Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25776 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 23024/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dal l’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
-ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTELEPRE, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale EMAIL
-resistente –
e contro
FALLIMENTO SERVIZI COMUNALI RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimato – avverso la sentenza n. 1876/2023 emessa dal la Corte d’appello di Catania, depositata in data 3.11.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
c on sentenza del 19.1.2023, il Tribunale di Catania rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Montelepre -che aveva a sua volta pure chiamato in causa la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -in relazione al d.i. n. 2881/18, con cui s’era ingiunto all’ente il pagamento di € 84.907,23 oltre accessori, con riguar do al conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di Catania, c.da Grotte INDIRIZZO e dell’impianto di c.da INDIRIZZO ;
t uttavia, con sentenza del 3.11.2023, la Corte d’appello di Catania accolse il gravame del Comune di Montelepre avverso la prima decisione, negando la competenza monitoria del Tribunale etneo, per essere invece competente il Tribunale di Palermo, ex art. 20 c.p.c., giacché, in tema di pagamenti della P.A., il forum destinatae solutionis va individuato nel luogo in cui si trova il tesoriere;
Considerato che
avverso detta sentenza ha proposto regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE in forza di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con memoria difensiva il Comune di Montelepre;
la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (frattanto fallita) non ha svolto difese;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
con l’unico motivo la ricorrente denuncia si lamenta la violazione degli artt. 19, 20 e 38 c.p.c., nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria; sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, sul tema della competenza, mutua i medesimi vizi di genericità e incompletezza dell’eccezione sollevata dall’ente, giacché -pur richiamando il consolidato principio per cui la contestazione della competenza per territorio, nelle cause aventi ad oggetto pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, deve investire necessariamente tutti i possibili fori alternativi -omette poi in concreto di verificare che tanto sia stato effettuato da parte del Comune di Montelepre, non solo quanto alla sua sede legale, ma anche in relazione al luogo in cui l’obbligazione è sorta, ex art. 20 c.p.c., così incorrendo anche nel denunciato deficit motivazionale;
Ritenuto che
il ricorso sia fondato per quanto di ragione;
p remessa l’inammissibilità delle censure che investono il preteso deficit della motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6174/2018), la Corte etnea ha basato l’accoglimento del primo motivo di gravame del Comune sul presupposto che -al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice -l’ente avesse contestato la competenza per territorio sotto ogni possibile profilo, in relazione ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; – i n particolare, si è evidenziato che la sede dell’ente debitore è a Montelepre e che il forum contractus non poteva operare, giacché il contratto che individuava convenzionalmente il foro di Catania era intervenuto solo tra la RAGIONE_SOCIALE e la società d’ambito, mentre l’ente vi era rimasto estraneo;
senonché -ribadito che ‘ Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ‘ (Cass. n. 11781/2020) -è evidente che la Corte d’appello, coerentemente con il tenore dell’eccezione sollevata dal Comune, ha escluso la sussistenza del
forum contractus con riferimento al solo foro convenzionale, senza affatto indagare sugli altri criteri dettati dall’art. 20 c.p.c., e segnatamente sul luogo in cui era sorta l’obbligazione, ossia in Catania, mediante il conferimento dei rifiuti in discarica (né, a ben vedere, su ogni possibile profilo pure rilevante ai sensi dell’art. 19 c.p.c.) ;
la Corte, dunque, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione del Comune, proprio perché incompleta quanto alla contestazione del foro di insorgenza dell’obbligazione : la suddetta eccezione, riferendosi al contratto fra RAGIONE_SOCIALE non contestava un foro ipoteticamente ad essa riferibile al lume della prospettazione del ricorso monitorio, ma un foro concernente l’insorgenza dell’obbligazione della RAGIONE_SOCIALE; del resto, nel ricorso per decreto ingiunti vo l’obbligazione del Comune veniva fatta discendere da specifici riferimenti normativi nazionali ed eurounitari (si veda il ricorso, all. 2 del fascicolo della ricorrente, pp. 2-3 ) e l’eccezione avrebbe dovuto parametrarsi a detta prospettazione, mentre la sua formulazione ne prescinde del tutto;
infine, non può ritenersi fondato l’ulteriore argomento del P.G. in relazione a ll’azione di arricchimento senza causa, giacché la relativa domanda venne introdotta non solo in via subordinata, ma soprattutto con la comparsa di risposta avverso la citazione introduttiva dell’opposizione, sicché non rilevava ai fini dell’azione esercitata con il ricorso monitorio;
il ricorso è dunque accolto, nei termini che precedono, dovendo affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Catania sul monitorio (e conseguentemente, sulla opposizione a decreto ingiuntivo), erroneamente denegata dalla Corte d’appello etnea , davanti al quale le parti riassumeranno la controversia, che la corte territoriale deciderà reputando sussistente la competenza del giudice di primo grado;
le spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell’ente resistente ; le spese nel rapporto con il Fallimento possono invece integralmente compensarsi;
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Catania in primo grado, assegnando termine di tre mesi, correnti dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza, per la riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Catania; condanna il Comune di Montelepre alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,0 0 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge; compensa le spese nei rapporti con l’intimato .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,