Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1681 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1681 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 14160/2025 R.G. proposto da:
LO GIUDICE AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in proprio e per conto di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
-resistenti- avverso la sentenza n. 2761/2025 del Tribunale di Catania, depositata il 26-5-2025,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che siano accolti i motivi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, respinti i restanti, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-12026 dalla presidente NOME COGNOME
OGGETTO:
regolamento di competenza
RG. 14160/2025
C.C. 20-1-2026
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 23-2-2023 l ‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha convenuto avanti il Tribunale di Catania RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle convenzioni stipulate con le RAGIONE_SOCIALE convenute e aventi a oggetto il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizi civili, per l’antigiuridicità della condotta delle RAGIONE_SOCIALE, consistita nell ‘aver imposto unilateralmente compensi non commisurati alle prestazioni rese, ai minimi tariffari e ai parametri , nell’avere coartato il professionista, non pagando le notule redatte con criteri non conformi a quelli imposti e non conferendo nuovi in carichi a fronte dell’invio di notule non conformi ai criteri imposti; ha chiesto che fosse dichiarato il diritto del professionista a conseguire i compensi, da calcolarsi in separato giudizio in conformità alla legge sull’equo compenso, che le convenute fossero condannate al risarcimento del danno per violazione del dovere di buona fede, anche sotto il profilo della perdita di chance e il profilo previdenziale e pensionistico.
Si sono costituite le RAGIONE_SOCIALE convenute, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza, l’incompetenza per territorio, la prescrizione ordinaria e contestando nel merito la domanda.
Rimessa la causa in decisione sulla questione della competenza, con sentenza n. 2761/2025 pubblicata il 26-5-2025 il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Roma, dando termine per la riassunzione della causa e condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite .
La sentenza ha rilevato che ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. era competente il Tribunale di Roma, in quanto tutte le RAGIONE_SOCIALE convenute avevano sede a Roma; ha escluso l’applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ., perché la domanda aveva a oggetto esclusivamente la nullità delle
convenzioni; ha aggiunto che, in assenza di prova delle convenzioni, i contratti di patrocinio si erano perfezionati a Roma a seguito dell’accettazione dell’incarico da parte dell’AVV_NOTAIO.
2.In data 21-62025 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza affidato a dieci motivi.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in proprio e per conto di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con memoria.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti.
All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo (da pag. 46 a pag. 58 del ricorso) il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza n. 2761/25, per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cpc (violazione del contraddittorio), 112, 163 e 164 cpc e omessa pronuncia fissazione termine a rinnovare la citazione del 23-2-2023, art. 24 Cost. (diritto di difesa parte attrice), art. 111 Cost. (Giusto Processo), art. 6, paragrafo 1, CEDU’; evidenzia che le RAGIONE_SOCIALE convenute avevano eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza e lamenta che, nonostante le parti concordemente avessero chiesto che fosse disposta la fissazione di termine per il rinnovo o integrazione della citazione e nonostante l’attore avesse riproposto la richiesta anche nella precisazione delle conclusioni, la sentenza non si sia pronunciata sul punto, ma solo sulla competenza. Esposte le ragioni a sostegno del motivo, il ricorrente dichiara di reiterare la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. ‘e per danni punitivi’ e
analoga richiesta svolge al termine della disamina di tutti i successivi motivi.
1.1.Il motivo è ammissibile.
E’ stato enunciato con continuità il principio secondo il quale, in sede di regolamento di competenza, possono essere sollevate soltanto le questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. Sez. 6-3 13-6-2016 n. 12126, Cass. Sez. 6-3 21-7-2011 n. 15996, Cass. Sez. 3 13-7-2004 n. 12983, Cass. Sez. 1 27-2-2001 n. 2825, Cass. Sez. 1 11-2-2000 n. 1510, per tutte). Come evidenziato da Cass. Sez. 2 23-4-2010 n. 9754 e Cass. Sez. 1 20-3-1997 n. 2458, per tutte, la nozione di merito richiamata negli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. deve essere intesa in senso ampio e quindi comprensiva di ogni questione comunque diversa da quella della competenza, onde in essa rientrano le preliminari di merito e, in genere, le questioni processuali; questa interpretazione è stata fondata sulla stessa lettera delle due disposizioni, che contrappongono alla competenza il merito, così manifestando il concetto di volere ricondurre al merito ogni questione diversa dalla competenza in senso proprio; sul piano logico, è stata fondata sul rilievo che in sede di regolamento di competenza la statuizione della Cassazione è limitata alla questione di competenza, esaurendola sotto tutti i distinti profili anche a prescindere dalle richieste e deduzioni delle parti, così da escludere che vengano poste ulteriormente in discussione questioni di competenza, eventualmente anche sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli esposti negli atti (Cass. Sez. 6-1 24-10-2016 n. 21422, Cass. Sez. 3 11-10-2002 n. 14558, per tutte). Al fine di individuare le questioni processuali che attengono in modo diretto e necessario alla questione di competenza,
si consideri come Cass. Sez. 6-3 12-3-2020 n. 7055 abbia ritenuto censurabile in sede di regolamento di competenza la pronuncia per essere stata emessa nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, sulla base della considerazione che anche l’integrità del contraddittorio attiene in modo diretto e necessario alla competenza.
Alla medesima conclusione si deve giungere con riguardo alla questione della nullità della citazione per la violazione dell’art. 163 n. 3 e 4 cod. proc. civ., osservando come la funzione peculiare del regolamento di competenza sia l’individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa, tanto che l’art. 310 cod. proc. civ. prevede che la relativa pronuncia conservi efficacia anche in caso di estinzione del processo. Quindi, attiene in modo diretto e necessario alla competenza anche la proposizione di una domanda il cui petitum e la cui causa petendi siano individuabili, perché il giudice definitivamente competente può essere individuato soltanto con riferimento a una domanda che abbia i requisiti minimi necessari per essere tale; ne consegue che la relativa eccezione di nullità della citazione, implicitamente rigettata dal giudice che ha pronunciato sulla competenza senza fissare termine per l’integrazione della domanda ex art. 164 co.5 cod. proc. civ., può essere oggetto di disamina nel regolamento di competenza.
1.2.Il motivo, perciò, deve essere esaminato ed è infondato.
Si impone la premessa che il mancato esame da parte del giudice di una questione processuale non è suscettibile di dare luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura soltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; il mancato esame di questione processuale può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se e in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la
soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. Sez. 3 16-10-2024 n. 26913, Cass. Sez. 6-2 14-32018 n. 6174, Cass. Sez. 6-2 12-1-2016 n.321).
Quindi, procedendo alla disamina diretta dell’atto di citazione dell’AVV_NOTAIO, in ragione del carattere processuale della questione, si esclude qualsiasi indeterminatezza della domanda, per cui esattamente il giudice di primo grado ha implicitamente rigettato la relativa eccezione. Infatti, l’atto di citazione individua l e condotte delle RAGIONE_SOCIALE clienti ritenute fonte di responsabilità contrattuale e individua le pratiche -n.265- alle quali erano riferite le domande, quali quelle per le quali era stata avviata la mediazione n. 49/2022 dopo il rifiuto di pagamento delle notule già trasmesse; esamina anche una serie di lettere di incarico con riguardo ai compensi unilateralmente imposti dal cliente forte. La circostanza dedotta dalle convenute per sostenere la nullità della citazione, riferita al fatto che per ciascuno dei 265 incarichi non erano stati evidenziati il giorno, il mese e l’anno dell’affidamento dell’incarico e la data di conclusione delle attività professionale non era evidentemente tale da determinare la nullità della citazione; ciò perché le allegazioni potevano essere precisate e le richieste istruttorie potevano essere svolte nei relativi termini ex art. 183 cod. proc. civ. previgente al d.lgs. 149/2022, da applicare ratione temporis , senza alcuna violazione del diritto di difesa delle convenute.
2.Con il terzo motivo (da pag. 64 a pag. 80) il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 -4 cpc, nullità sentenza n. 2761/25, per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 101, 166 e 167 cpc, art. 4 punto 8 della direttiva 2006/123 in combinato disposto con il considerando n. 40, della legge n. 247/2012 e nello specifico dell’art. 1 lett. b), lett. c), art. 3 n. 1, 2 e 5, art. 52 e principi del codice deontologico forense, raccomandazione Rec(200)21
del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulla libertà di esercizio della professione di AVV_NOTAIO, risoluzione n. 44/9 sull’indipendenza degli avvocati del RAGIONE_SOCIALE per i diritti Umani delle RAGIONE_SOCIALE Unite del 16-7-2020, art. 9 RAGIONE_SOCIALE Convention for the Protection of the Profession RAGIONE_SOCIALE‘; evidenzia di avere eccepito la nullità della costituzione delle RAGIONE_SOCIALE convenute per il conflitto di interesse con i suoi difensori costituiti in giudizio, per il loro difetto di autonomia e indipendenza nell’eseguire le direttive aziendali e sostiene che la questione avrebbe dovuto essere decisa prima di quella relativa alla competenza.
3.Con il quarto motivo (da pag. 80 a pag.105) il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 -4 cpc, nullità sentenza n. 2761/25 per violazione e falsa applicazione: dell’art. 101 cpc, art. 112, 166 e 167 cpc, art. 50 CDF, art. 88, 89 cpc e art 96 cpc, dell’art. 24 CDF in combinato disposto con l’art. 9, dell’art. 6 -bis legge 7 agosto 1990 n. 241, artt. 54, 97 e 98 Cost.’; sostiene che la sentenza impugnata sia nulla per non avere pronunciato sull’eccezione di nullità della costituzione delle convenute per il conflitto di interessi tra le RAGIONE_SOCIALE convenute e il loro difensore AVV_NOTAIO, che è sorto a seguito della proposizione della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., da parte de ll’attore a seguito dell’addebito di ‘traditore’ da parte dell’AVV_NOTAIO, nonché per le altre e plurime ragioni che elenca.
4.Con il motivo numerato 4-bis (da pag. 105 a pag.113) il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 n. 3, 4 in relazione all’art. 18, 19, 20, 101, 112, 166, 167 c.p.c. in relazione agli effetti sulla questione di competenza della doppia questione pregiudiziale di nullità della costituzione delle convenute per conflitto di interessi e della nullità della citazione di parte attrice’; rileva che la sentenza sia nulla in quanto, prima di pronunciare sulla competenza, avrebbe dovuto
risolvere le questioni pregiudiziali di nullità della costituzione delle convenute in ragione del rilevato conflitto di interessi.
5.I motivi terzo, quarto e quarto-bis sono inammissibili per le ragioni svolte al punto 1.1.
Le questioni poste da questi motivi, relative alla nullità della costituzione delle RAGIONE_SOCIALE convenute per le ragioni sostenute nei motivi medesimi e alle conseguenze della nullità, non sono questioni processuali che attengano in modo diretto e necessario alla competenza, per cui non possono essere poste nel regolamento di competenza. Basti richiamare Cass. 15996/2011, già citata, che ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale il ricorrente nel regolamento di competenza lamentava che il Tribunale non avesse dichiarato la nullità della costituzione della RAGIONE_SOCIALE convenuta; ciò sull’assunto che neppure tali questioni attenevano in modo diretto e necessario alla competenza.
6.Con il quinto motivo (da pag. 113 a pag. 121 del ricorso) il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 -4 cpc, nullità sentenza n. 2761/25 per violazione e falsa applicazione: artt. 18, 19, 20 e 38 co. 1 cpc’ ed evidenzia che le RAGIONE_SOCIALE convenute avevano dedotto la sola e semplice competenza del Tribunale di Roma per avere ivi la loro sede legale, omettendo integralmente di contestare la sussistenza della competenza concorrente del Tribunale di Catania, quale giudice del luogo ove le RAGIONE_SOCIALE convenute avevano sede secondaria.
7.Con il sesto motivo (da pag. 121 a pag. 124) il ricorrente deduce ‘violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 -4 cpc, nullità sentenza n. 2761/25 in relazione all’art. 38 3° cpc per aver omesso di rilevare ex officio le preclusioni assertive e deduzioni ammissive emergenti dalla costituzione delle convenute in ordine all’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio’; rileva come le convenute non abbiano
adempiuto all’onere deduttivo -probatorio, in forza del quale avrebbero dovuto dedurre di non avere sede a Catania, mentre quella sede era esistente in INDIRIZZO, di non avere sedi secondarie o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio in luoghi diversi da Roma e in particolare a Palermo e Catania per la gestione del contenzioso in Sicilia; né avevano dedotto che gli incarichi venissero conferiti solo dalla sede di Roma, né avevano formulato l’eccezione di incompetenza per territorio anche in relazione alle sedi secondarie e ai rappresentanti autorizzati a stare in giudizio in altri luoghi diversi da Roma.
8.Il quinto e sesto motivo, esaminati unitariamente stante la connessione, sono fondati.
Sulla base del l’ indirizzo della Suprema Corte al quale deve essere data continuità, in tema di competenza per territorio derogabile, la parte che sollevi l’eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza; quindi, ove sia convenuta una RAGIONE_SOCIALE, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. Sez. 3 4-12-2024 n. 31121, Cass. Sez. 3 9-3-2023 n. 7090, non massimata, pag. 6, Cass. Sez. 62 7-8-2018 n. 20597, Cass. Sez. 6-3 11-12-2014 n. 26094, Cass. Sez. 6-3 7-3-2013 n. 5725, Cass. Sez. 6-3 14-10-2011 n. 21253).
Nella fattispecie, come dedotto dal ricorrente e direttamente verificato dalla Corte procedendo alla disa mina dell’atto di costituzione delle RAGIONE_SOCIALE avanti il Tribunale, con riguardo alla competenza ex art. 19 cod. proc. civ., le RAGIONE_SOCIALE avevano eccepito l’incompetenza del
Tribunale di Catania indicando come competente il Tribunale di Roma, ma avevano del tutto omesso di allegare e di provare l’inesistenza di proprie sedi secondarie o di propri stabilimenti nel territorio di Catania ex art. 19 cod. proc. civ. In tal modo, le convenute sono incorse nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito. Non ha alcun fondamento quanto dedotto dalle RAGIONE_SOCIALE resistenti nella memoria illustrativa, in quanto la tesi secondo la quale tra le parti era pacifica la mancanza di sedi secondarie nel territorio di Catania non esimeva la RAGIONE_SOCIALE dal sollevare l’eccezione, già nella comparsa di risposta, in termini completi; ciò perché l’effetto di quell’incompletezza era il radicamento della competenza del giudice adito, per cui era anche insignificante che, successivamente alla proposizione dell’eccezione, l’attore avesse insistito nel sostenere la comp etenza del Tribunale di Catania esclusivamente ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ.
9.I restanti motivi sono assorbiti.
10.Con il secondo motivo (da pag. 59 a pag. 63) il ricorrente deduce ‘ violazione art. 360 n. 3, 4 in relazione all’art. 91 cpc e 96 cpc ed art. 1375 cc, con il conseguente annullamento della sentenza n. 2761/25 anche in merito alla condanna di parte attrice alle spese e compensi di giudizio n. 2871/2023 rg e per il procedimento in Cassazione, anche ex art. 96 cpc e per danni punitivi’; sostiene che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha condannato l’attore alla rifusione delle spese di lite, sia nulla; ciò, in quanto la competenza del Tribunale di Roma è stata dichiarata erroneamente e per effetto dell’induzione in errore, consegue nza della violazione del dovere di verità, da parte delle convenute, con le condotte analiticamente descritte.
10.1.L’annullamento della sentenza impugnata per l’accoglimento del quinto e del sesto motivo comporta la caducazione anche del capo accessorio relativo alla pronuncia sulle spese, che dovranno essere nuovamente regolamentate dal Tribunale di Catania indicato come competente anche con riguardo al grado conclusosi con la sentenza annullata.
11.Con il settimo motivo (da pag. 124 a pag. 128 del ricorso) il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 -4 cpc, nullità sentenza in relazione all’art. 20 cpc, art.101, 112, 164, 183 cpc, art. 1182 c.c., art. 1218 c.c. e art. 1375 c.c.’ e rileva che, anziché dichiarare che l’attore non aveva contestato alle convenute l’inadempimento all’obbligazione di pagamento dei compensi professionali, il giudice ex artt. 183 e 164 cod. proc. civ. avrebbe dovuto invitare la parte attrice a fornire i chia rimenti necessari sull’atto di citazione, stante l’eccezione di ambiguità sollevata dalle convenute; rileva altresì che, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza non ha considerato che la domanda era fondata in relazione alle reiterate e gravi condotte delle RAGIONE_SOCIALE convenute, poste in essere nella consapevolezza dell’inesistenza di contratto scritto e quindi della nullità ex art. 2233 co. 3 cod. civ. dei patti che stabilivano i compensi, nonché poste in essere in violazione del dovere di buona fede e del rifiuto ad adempiere al pagamento dei compensi determinati applicando i parametri.
12.Con motivo numerato 7-bis (da pag. 128 a pag. 150) il ricorrente dichiara di avere fornito riscontri oggettivi, che elenca, della contestazione dell’inadempimento all’obbligazione di pagamento dei compensi, attuato anche revocando gli incarichi o non conferendo altri incarichi a seguito delle richieste di pagamento di cui alle notule redatte secondo i parametri legali; dichiara che, perciò, operava anche il
criterio di cui all’art. 20 cod. proc. civ., che individua la competenza nel domicilio del creditore.
13 .Con l’ottavo motivo (da pag. 150 a pag. 155), il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 101, 99 e 112 cpc, art. 115, art. 111 Cost., art. 2233 cc, 116 cpc in relazione alla collegata violazione dell’art. 50 CDF’, per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato la domanda ai fini della competenza, acriticamente aderendo alla tesi delle convenute secondo la quale ai fini dell’applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ. non era stat o dedotto l’inadempimento all’obbligazione di pagamento degli onorari.
14.Con il nono motivo (da pag. 155 a pag. 166) il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 20 cod. proc. civ. e in relazione alla Convenzione del 13 -5-2025 adottata dal RAGIONE_SOCIALE d’Europa per la protezione della professione legale, condanna ex art. 96 cod. proc. civ. danni morali e oltre danni punitivi ‘ , per non avere il Tribunale considerato l’inadempimento delle RAGIONE_SOCIALE convenute a ll’obbligazione di pagamento dei compensi, attuato mediante il ‘blocco -minaccia’ dal 2018 al 2025 ; quindi sostiene che sussistano i presupposti per la condanna delle RAGIONE_SOCIALE ex art. 96 cod. proc. civ. e per danni punitivi alla somma di € 600.000,00 o per quella diversa, maggiore o minore, reputata congrua dalla Cassazione.
15.Con il decimo motivo (da pag. 166 a pag. 180), intitolato ‘ domanda di condanna ex art. 96 cpc per temerarietà e per danni punitivi e per violazione dell’art. 5 del d.lgs. 231/2001 in relazione all’art. 1375 cc’, il ricorrente dichiara che sussistono i presupposti per ottenere il risarcimento del danno riferito alle condotte temerarie poste in essere dalla controparte, consistite nell’avere reputato di essere esonerati dal rispetto delle norme, nell’avere imposto unilateralmente compensi forfettari, irri sori e iniqui anche retroattivi, nell’avere bloccato tutti i pagamenti dal 2018 al 2025, nell’avere subordinato lo
sblocco dei pagamenti all’accettazione a saldo delle somme imposte unilateralmente.
16.I motivi settimo, settimo-bis, ottavo e nono sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi quinto e sesto, laddove sono volti a sostenere la competenza del Tribunale di Catania anche ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ.; la questione ha perso qualsiasi rilevanza decisoria a fronte della ritenuta competenza del medesimo Tribunale ex art. 19 cod. proc. civ., senza che sopravviva e possa assumere un qualche vincolo nel proseguo del giudizio l’interpretazione della domanda data dalla sentenza annullata al fine di escludere la competenza ex art. 20 cod. proc. civ del Tribunale di Catania.
17.I motivi nono e decimo, laddove sono volti a ottenere la condanna delle RAGIONE_SOCIALE resistenti al risarcimento dei danni in questa sede sono inammissibili per le medesime ragioni svolte al punto 1.1., trattandosi di questioni estranee al regolamento di competenza.
Questi motivi, così come gli altri motivi che sollecitano la condanna delle controparti ex art. 96 cod. proc. civ., devono essere esaminati nei limiti in cui sono volti a sostenere e fare emergere una responsabilità aggravata delle RAGIONE_SOCIALE resistenti nel presente giudizio di regolamento di competenza, dando atto che non emerge alcuna responsabilità che giustifichi la condanna delle controparti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. in relazione alla condotta tenuta nel regolamento di competenza.
18.In conclusione, si dichiara la competenza del Tribunale di Catania, dando termine per la riassunzione del giudizio e rimettendo al giudice del merito la regolamentazione anche delle spese del regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigetta i motivi primo, terzo, quarto e quarto-bis, assorbiti i restanti, nei termini di cui
in motivazione; annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Catania;
fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Catania, il quale provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 20-1-2026
La Presidente NOME COGNOME