Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13477/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 269/2018 della Corte d’Appello di Caltanissetta, depositata il 26.10.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Caltanissetta confermò la sentenza con cui il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda dell’attuale controricorrente volta a ll’ accertamento del suo diritto al passaggio alla posizione economica superiore (da C3 a C4), in virtù di selezione interna avviata nel 2008 dal Comune RAGIONE_SOCIALE Agira, previa rettifica della graduatoria con l’attribuzione alla ricorrente di un maggior punteggio per il giusto riconoscimento di un titolo di formazione non valutato adeguatamente.
La Corte territoriale ritenne infondate le censure mosse dal Comune appellante con riguardo alla nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio, all’eccezione di indeterminatezza della domanda e alla mancanza di motivazione in merito alla posizione in graduatoria attribuita alla lavoratrice.
Contro la sentenza della Corte d’Appello il Comune di Agira ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La lavoratrice si è difesa con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente denuncia: «violazione e falsa applicazione artt. 5 e 14 CCNL Enti Locali 31.3.1999; artt. 5 e 15 CCNL Enti Locali 1°.4.1999; artt. 31 e 34 CCNL Enti Locali
22.1.2004. Violazione e falsa applicazione artt. 49 e 191 d.lgs. n. 267 del 2000; violazione e falsa applicazione art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001. Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività dei trattamenti economici integrativi. Violazione e falsa applicazione artt. 1418 e 1421 c.c. e artt. 112 e 421 c.p.c. per l’ omessa considerazione della nullità del Bando sulle progressioni economiche orizzontali adottato dal Comune RAGIONE_SOCIALE Agira nel 2008 e degli atti conseguenti. Omissione di pronunzia in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazioni di legge e della contrattazione collettiva tutte rilevanti ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il secondo motivo censura «illegittimità della sentenza gravata per la manca ta pronunzia sull’eccezione di nullità della procedura di attribuzione delle pp.ee.oo. sollevata nel corso del giudizio d’appello dal Comune di Agira. V iolazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. rilevante ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente con riguardo al fatto che, nella medesima giornata, qualche ora prima, il Comune di Agira aveva già notificato telematicamente altro ricorso contro la medesima sentenza, di analogo contenuto, che non è stato poi depositato presso la Corte di Cassazione.
3.1. L’eccezione è infondata, perché il primo ricorso è divenuto improcedibile a seguito del mancato deposito (art. 369, comma 1, c.p.c.) e, al tempo stesso, l’improcedibilità non era stata dichiarata al momento della notificazione del secondo ricorso. Pertanto, non sussiste, allo stato, la pendenza di altro ricorso della medesima parte contro la stessa sentenza che impedisca l’esame di questo ricorso , né si può dire che, al
momento della notificazione di questo ricorso, la parte avesse già consumato il potere di impugnazione, il che sarebbe avvenuto soltanto con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del primo ricorso (v. Cass. nn. 24332/2016; 22929/2017; 25437/2020).
Ciò posto, i due motivi di ricorso -che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione tra di loro -sono comunque inammissibili, perché pongono una questione che non è trattata nella sentenza impugnata e che non è stata ritualmente introdotta nel processo nei modi e nei termini in cui era consentito farlo.
4.1. La sentenza della Corte territoriale, in risposta ai motivi di impugnazione contro la decisione di primo grado svolti dal Comune di Agira con il ricorso in appello, tratta della integrità del contraddittorio, della (negata) indeterminatezza della domanda della lavoratrice e della fondatezza del diritto di quest’ultima all’inserimento in una certa posizione nella graduatoria per la progressione economica orizzontale.
Nessuno di questi aspetti è fatto oggetto di censura nel ricorso per cassazione, che è invece tutto incentrato sulla nullità dell’intera procedura di assegnazione delle progressioni economiche indetta nel 2008, per l ‘ assenza di adeguata copertura finanziaria e in mancanza sia del visto di regolarità contabile sul bando di indizione, sia di quello del RAGIONE_SOCIALE sulla contrattazione decentrata.
4.2. Il Comune RAGIONE_SOCIALE Agira riferisce di avere sollevato la questione della nullità del bando per la mancanza di copertura finanziaria e di regolarità contabile con «note autorizzate» del 14.12.2017 e, quindi, nel corso del secondo grado di giudizio. Il ricorrente dà anche atto di avere prodotto in quella occasioni documenti a sostegno della questione sollevata e si lamenta che
sulla stessa la Corte d’Appello non si sia pronunciata in alcun modo. Osserva, a tale fine, che «la nullità di un rapporto contrattuale … è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio».
4.3. Il ricorso, come anticipato, è inammissibile, perché pone una questione che non era stata trattata in primo grado e nemmeno venne posta con l’atto di appello contro la sentenza del Tribunale. Né può giovare, in senso contrario, la regola della rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo. Infatti, « se è vero che la nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce bensì eccezione in senso lato come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 c.c.) (v. Cass. S.U. 12.12.2014, nn. 26242 e 26243; S.U. 22.3.2017, n. 7294), è anche vero, però, che la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all’onere di allegazione -della parte che dell’eccezione può beneficiare (secondo la struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio) -dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, lo è pur sempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass. S.U. 7.5.2013, n. 10531; Cass. 1°.9.2021, n. 23721; 6.5.2020, n. 8525; 31.10.2018, n. 27998; 26.2.2014, n. 4548), assumendo rilevanza, sotto il profilo delle preclusioni all’introduzione dei fatti stessi, il momento in cui, secondo la legge processuale (rito), è previsto che nel processo possano essere dedotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fatti integratori di eccezioni in senso lato
possano eventualmente emergere, in base al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall’espletamento delle prove ammesse » (Cass. n. 4867/2024; conf., tra le più recenti, Cass. nn. 28983/2023; 20713/2023).
Nel caso di specie, la nullità del contratto ( rectius : della procedura selettiva sulla base della quale la lavoratrice rivendica determinati diritti contrattuali) dipende dalla mancanza di copertura finanziaria per le previste progressioni economiche e dalla irregolarità formale degli atti che diedero impulso alla procedura. Si tratta, in entrambi i casi, di fatti che non risultano essere stati allegati, o comunque introdotti, nel processo, se non con le citate «note autorizzate» nel corso del giudizio di secondo grado, ovverosia a preclusioni assertorie e probatorie ampiamente maturate. Pertanto, i giudici del merito non avrebbero potuto rilevare d’ufficio la nullità, non avendo -iusta alligata et probata partium , ovverosia « ex actis » -la necessaria conoscenza dei fatti da cui quella nullità origina.
Non è in contrasto con quanto qui statuito, ma anzi si pone sulla medesima linea di pensiero, il precedente citato nella memoria illustrativa di parte ricorrente (Cass. n. 15364/2023), con cui venne confermata una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva invece dichiarato, in una causa instaurata da altra lavoratrice, la nullità della medesima procedura selettiva indetta dal Comune di Agira.
In quel caso, infatti, non solo la nullità era stata eccepita dal Comune nella prima difesa in appello (memoria di costituzione) e non in successive «note autorizzate»; ma -ciò che più conta -il ricorso per cassazione non aveva censurato la sentenza d’appello sotto questo profilo (« si deve rilevare come il ricorso per cassazione non facesse riferimento ad un vizio di extrapetizione ») e la Corte di Cassazione ha rilevato che « il
tema era stato in effetti comunque esposto dal Comune nel giudizio di primo grado ed era stato oggetto di appello ».
Situazioni processuali, dunque, del tutto diverse -sotto il profilo della tempestiva introduzione nel giudizio dei fatti necessari per rilevare la nullità -dalle quali è fisiologico e inevitabile che, proprio applicando i medesimi principî, scaturiscano esiti diversi.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5.4.2024.