Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33206 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33206 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto: Regolamento di competenza Eccezione di incompetenza per territorio derogabile -Indicazione di tutti i fori alternativi possibili – Necessità -Omissione – Conseguenze Inammissibilità dell’eccezione Sussistenza.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 04338/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona della procuratrice speciale Dott. NOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME (pec: EMAILpecavvocatiEMAIL), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva;
-resistente-
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 04338/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
avverso la sentenza n.1834/2024 del Tribunale di Napoli, resa pubblica il 14 febbraio 2024;
udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Roma condannò l’Avv. NOME COGNOME al risarcimento del danno subìto da un proprio cliente, per inesatto adempimento dell’obbligazione professionale;
la professionista propose in via monitoria dinanzi al Tribunale di Napoli domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa, RAGIONE_SOCIALE ottenendo nei suoi confronti un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 24.377,42, oltre interessi;
la compagnia assicurativa oppose il provvedimento, sollevando preliminarmente l’ eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quella del Tribunale di Milano;
al riguardo, dedusse, anzitutto, che tra le condizioni generali del contratto assicurativo efficace al momento della richiesta risarcitoria era stata posta, al punto n.8, una clausola, la quale prevedeva che « per le vertenze che possono derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana »; pertanto, poiché la rappresentanza generale per l’Italia di essa società aveva sede a Milano, il foro competente in via esclusiva per la domanda monitoria rivolta nei suoi confronti avrebbe dovuto identificarsi con il Tribunale di Milano;
l’opponente osservò, poi, che, in ogni caso, il Tribunale di Milano sarebbe stato competente anche in applicazione delle regole generali di competenza territoriale derogabile, avuto riguardo al luogo in cui essa aveva la sede,
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 04338/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
mentre « l’unico foro alternativo immaginabile avrebbe potuto essere quello del luogo dell’ adempimento presso il creditore », da identificare con il Tribunale di Roma, l uogo di residenza dell’Avv. COGNOME ;
a tali deduzioni la creditrice opposta replicò che il foro contrattuale ex art. 29 cod. proc. civ. era da ritenersi nullo per mancanza della ‘ doppia sottoscrizione ‘ della relativa clausola, mentre l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile era inammissibile per mancata contestazione di tutti i fori alternativi;
dopo aver concesso alle parti termine per il deposito delle note di trattazione scritta della sollevata questione pregiudiziale di rito, il Tribunale di Napoli, con sentenza 14 febbraio 2024, n. 1834, in accoglimento dell’ eccezione, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Milano, disponendo altresì la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
il Giudice partenopeo ha posto a fondamento della sua decisione, « oltre al rilievo che l’art. 9 della polizza allegata prevedeva il foro esclusivo eletto per le vertenze individuandolo in quello della sede del convenuto nel territorio della Repubblica Italiana », anche la constatazione che la creditrice aveva chiesto e conseguito « l’ingiunzione di pagamento nei confronti di una persona giuridica avente sede in Milano, come si ricava dalla visura camerale in atti »;
avverso questa sentenza propone ricorso per regolamento necessario di competenza NOME COGNOME sulla base di due ordini di censure, con le quali si ribadisce, da un lato, la deduzione di nullità della clausola contrattuale di determinazione del foro esclusivo, in quanto priva della ‘doppia sottoscrizione ‘ prescritta dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; dall’altro lato, la deduzione di inammissibilità dell’ eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per omessa contestazione di tutti i fori alternativi;
la società RAGIONE_SOCIALE resiste con scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 04338/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’ accoglimento del ricorso, con declaratoria della competenza del Tribunale di Napoli;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1. il ricorso è fondato;
1.1. la censura circa la nullità della clausola di determinazione del foro contrattuale esclusivo va accolta in quanto questa clausola risulta effettivamente mancante della specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ.;
alla pag. 6 della memoria depositata dalla società resistente è trascritto uno stralcio del contratto di assicurazione stipulato tra le parti ed avente efficacia al tempo della richiesta risarcitoria, con particolare riferimento alle clausole contenute nei Punti 7, 8, 9, 10 e 11 delle condizioni generali (intitolate , rispettivamente, ‘ Oneri fiscali ‘, ‘ Foro competente ‘, ‘ Rinvio alle norme di legge ‘, ‘ Estensione territoriale ‘ e ‘ Elezione di domicilio ‘) ;
alla pag.7 della memoria sono poi trascritte le pagine 11 e 12 dello stesso contratto, contenenti la specifica approvazione per iscritto, da parte dell’assicurata, delle clausole vessatorie;
ebbene, tra le clausole approvate specificamente agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., sono richiamate quelle di cui ai Punti 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13; non è dunque richiamata, tra le altre, proprio la clausola di cui al Punto 8, relativa al ‘ Foro competente ‘ ;
pertanto, deve escludersi che la clausola di determinazione del foro contrattuale esclusivo fosse stata debitamente assoggettata alla c.d. ‘doppia sottoscrizione’;
1.2. esclusa la validità della clausola contrattuale di determinazione del foro esclusivo , l’ eccezione di incompetenza territoriale derogabile risulta inammissibile e avrebbe dovuto essere reputata tamquam non esset dal giudice territoriale;
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 04338/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
la società convenuta, infatti, aveva sollevato tale eccezione, facendo riferimento al criterio di collegamento previsto nell’art. 19, primo comma, prima parte (la sede della società) per affermare la competenza del Tribunale di Milano ed evocando, altresì, il secondo criterio di cui all’art.20 cod. proc. civ. (il forum destinatae solutionis ) al fine di prospettare una ipotetica competenza alternativa del Tribunale di Roma;
essa aveva omesso, però, di contestare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., ovverosia di dedurre l ‘ inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adì to dall’att rice in monitorio (la circoscrizione del Tribunale di Napoli) di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda e, con riguardo al foro facoltativo per i diritti di obbligazione, il criterio di collegamento del forum contracti ;
al riguardo va ricordato che la formulazione dell’eccezione d ‘ incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l ‘ indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell ‘ art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell ‘ art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell ‘ art. 19, primo comma, cod. proc. civ;
in particolare, nell’ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell ‘ art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. – cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall ‘ attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all ‘ oggetto della domanda – comporta l ‘ incompletezza dell ‘ eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass.
C.C. 15/11/2024
r.g.n. 04338/2024
Pres. Frasca
NOME COGNOME
07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387);
l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE era dunque inammissibile per incompletezza, sicché indebitamente il Tribunale di Napoli, anziché prendere atto del definitivo radicamento della competenza presso di sé, ha proceduto alla sua declinazione;
deve, in definitiva, dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli, con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione;
condanna la società RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a NOME COGNOME le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della