Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2143 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 2143  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 03210/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore , rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e NOME COGNOME , in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore  Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
– resistente – avverso  la  sentenza  n.  44/2024  del  Tribunale  di  Rovigo,  pubblicata  il 12/01/2024;
udita la relazione della causa  svolta nella camera  di  consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette  le  conclusioni  scritte  del  PUBBLICO  MINISTERO  in  persona  del Sostituto  Procuratore  Generale  NOME  AVV_NOTAIO,  depositate  in  data 02/10/2024;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE ha  dedotto  che,  con  atto  di  precetto  notificato  in  data  04/05/2022,  la RAGIONE_SOCIALE le aveva intimato di pagare la somma di € 3.722.509,99,  in  forza  della  sentenza  n.  2050/2021  del  Tribunale  di Venezia.
Con il primo motivo di opposizione, l’opponente ha dedotto di avere depositato domanda di pre-concordato presso il Tribunale di Rovigo, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, l.fall., pubblicata il 24 luglio 2017, accolta con termine fino al 26 dicembre 2017, poi prorogato con decreto motivato fino al 24 febbraio 2018, ai fini della presentazione di una domanda di concordato in continuità aziendale. Ha aggiunto che, nell’ambito della procedura di concordato, poi omologato, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato che il proprio credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ammontava complessivamente ad euro 9.102.198,20 oltre interessi di mora, tutti in chirografo. La società ha, dunque, evidenziato che il proprio patrimonio era vincolato al piano e destinato a garantire collettivamente tutti i creditori, con conseguente divieto di agire in executivis, anche dopo la scadenza dei termini per l’adempimento della proposta, potendo il creditore solo chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento. Per tali motivi, l’opponente ha dedotto che l’intimante non poteva notificare l’atto di precetto, del quale doveva essere dichiarata la nullità.
Con il secondo motivo di opposizione, la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che,  nonostante  fosse  stata  ritenuta  pacifica  la  natura  chirografaria  del
credito  vantato  dall’opposta,  quest’ultima,  nell’atto  di  precetto,  aveva indicato un complessivo importo di euro 3.722.509,99, senza applicare la falcidia disposta con il decreto di omologa del Concordato del Tribunale di Rovigo n. 9/2019, pubblicato l’01/04/2019. Secondo l’opponente, dunque, in  ogni  caso,  l’importo  intimato  non  era  dovuto,  e  ciò  in  quanto  doveva essere abbattuto della falcidia concordataria e, quindi, al più, determinato in € 717.282,29.
Nel  costituirsi,  l’opposta  ha  contestato  in  fatto  ed  in  diritto  tutto quanto ex adverso allegato e dedotto.
In via preliminare ha chiesto la riunione del giudizio di opposizione a precetto, recante il n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., alla causa contrassegnata dal n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., o in alternativa – ravvisandosi la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’esecuzione ex artt. 27 e 28 c.p.c. – la riunione della causa n. 930/2022 al giudizio di opposizione a precetto. Inoltre, rispetto ai giudizi così riuniti e/o rispetto alle due cause singolarmente considerate ha eccepito la litispendenza ex art. 39 c.p.c., pendendo la medesima domanda avanti alla Corte d’Appello di Venezia, preventivamente adita nel giudizio R.G. n. 844/2022.
Nel merito, ricostruite a sua volta le vicende contrattuali e processuali intercorse tra le parti, l’opposta ha dedotto che il credito di RAGIONE_SOCIALE era sorto successivamente all’introduzione della procedura concorsuale. Nello specifico, successivo al concordato era da ritenersi il credito afferente alle spese di lite, ma anche quello relativo alla restituzione dell’anticipazione, come accertato dalla sentenza n. 2050/2021 del Tribunale di Venezia, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto d’appalto stipulato tra le parti.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Rovigo ha respinto l’eccezione di litispendenza  e, ritenuta non  accoglibile la richiesta  riunione,  ha dichiarato l’esistenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione
forzata limitatamente alla somma indicata in atto di precetto, al netto della somma corrisposta in corso di causa.
In motivazione , sull’eccezione di litispendenza, il Tribunale ha statuito come segue: «L’eccezione è infondata. Non sfugge a questo giudicante la palese corrispondenza letterale delle domande svolta dalla società attrice nel presente processo, in quello introdotto ex art. 702 bis c.p.c. e recante n. NUMERO_DOCUMENTO e, in via subordinata, nel processo pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, contrassegnato da n. RNUMERO_DOCUMENTO. Tuttavia, non può trascurarsi la peculiare natura del presente giudizio, introdotto quale opposizione a precetto, in conformità all’art. 615, comma 1, c.p.c.; atto di precetto con il quale è stata preannunciata l’esecuzione fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale. Ebbene, il Tribunale reputa condivisibile il principio, affermato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma sostanzialmente mutuabile al caso di specie, per il quale non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del “petitum” e neppure della “causa petendi” (Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, n.29432). A ben vedere, anche nel caso di specie, il giudizio di appello, inerente al titolo sotteso all’atto di precetto, ossia la sentenza resa dal Tribunale di Venezia, ha ad oggetto proprio la contestazione della sussistenza del credito fatto valere dall’odierna opposta. Allo stesso modo, anche con il procedimento introdotto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., RAGIONE_SOCIALE ha inteso ottenere una pronuncia di accertamento relativa alla natura del credito già cristallizzato in altro titolo giudiziale, non potendo tale giudizio essere inteso come volto a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, finalità
tassativamente demandata al solo giudizio di opposizione all’esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, questo giudicante reputa infondata l’eccezione di litispendenza, svolta con riferimento al giudizio pendente dinanzi alla Corte d’Appello; inoltre, per le medesime ragioni non è apparsa giustificabile la richiesta di riunione con il procedimento introdotto dinanzi all’intestato Tribunale ex art. 702 bis c.p.c., in quanto, seppur connotato da identità soggettiva, non era affatto sovrapponibile con riferimento a petitum e causa petendi.»
Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza la RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ha  depositato  memoria ex art.  47 c.p.c. corredata di documenti.
La Procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto del regolamento di competenza.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  di  ricorso  è  formulata  la  seguente  censura «L’omesso esame dei requisiti di validità del precetto e del titolo esecutivo in virtù della ‘ragione più liquida’. Violazione della competenza funzionale ex art. 615 c.p.c.»
RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che il Tribunale, nella parte in cui ha dichiarato l’esistenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma indicata in atto di precetto, al netto della somma corrisposta in corso di causa, ha esorbitato dai confini propri del giudizio ex art. 615 c.p.c., poiché il titolo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell’atto di precetto, non potendo formarsi successivamente e deve permanere per tutta la durata dell’esecuzione.
In tale ottica, secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato la competenza funzionale  del  giudice  ex  art.  615  c.p.c.  avendo  il  Giudice  omesso  di accertare preliminarmente  l’idoneità  del  titolo  a  fondare  l’esecuzione  e procedendo  invece  a  decidere  le  contestazioni  di  merito  incidendo  sulla formazione  del  titolo  con  modalità  retroattiva,  come  se  il  giudizio  di opposizione  al  precetto  potesse  avere  gli  stessi  effetti  di  un  giudizio  di gravame sul titolo.
Con il  secondo  motivo  di  ricorso  è  formulata  la  seguente  censura: «V iolazione dell’art. 295 c.p.c. ».
La ricorrente ha stigmatizzato la contraddittorietà delle statuizioni adottate in relazione alle varie vertenze giudiziarie che hanno interessato il credito in questione, tenuto conto che era stata ritenuta sussistente la litispendenza tra il procedimento n. 930/2022, instaurato davanti al Tribunale di Rovigo, e il procedimento n. 844/2022, pendente davanti alla Corte d’appello di Venezia, mentre era stata respinta l’eccezione di litispendenza tra il presente procedimento n. 934/2022 e quello pendente davanti alla Corte d’appello, appena menzionato, in base ad una motivazione tautologica.
Secondo  la RAGIONE_SOCIALE, gli accertamenti di merito erano sovrapponibili e, tenuto conto che i giudizi pendevano in gradi diversi, il Tribunale di Rovigo avrebbe potuto:
dichiarare la litispendenza sulla questione di merito, decidendo comunque l’eccezione di COGNOME sulla incompletezza del precetto, senza condizionarla ad alcun accertamento inedito sulla natura del credito;
ritenere pregiudiziale la definizione del motivo di appello sul rango del credito da compiersi in Corte d’Appello , sospendendo il proprio giudizio ex art 295 c.p.c. in attesa del giudizio sulla causa pregiudicante.
In nessun caso avrebbe potuto procedere in proprio alla definizione delle  questioni  di  merito  asseritamente  sottoposte  al  vaglio  della  Corte d’A ppello e di competenza esclusiva della stessa.
Con il terzo motivo è formulata una «Istanza di riunione della presente causa con il giudizio di regolamento di competenza rg. 19966/2023 (ud. 14.3.2024», fondata dai seguenti argomenti: «In realtà, la litispendenza evocata nei due giudizi di Rovigo è del tutto inesistente dato che domande formulate da COGNOME a Venezia sono del tutto diverse, … tant’è che, come detto, il decreto cron. 6266/2023 che ha estinto il giudizio rg 930/2022 è stato impugnato per regolamento di competenza. È quindi evidente l’opportunità della riunione del presente giudizio con quello già pendente fra le stesse parti, sempre per regolamento di competenza, rg. 19966/2023 (ud. 14.3.2024). Infatti, l’eventuale conferma della competen za del Tribunale di Rovigo nella causa rg. 930/2022 finirà per condizionare la decisione anche del presente regolamento di competenza . … In ogni caso, sia che venga accertata la competenza della C orte d’ Appello nel giudizio 844/22, sia che venga accertata la competenza del Tribunale di Rovigo rg. 930/2022, il giudice dell’opposizione a precetto rg. 934/2022 era incompetente a definire nel merito la domanda di accertamento della natura chirografaria del credito formulata da COGNOME senza provvedere alla valutazione dell’idoneità del precetto e del titolo a fondare l’azione esecutiva.»
Non è opportuna la riunione del presente procedimento a quello recante  il  n.  NUMERO_DOCUMENTO/2023  R.G.,  relativo  al  regolamento  necessario  di competenza proposto contro un provvedimento diverso da quello in questa sede impugnato.
Il ricorso è inammissibile risultando la ricorrente priva di interesse ad impugnare.
La parte ha proposto regolamento facoltativo di competenza ma non risulta soccombente sul capo della decisione che ha respinto l’eccezione di litispendenza.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che tale eccezione è stata formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, e non dalla ricorrente, la quale, anzi, nello stesso ricorso per regolamento di competenza ha affermato quanto segue: «In realtà, la litispendenza evocata nei due giudizi di Rovigo è del tutto inesistente dato che domande formulate da COGNOME a Venezia sono del tutto diverse, … tant’è che, come detto, il decreto cron. 6266/2023 che ha estinto il giudizio rg 930/2022 è stato impugnato per regolamento di competenza.»
Anche i singoli motivi di ricorso, comunque, non superano il vaglio di ammissibilità.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non contiene alcuna  critica  alla  statuizione  sulla  litispendenza,  ma  esprime  cesure sull’accertamento effettuato dal Tribunale , ritenuto esorbitante rispetto ai poteri conferiti al giudice dell’opposizione al precetto. Si tratta, dunque, di una  questione  che  attiene  al  merito  della  vertenza  e,  in  particolare, all’oggetto  del  giudizio  di  opposizione  ex  art.  615  c.p.c., ma  non  alle statuizioni sulla litispendenza.
3.2. Il secondo motivo di ricorso contiene mere enunciazioni estremamente generiche che non illustrano le ragioni per le quali, nella specie, il giudice avrebbe potuto accertare la litispendenza, ma statuire sui vizi del precetto, ovvero sospendere il procedimento, non risultando comunque formulata al Tribunale alcuna istanza di sospensione, il cui eventuale rigetto, peraltro, non è neppure impugnabile con il regolamento di competenza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14091 del 22/05/2023).
3.3. Il  terzo  motivo  non  contiene  censure  alla  statuizione  sulla litispendenza, ma solo l’istanza di riunione, su cui si è già provveduto, cui
sono unite generiche asserzioni relative ancora una volta al merito della controversia e, in particolare, all’accertamento che il giudice dell’opposizione a precetto è chiamato a compiere.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente ordinanza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di parte resistente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte  della  ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile