Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29237 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23925/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PUNZO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
unitamente
all’avvocato
GARRITANO
NOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di COSENZA n. 1904/2023 depositata il 17/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera del 14/10/2024 dal Presidente di sezione NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Cosenza chiedendo la condanna al risarcimento del danno per avere subito, a seguito di denuncia-querela di carattere calunnioso proposta dal convenuto, un processo penale per i reati di appropriazione indebita e tentata truffa aggravata conclusosi con l’assoluzione per insussistenza del fatto. Il convenuto eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Roma, sul presupposto di essere residente in Roma e che, pur volendo fare riferimento al foro delle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio si radicava comunque in Roma, essendo qui sorta l’obbligazione per avere l’COGNOME depositato la denuncia -querela presso il Dipartimento di PS RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Deputati. Con sentenza di data 17 novembre 2023 il Tribunale di Cosenza rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale.
Premesso l’onere di formulare l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile indicando tutti i fori concorrenti, osservò il Tribunale quanto segue: « l’COGNOME si è limitato ad escludere che ricorresse il foro generale delle persone fisiche (per essere egli residente a Roma e non nel circondario del tribunale di Cosenza) e che il tribunale di Cosenza sia competente ex art. 20 c.p.c. prima parte, facendo esclusivo riferimento al foro in cui l’obbligazione è sorta
(individuato in Roma dove risulta depositata la denuncia- querela per fatti che l’attrice ha ritenuto integrare la fattispecie di calunnia). Non ha invece escluso il foro di cui all’art. 20 seconda parte c.p.c., in base al quale è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita».
Ha proposto istanza di regolamento di competenza NOME COGNOME e resiste con una scrittura difensiva la controparte. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte, concludendo per il rigetto dell’istanza di regolamento. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti.
Considerato che:
con l’articolato motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 18, 20 e 38 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata formulata richiamando la residenza in Roma del convenuto e la presentazione RAGIONE_SOCIALE denuncia-querela in Roma, presso il Dipartimento di RAGIONE_SOCIALE dei Deputati, quale forum commissi delicti . Aggiunge che, come affermato nella memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., non trattandosi di obbligazioni liquide, ma di responsabilità extracontrattuale, il criterio attributivo di competenza di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., non viene in considerazione, adattandosi tale criterio solo a quelle aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, ossia quelle liquide e determinate nel loro ammontare. Osserva infine che l’introduzione in giudizio con le note di trattazione di parte attrice del diverso thema decidendum costituito dalla remota eventualità di un forum destinatele solutionis rendeva necessaria la sua trattazione oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE costituzione del convenuto e che nel caso di specie non solo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. si è svolta con trattazione scritta, impedendo al convenuto di controdedurre rispetto alle dette note di trattazione, ma si è svolta
peraltro in violazione dell’art. 183 c.p.c., per essere stata decisa la questione preliminare di competenza dal giudice onorario, in mancanza peraltro di delega da parte del giudice professionale, da cui la nullità del provvedimento impugnato. Conclude quindi per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma.
L’istanza di regolamento è infondata. E’ lo stesso ricorrente che afferma che il criterio del forum destinatae solutionis , di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., non è stato contestato, giustificando la mancata contestazione con l’argomento che tale criterio di collegamento non verrebbe in rilievo in presenza di obbligazione derivante da illecito aquiliano, che ne de termina l’illiquidità. Trattasi di argomento manifestamente infondato, posto che, in tema di competenza territoriale, l’art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del “forum commissi delicti” e quello del “forum destinatae solutionis”), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità RAGIONE_SOCIALE sollevata eccezione (Cass. n. 5456 del 2014; n. 6626 del 2005).
Quanto al denunciato impedimento al convenuto di controdedurre sulla questione del foro di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., va rammentato che l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale per mancata contestazione di tutti i fori è rilevabile d’ufficio, anche in sede di regolamento di competenza (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 20387 del 2019).
A quest’ultimo proposito, va rilevato in questa sede che anche il foro di cui all’art. 18 c.p.c. risulta contestato in modo incompleto, in
quanto manca la contestazione relativa al domicilio, come si evince dalla comparsa di costituzione. Al riguardo va rammentato che la contestazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l’indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE residenza; il secondo comma, secondo inciso, dell’art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell’eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti (cfr. Cass. n. 14096 del 2020).
Infine, la denuncia di violazione processuale relativa al procedimento decisionale sulla competenza, indubbiamente proponibile nella presente sede (non viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte che esclude dall’ambito del regolamento la denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza -da ultimo Cass. n. 21530 del 2020 -perché la violazione denunciata è pur sempre relativa alla decisione sulla competenza), è manifestamente infondata.
I giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall’art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita RAGIONE_SOCIALE funzione esercitata (Cass. n. 22845 del 2016; n. 2047 del 2019). Il procedimento in esame non rientra fra quelli per i quali l’art. 11,
comma sesto, d. lgs. n. 116 del 2017 vieta l’assegnazione RAGIONE_SOCIALE trattazione di procedimenti civili di competenza del Tribunale ai giudici onorari di pace.
Le spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta l’istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione civile il giorno 14 ottobre 2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME