosi amm astratto che, essendo invece costituito, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto c l’eccezione di avvenuto pagamento, tuttavia, di tale eccezione poco o niente è dato sapere in che termini essa sia stata svolta, e se sia stata proposta grado oppure solo in appello, come sembrerebbe potersi dedurre dal ricorso soprattutto non è dato sapere se in appello la questione Ota stata posta, ossia se le Amministrazioni, data la mancata contestazione RAGIONE_SOCIALE loro eccezione, abbiano al giudice ‘di secondo grado di ritenerla come provata.
Al riguardo quindi il ricorso difetta di . specificità, evidenziandosi che il motivo ricorso per eassazione con il quale si intende denunciare l’omessa considerazi nella sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE prova derivante RAGIONE_SOCIALE‘assenza di contestazi .controparte su una determinata circostanza deve indicare pure specifica contenuto RAGIONE_SOCIALE comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori att evidenziando in modo puntuale, la genericità o l’eventuale assenza di contesta Ptuito (CaSs.12840/ 2017).
E’ infatti da osservare che la circostanza che un fatto è da ritenersi provato sua mancata contestazione è questione rimessa alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti essere rilevata d’ufficio (Cass. 21176/ 2015).
5. Quanto al ricorso di NOME COGNOME
5.1. -Con atto di citazione, innanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME specializzanda in Ginecologia ed Ostetrica dal 1986 .al 1990, . ha convenuto in giudizio le già menzionate amministrazioni, rilevando la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe pr comunitarie in materia di adeguata femunerazione dei medici specializzand conseguente, responsabilità per danni a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato ed ha chiesto la RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute alla con esponsione RAGIONE_SOCIALE adeguata remunerazi relazione al periodo di specializzazione.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda. Avverso la
:Pronuncia del Tribunale ha fatto appello la AVV_NOTAIOssa NOME
Si è..costituita l’AVV_NOTAIO in distinto procedimento in segu a quello ‘RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente.
La Corte d’appello di Roma, previa riunione dei giudizi, .ha rigettato tutti eccezione RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dati AVV_NOTAIO, per intervenuta prescrizione decennale del diritto decorrente dal 27.10.1999.
Considerato che
6. -Con il primo ed unico motivo di ricorso si prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 de Legge n. 370/1999, laddove la Corte avrebbe errato nell’individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione. Sostiene la ricorrente, infatti, che i termini di legge non sarebbero mai decorsi in quanto ai medici specializzati prima del 1991, non desti sentenza passata in · giudicato, sarebbe stata preclusa la possibilità legale di del diritto, non avendo, di fatto, le Amministrazioni convenute mai emanato confronti atti che recepissero le diretti ve ia tema e, altresì, l’art. 1 370/1999 si riferirebbe solo ai professionisti destinatari di sentenze passate del giudice amministrativo, con conseguente perdurare RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento in riferimento agli altri professionisti e differimento del dies a quo ai fini RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
In altri termini, la giurisprudenza che fissa nella legge del 1991 il dies a quo, per ravvisando in quella data la violazione definitiva del diritto, impone al interpretare la normativa e rendersi corno che proprio in quel momento è a violazione. Ma, trattandosi di una situazione di incertezza, essa rende il esercitabile, e dunque non fa decorrere la prescrizione.
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Il motivo è inammissibile ex articolo 30 bis c.p.c.
Va infatti ribadita la regola fissata da questa Corte secondo cui la prescriz dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge del 1999 (27 ottobre 1999) quale
disponendo a favore dei soli beneficiari dei provvedimenti amministra chiaramente escluso tutti gli altri (v. da ultimo Cass. 16452/ 2019; Cass. 15
• Questa giurisprudenza costante non infibrmata dal rilievo che la situ
‘incertezza, che il susseguirsi di norme ha creato, costituisce ostacolo all diritto, tale da impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Infatti, l’impossibilità di • far valere il dirít(o – alla quale l’art. 293
rilevanza di fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE decoiTeciza RAGIONE_SOCIALE prescrizione – è sol deriva da cause giuridiche che °stacchi° l’esercizio del diritto ste
irrilevanti le incertezze giurisprudenzlati circa le modalità di e
• qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione, le quali non precludono l’esercizio immediato del rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass. 13343/ 2022).
I ricorsi vanno pertanto dichiarati mammissibili entrambi, senza pronunc
Spese, attesa la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEe rispettive controparti.
P.QM.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEtero istruzione e RAGIONE_SOCIALE. Nulla spese. – inammissibile, ex articolo 360 bis c.p.c., il ricorso di NOME
Dichiara altresì Nulla spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater ciel d..P.R. n. 115 del 2002, inserit comma ’17 RAGIONE_SOCIALE 1. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupp versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente NOME, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore import contributo unificato pari a quello dovute per il ricorso principale, a norma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13 .
Il Preside
– Roma 6.12.2022